Analisi e commenti

11 Settembre 2020

Il fisco nel decreto “Agosto” – 6 più tempo alla moratoria per le Pmi

Con l’articolo 56 del decreto legge n. 18/2020 (il “Cura Italia”), il Governo, al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia, ha introdotto una moratoria delle scadenze relative a varie tipologie di esposizioni debitorie delle microimprese e delle piccole e medie imprese (Pmi) nei confronti di soggetti autorizzati alla concessione di credito in Italia. La validità temporale della moratoria era fissata al 30 settembre 2020. Con l’articolo 65 del Dl “Agosto”, la validità temporale delle misure previste dal “Cura italia” (Dl n. 18/2020), è prolungata al 31 gennaio 2021.

Ne consegue che, nei rapporti tra le banche, istituti di credito e piccole e medie imprese:

  • le aperture di credito “a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati, neanche parzialmente, fino al 31 gennaio 2021, per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020, o, se successivi, al 17 marzo 2020
  • i contratti relativi a prestiti non rateali sono prorogati fino a tale data; la misura si applica anche a tutti gli elementi accessori (comprese le garanzie) relativi al contratto principale
  • i pagamenti di rate o canoni di leasing relativi a mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, compresi quelli perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie, sono prorogati al 31 gennaio 2021; il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato ed è nella facoltà delle imprese richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

In concomitanza con la proroga delle scadenze contrattuali, viene prorogato, dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, anche il termine di validità della garanzia appositamente istituita a valere sulla sezione speciale del Fondo per le Pmi (articolo 2, comma 100, lettera a), legge, n. 662/1996).
La sezione speciale del Fondo, in particolare, garantisce il 33%:
a) dei maggiori utilizzi effettuati, alla data del 31 gennaio 2021, rispetto all’importo utilizzato delle aperture di credito e ai finanziamenti accordati al 17 marzo 2020
b) dei prestiti e degli altri finanziamenti non rateali in scadenza al 31 gennaio 2021
c) delle singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 31 gennaio 2021.

In conseguenza della proroga del termine, il comma 3 prevede che il termine di diciotto mesi, per l’avvio delle procedure esecutive nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, decorre a partire dal nuovo termine del 31 gennaio 2021 in luogo della scadenza  precedente.
Pertanto, il comma 4 dispone la proroga al 31 gennaio 2021 della sospensione delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia, riguardanti le microimprese e le Pmi destinatarie delle misure di cui all’articolo 56, comma 2 del decreto legge n. 18/2020.
 
Il decreto “Agosto”, inoltre, stabilisce che, per le imprese già ammesse alle misure di sostegno, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da inoltrare al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.

Diversamente, le imprese che, al 15 agosto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno, possono presentare apposita richiesta, entro il 31 dicembre 2020, secondo le modalità previste per le imprese già ammesse al beneficio.

continua
La prima puntata è stata pubblicata giovedì 27 agosto 2020
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 31 agosto 2020
La terza puntata è stata pubblicata giovedì 3 settembre 2020
La quarta puntata è stata pubblicata lunedì 7 settembre 2020
La quinta puntata è stata pubblicata mercoledì 9 settembre 2020

Il fisco nel decreto “Agosto” – 6 più tempo alla moratoria per le Pmi

Ultimi articoli

Normativa e prassi 23 Ottobre 2026

Ravvedimento e concordato: le regole per sanare gli anni passati

L’opzione per regolarizzare le annualità dal 2020 al 2023 può essere esercitata dal 1° gennaio al 15 marzo 2027 Con un provvedimento del 23 ottobre 2026, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha definito modalità e termini per accedere al ravvedimento speciale previsto dall’articolo 29 del Dlgs n.

Normativa e prassi 23 Ottobre 2026

Erasmus Mundus, borsa senza Irpef Il master Ue supera il test fiscale

Con la risposta a interpello n. 187/2026, l’Amministrazione riconosce la continuità tra i programmi europei Erasmus+ e Emjm e conclude per l’esenzione dal prelievo sul reddito Borse per master internazionali: riconosciuta l’esenzione Irpef dei sostegni economici erogati agli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) per l’intera durata del programma Erasmus+.

Normativa e prassi 23 Ottobre 2026

Gmt: conta il bilancio approvato. Oic 34 rilevante solo a confronto

Le rettifiche derivanti dai nuovi criteri di contabilizzazione non incidono sulla verifica dei requisiti previsti dalla disciplina internazionale, per l’applicazione della global minimum tax In caso di adozione del nuovo principio contabile Oic 34, la rideterminazione retroattiva dei ricavi non può essere utilizzata per modificare l’esito della verifica della soglia dimensionale richiesta dalla disciplina della global minimum tax (Gmt).

Attualità 23 Ottobre 2026

Phishing: false regolarizzazioni sulla dichiarazione dei redditi

Una finta comunicazione dell’Agenzia, che arriva via mail, induce i destinatari a fare dei pagamenti online per saldare presunti importi dovuti L’Agenzia delle entrate, con l’avviso del 23 ottobre 2026, mette in guarda i contribuenti su una campagna di phishing veicolata tramite mail che utilizza indebitamente il nome e l’immagine dell’Amministrazione finanziaria per indurre i destinatari a effettuare pagamenti non dovuti.

torna all'inizio del contenuto