Normativa e prassi

3 Novembre 2020

Permessi sindacali nel “premio” ai lavoratori presenti in lockdown

L’ammontare del contributo economico riconosciuto ai dipendenti per il servizio svolto in “presenza” nello scorso marzo può essere determinato considerando anche le giornate in cui il lavoratore, nello stesso mese, ha prestato la propria attività sindacale in ufficio su convocazione dell’Amministrazione o presso la sede sindacale. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 519 del 4 novembre 2020.
L’Amministrazione che presenta il quesito, ha corrisposto al proprio personale il premio di 100 euro previsto dall’articolo 63 del decreto “Cura Italia”, a favore dei dipendenti che a marzo hanno continuato a lavorare in sede o con modalità equiparabili alla presenza in ufficio. L’incentivo è graduato in ragione del rapporto tra i giorni effettivamente lavorati nel mese e quelli lavorabili.
 
L’istante non ha considerato tra le giornate utili alla determinazione dell’ammontare del bonus i distacchi e i permessi sindacali e ogni altra giornata di assenza non equiparata al servizio effettivamente svolto “in presenza” sul luogo di lavoro.
Dall’analisi di situazioni specifiche, tuttavia, sono stati ritenuti invece utili alla definizione e alla remunerazione del premio, i giorni di marzo in cui il personale, anche se in distacco o in permesso sindacale, su convocazione dell’Amministrazione, si è recato in sede.
Ciò detto, il dubbio dell’istante è se tra i giorni computabili vanno inclusi anche quelli in cui i dipendenti hanno effettuato l’attività sindacale presso la sede del sindacato.
 
L’Agenzia delle entrate, come di consueto, prima delle conclusioni, ricorda quali sono gli ambiti e le modalità applicative della norma oggetto del quesito. In questo caso si tratta del “Premio ai lavoratori dipendenti” destinato dal decreto “Cura Italia” ai cittadini con un reddito complessivo da lavoro dipendente, nell’anno precedente, non superiore a 40mila euro, che a marzo hanno sfidato il coronavirus recandosi sul luogo di lavoro per esigenze di servizio. Il bonus non concorre alla formazione del reddito ed è pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti in sede.
Le Entrate hanno fornito chiarimenti sulla misura con le circolari n. 8/2020 e n. 11/2020 e con la risoluzione n. 18/2020 (vedi articolo “Premio ai lavoratori dipendenti, dall’Agenzia ulteriori chiarimenti”). I documenti richiamati hanno evidenziato che l’incentivo rappresenta un ristoro per i lavoratori che, in piena emergenza epidemiologica, come già detto, hanno continuato a recarsi in ufficio o sono andati in trasferta presso clienti o in missione in altre sedi dell’impresa. Il contributo straordinario, quindi, non riguarda dipendenti che a marzo hanno prestato la loro attività in telelavoro o smart working.
 
Fatte le dovute premesse, il documento di prassi esamina il caso specifico descritto nell’interpello ed evidenzia, innanzitutto, che i periodi di distacco e permesso sindacale sono a tutti gli effetti equiparati al servizio svolto presso l’Amministrazione e retribuiti in egual modo, con esclusione degli straordinari e di altre indennità collegate all’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa (articoli 131 comma 6 e 132 comma 9, Dpr n. 164/2002). La normativa di riferimento non prevede alcuna interruzione del rapporto di lavoro dipendente in concomitanza con l’attività sindacale, di conseguenza, i periodi di permesso o distacco sindacale si configurano, per l’Agenzia, soltanto come una “diversa” modalità di svolgimento della prestazione e, quindi, non impediscono l’erogazione del premio in esame.
Ai fini del contributo, anche in tal caso, naturalmente, è necessario che l’attività sindacale sia svolta in presenza e cioè in ufficio, su convocazione dell’istante. Se l’attività sindacale è prestata in altra sede, l’Amministrazione di appartenenza dovrà acquisire l’attestazione della presenza in tale luogo e poi dare il via libera, sotto la propria responsabilità, all’erogazione del sostegno economico.
In definitiva il premio, come precisato anche con la risoluzione n. 18/2020 su richiamata, potrà essere determinato rapportando i giorni lavorati in presenza nel mese di marzo, inclusi quelli in distacco o permesso sindacale secondo le modalità sopra descritte, ai giorni lavorabili nello stesso mese come previsto dal contratto collettivo o individuale.

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