17 Settembre 2020
Le somme erogate “una tantum” vogliono la tassazione separata
È la tassazione separata il corretto regime fiscale da applicare all’importo una tantum forfetario erogato per compensare i mancati incrementi dei minimi contrattuali riferiti al periodo di vacatio del Ccnl, poiché si tratta di una causa di carattere giuridico che ne consente l’applicazione. Questo, in sintesi, il contenuto della risposta n. 367 del 17 settembre 2020 data dall’Agenzia delle entrate.
La richiesta di chiarimenti arriva da una associazione che rappresenta a livello nazionale, nelle relazioni industriali, le società associate ed è delegata a stipulare il contratto collettivo nazionale di categoria (Ccnl).
L’istante in data 17 gennaio 2020 ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali nazionali il rinnovo della parte normativa ed economica del Ccnl, con validità 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022, in cui è previsto che nel mese di febbraio 2020 venga corrisposto a tutti i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in forza alla data del 17 gennaio 2020, e che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo 1° gennaio 2017 – 31dicembre 2019, un importo forfettario di 1.200 euro lordi, a titolo di “una tantum per il pregresso“, non riparametrato per livello di inquadramento.
Nell’interpello l’istante vuole sapere quale sia il corretto trattamento fiscale da applicare a tali somme erogate in riferimento al periodo di vacatio contrattuale 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2019; l’associazione ritiene che le stesse debbano essere assoggettate a tassazione separata, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir.
L’Agenzia concorda con l’associazione istante ed esplicita attraverso la documentazione normativa e di prassi quale sia il corretto comportamento da attuare.
È l’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir che prevede l’applicazione della tassazione separata nel caso di erogazione di “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”.
La tassazione separata rappresenta una modalità di tassazione del reddito di lavoro dipendente, che ha lo scopo di evitare che, nei casi di redditi percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione, avvenuta in periodi d’imposta precedenti, il sistema della progressività delle aliquote possa determinare un danno per il contribuente, ledendo il principio della capacità contributiva.
Nel ricordare i diversi documenti di prassi intervenuti nel corso del tempo sull’argomento, i funzionari dell’Agenzia si soffermano sulla circolare 23/1997 con la quale è stato precisato che il regime di tassazione separata non si applica nei casi in cui la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l’erogazione di dette somme, mentre se ricorre una causa “giuridica” individuata dalla norma, o se sopraggiungono norme di legge, sentenze, provvedimenti amministrativi o contratti collettivi, per l’applicazione della tassazione separata non occorre effettuare nessun accertamento che riguardi il ritardo nella corresponsione, né alcuna valutazione sul carattere fisiologico del ritardo (cfr risoluzione n.151/2017).
Inoltre, la risoluzione 43/2004 ha precisato che nel periodo di vigenza contrattuale basta che l’erogazione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello cui le retribuzioni si riferiscono per realizzare le condizioni per l’applicazione della tassazione separata.
Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia è il Ccnl a prevedere che le aziende firmatarie si impegnano all’erogazione dell’una tantum per compensare i mancati incrementi dei minimi contrattuali riferiti al periodo di vacatio contrattuale (1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2019) e, quindi, in questo caso, si individua una motivazione di carattere giuridico che consente l’applicazione dell’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, e, quindi, della tassazione separata.
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