10 Novembre 2020
Sport bonus, seconda finestra 2020: primo step, presentare l’istanza
Potranno essere inviate, fino al prossimo 13 novembre, le richieste di accesso al credito d’imposta riconosciuto per le donazioni in denaro destinate a interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di impianti sportivi pubblici. Le istanze dovranno arrivare, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata, all’ufficiosport@pec.governo.it, indicando nell’oggetto la dicitura “Sport bonus 2° finestra 2020”.
L’ufficio competente risponderà, sempre con Pec, inviando un numero di codice seriale identificativo ed univoco, che servirà all’istante per individuarsi al momento della pubblicazione dell’elenco dei beneficiari.
L’argomento, ricordiamo, è il bonus previsto dal Bilancio 2019 (articolo 1, commi da 621 a 626) inizialmente valido soltanto per lo scorso anno e poi esteso anche a quest’anno dal Bilancio 2020 (articolo 1, commi 177, 178 e 179). Destinatari dell’agevolazione, le persone fisiche, gli enti non commerciali e i titolari di reddito d’impresa che effettuano erogazioni liberali finalizzate agli scopi indicati dalla norma e, quindi, al rinnovamento o alla nuova costruzione di strutture pubbliche destinate allo svolgimento di attività sportive.
L’incentivo consiste in un credito pari al 65% delle donazioni effettuate anche se a favore dei concessionari o affidatari degli impianti interessati. L’importo riconosciuto non concorre a formare l’imponibile relativo alle imposte sui redditi e all’Irap e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data del suo riconoscimento e nelle dichiarazioni successive fino al suo esaurimento.
Il credito d’imposta assegnato deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo, con limiti e modalità di fruizione differenziati per categoria di contribuenti:
- le persone fisiche e gli Enc possono utilizzare la somma fino a un ammontare pari al 20% del reddito imponibile, in occasione della presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2020, 2021 e 2022, portando la quota in diminuzione delle imposte dovute
- per i titolari di reddito d’impresa il limite è fissato al 10‰ dei ricavi annui. In tal caso, i contribuenti, fermo restando la ripartizione in tre quote annuali possono utilizzare il bonus fino a un ammontare complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione con F24 (codice tributo “6892”), presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Moduli su misura
La richiesta di accesso all’agevolazione deve essere presentata con i modelli approvati dal dipartimento per la seconda finestra 2020 e predisposti, ad hoc, per le persone fisiche, gli enti non commerciali e per le imprese.
Breve il tempo di attesa per i richiedenti. Il dipartimento, entro il 28 novembre, pubblicherà l’elenco contenente il codice identificativo dei beneficiari e il credito d’imposta riconosciuto a ognuno in riferimento alla seconda finestra 2020. Chi ce l’ha fatta potrà effettuare, nei sette giorni successivi alla pubblicazione e, comunque, non dopo il 5 dicembre 2020, la donazione in denaro alla struttura prescelta tramite le modalità di pagamento indicate nell’istanza; quattro le opzioni disponibili:
- bonifico bancario
- bollettino postale
- carte di debito, carte di credito e prepagate
- assegni bancari, circolari.
Trascorsi sette giorni dal ricevimento dell’erogazione e non oltre il 12 dicembre 2020, gli impianti sportivi destinatari del contributo dovranno, a loro volta, dichiarare, di aver ricevuto la donazione presentando il modulo disponibile sul sito del dipartimento.
Ultimo step, la pubblicazione online dell’elenco di chi ha ricevuto il via libera definitivo all’utilizzo del bonus. I destinatari potranno spenderlo dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della lista. L’Ufficio dello sport comunica all’Agenzia delle entrate l’elenco dei beneficiari e l’importo riconosciuto a ognuno come credito di imposta.
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