8 Ottobre 2020
Carte nominative per i dipendenti: estratti conto senza imposta di bollo
Esenzione dall’imposta di bollo per gli estratti conto relativi alle “carte dipendenti”, collegate alla “carta principale” intestata alla ditta, la cui funzione principale è facilitare le movimentazioni finanziarie tra l’impresa e i dipendenti, evitando che questi ultimi debbano sostenere in prima persona l’onere per conto dell’azienda, per poi essere da essa rimborsati. Per quanto riguarda, invece, la “carta principale”, la grandezza da prendere come riferimento per individuare la soglia di 77,47 euro, oltre la quale l’estratto conto è soggetto all’imposta di bollo, è il saldo contabile di fine periodo, generato dalla somma algebrica di importi a debito e importi a credito.
I due principi sono contenuti nella risposta n. 457 dell’8 ottobre 2020 fornita dall’Agenzia delle entrate a un istituto di moneta elettronica, intenzionato a emettere una nuova carta nominativa, ricaricabile e prepagata, destinata a clienti-aziende per l’utilizzo dei propri dipendenti.
Nel dettaglio, lo strumento consiste nel rilascio di una “carta principale” intestata all’impresa e dotata di codice Iban, tramite la quale è possibile effettuare operazioni dispositive e caricare le collegate “carte supplementari”, intestate al cliente-azienda e al dipendente designato dell’utilizzo (“carta dipendente”), adoperabili solo per operazioni dispositive.
Nonostante la carta dipendente sia collegata a quella principale, l’istituto intende produrre un autonomo estratto conto annuale, con l’elenco delle operazioni di pagamento effettuate: chiede conferma che per esso non sia dovuta l’imposta di bollo nella misura di 2 euro per ogni esemplare, in quanto i documenti “…relativi a rapporti tra enti ed imprese ed i propri dipendenti o ausiliari ed intermediari di commercio o spedizionieri…” non sono soggetti al tributo (nota 1 al punto 2 dell’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 642/1972).
Inoltre, circa l’estratto conto della “carta principale”, ritiene che, per verificare il limite di 77,47 euro oltrepassato il quale scatta l’applicazione del tributo, si debba tener conto del saldo contabile, ossia dei movimenti sia di credito che di debito.
L’Agenzia concorda con le soluzioni prospettate dalla società istante.
La norma richiamata nell’interpello, infatti, esclude dall’assoggettamento all’imposta di bollo le note spese compilate dai dipendenti che, come nel caso di trasferte, sostengono spese addebitabili al datore di lavoro, il quale è tenuto a rimborsarle. La ratio è evitare appesantimenti fiscali e amministrativi all’interno dell’impresa, rendendo più snelli i rapporti intercorrenti con dipendenti e collaboratori. Per lo stesso principio, l’esenzione dal Bollo può essere riconosciuta pure alla fattispecie rappresentata, a prescindere dalla circostanza che la carta prepagata e il relativo estratto conto siano emessi da un soggetto terzo, l’istituto di moneta elettronica. Anche in tale situazione, infatti, è rispettata la ratio della norma agevolativa, visto che la funzione principale della “carta dipendente” è facilitare le movimentazioni finanziarie tra ditta e dipendenti, evitando che questi ultimi debbano prima sostenere l’onere per conto dell’impresa e poi chiedere alla stessa il rimborso.
Interpretazione condivisa anche per quanto riguarda l’estratto conto della “carta principale”: per l’importo limite di 77,47 euro, occorre far riferimento al saldo contabile del periodo, assumendo rilevanza sia gli addebitamenti che gli accreditamenti.
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