Normativa e prassi

19 Ottobre 2020

Niente bonus per il cash management: non è indispensabile contro il Covid-19

Non può beneficiare del bonus previsto per gli investimenti finalizzati all’adeguamento degli ambienti di lavoro alle misure anti-Covid, l’esercente che acquista un sistema attraverso il quale, su input del cassiere, il cliente può pagare in contanti e ricevere il resto in autonomia, senza passaggio manuale del denaro. Il dispositivo non rientra, infatti, tra gli interventi ritenuti indispensabili a garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa.

Con la risposta n. 480 del 19 ottobre 2020, l’Agenzia delle entrate risponde a una società esercente commercio al minuto che ha intenzione di installare un “Sistema di gestione del denaro contante” (cash management) gestito manualmente, dall’addetto alla cassa, che consente di ricevere, riconoscere, contabilizzare, mettere in sicurezza e dare il resto, eliminando ogni onere ed errore in relazione al denaro contante. Non si tratta, comunque, di un sistema self, precisa l’istante, perché lavora in collaborazione con il cassiere. Il meccanismo, osserva l’istante, favorisce il distanziamento tra personale e cliente, elimina il passaggio “manuale” di denaro e, quindi, secondo il suo parere, facilita l’attuazione delle prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.
Considerate le caratteristiche del sistema, l’esercente ritiene di poter usufruire, per la relativa spesa, del credito d’imposta previsto, in caso di adeguamento anti-Covid degli ambienti di lavoro, dall’articolo 120, comma 1, del decreto “Rilancio” e ne chiede conferma all’Agenzia delle entrate.

Il raffronto tra il caso descritto e la normativa dirigono i tecnici del Fisco verso una diversa conclusione.
Il documento di prassi ricorda innanzitutto che la misura, introdotta dal decreto “Rilancio” per rendere più sicuri gli ambienti di lavoro, consiste in un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino a un massimo 80mila euro, per gli interventi diretti a contenere i contagi da coronavirus. Il bonus fiscale è destinato agli esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 dello stesso decreto.
Sono stati individuate due tipologie di interventi agevolabili:

  • la realizzazione delle modifiche necessarie al rispetto delle prescrizioni sanitarie per il contenimento del virus (in particolare di carattere edilizio, come il rifacimento di spogliatoi e la realizzazione di spazi idonei, e per l’acquisto di acquisto di arredi che garantiscano le norme sanitarie)
  • gli investimenti per attività innovative, tra cui quelli relativi allo sviluppo o all’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto termoscanner.

La risposta ricorda, inoltre, che il credito d’imposta è utilizzabile, soltanto in compensazione tramite modello F24 o, in alternativa, entro il 31 dicembre 2021 può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, che potranno, a loro volta cedere il bonus.
Il documento di prassi richiama, sull’argomento, il provvedimento del 10 luglio 2020 con il quale sono stati definiti modalità e ambiti applicativi dei crediti d’imposta previsti dagli articoli 120 (oggetto dell’interpello) e 125 del Dl n. 134/2020 e la procedura per comunicare l’opzione di cessione del relativo contributo (vedi articolo “Sanificazione ambienti di lavoro: i criteri per fruire dei tax credit”).
Sempre il 10 luglio, con la circolare n. 20/E (vedi articolo “Sanificazione e protezioni: i bonus per lavorare in sicurezza”), l’Agenzia ha fornito indicazioni più dettagliate sull’applicazione del tax credit in argomento. Per risolvere il dubbio dell’istante, l’attenzione va posta, in particolare, sugli “investimenti” ritenuti agevolabili per normativa e prassi. In proposito, la circolare n. 20/2020 ha precisato che riguardo alle nozioni di “innovazione” o “sviluppo” occorre fare riferimento agli investimenti finalizzati all’acquisto di strumenti o tecnologie, sviluppati internamente o acquisiti esternamente, in grado di garantire lo svolgimento dell’attività lavorativa in sicurezza. Tra questi, si possono menzionare, ad esempio, software, i sistemi di videoconferenza e per la sicurezza della connessione e gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.

Terminato l’inquadramento normativo e di prassi, tornando alla spesa dell’istante per l’acquisto di un “cash management“, ossia di un dispositivo automatico che sostituisce il cassetto manuale della cassa e che, su input della stessa, gestita dal personale addetto, consente al cliente di effettuare il pagamento in contanti e di ricevere il resto in completa autonomia, l’Agenza ritiene che l’istante non possa beneficiare del credito d’imposta previsto dall’articolo 120 del Dl n. 34/2020, perché il dispositivo descritto non ha le caratteristiche degli interventi ritenuti indispensabili a garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa secondo i criteri fissati dalla norma.

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