11 Settembre 2020
Il fisco nel decreto “Agosto” – 6 più tempo alla moratoria per le Pmi
Con l’articolo 56 del decreto legge n. 18/2020 (il “Cura Italia”), il Governo, al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia, ha introdotto una moratoria delle scadenze relative a varie tipologie di esposizioni debitorie delle microimprese e delle piccole e medie imprese (Pmi) nei confronti di soggetti autorizzati alla concessione di credito in Italia. La validità temporale della moratoria era fissata al 30 settembre 2020. Con l’articolo 65 del Dl “Agosto”, la validità temporale delle misure previste dal “Cura italia” (Dl n. 18/2020), è prolungata al 31 gennaio 2021.
Ne consegue che, nei rapporti tra le banche, istituti di credito e piccole e medie imprese:
- le aperture di credito “a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati, neanche parzialmente, fino al 31 gennaio 2021, per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020, o, se successivi, al 17 marzo 2020
- i contratti relativi a prestiti non rateali sono prorogati fino a tale data; la misura si applica anche a tutti gli elementi accessori (comprese le garanzie) relativi al contratto principale
- i pagamenti di rate o canoni di leasing relativi a mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, compresi quelli perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie, sono prorogati al 31 gennaio 2021; il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato ed è nella facoltà delle imprese richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.
In concomitanza con la proroga delle scadenze contrattuali, viene prorogato, dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, anche il termine di validità della garanzia appositamente istituita a valere sulla sezione speciale del Fondo per le Pmi (articolo 2, comma 100, lettera a), legge, n. 662/1996).
La sezione speciale del Fondo, in particolare, garantisce il 33%:
a) dei maggiori utilizzi effettuati, alla data del 31 gennaio 2021, rispetto all’importo utilizzato delle aperture di credito e ai finanziamenti accordati al 17 marzo 2020
b) dei prestiti e degli altri finanziamenti non rateali in scadenza al 31 gennaio 2021
c) delle singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 31 gennaio 2021.
In conseguenza della proroga del termine, il comma 3 prevede che il termine di diciotto mesi, per l’avvio delle procedure esecutive nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, decorre a partire dal nuovo termine del 31 gennaio 2021 in luogo della scadenza precedente.
Pertanto, il comma 4 dispone la proroga al 31 gennaio 2021 della sospensione delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia, riguardanti le microimprese e le Pmi destinatarie delle misure di cui all’articolo 56, comma 2 del decreto legge n. 18/2020.
Il decreto “Agosto”, inoltre, stabilisce che, per le imprese già ammesse alle misure di sostegno, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da inoltrare al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.
Diversamente, le imprese che, al 15 agosto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno, possono presentare apposita richiesta, entro il 31 dicembre 2020, secondo le modalità previste per le imprese già ammesse al beneficio.
continua
La prima puntata è stata pubblicata giovedì 27 agosto 2020
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 31 agosto 2020
La terza puntata è stata pubblicata giovedì 3 settembre 2020
La quarta puntata è stata pubblicata lunedì 7 settembre 2020
La quinta puntata è stata pubblicata mercoledì 9 settembre 2020
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi
I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo
L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.