31 Agosto 2020
Iva a credito per la società extra-Ue, ok al rimborso tramite integrativa
Legittimo il rimborso Iva relativo alle annualità 2015 e 2017 senza necessità di presentare la garanzia richiesta, per la società extra-Ue che assolve gli adempimenti tributari tramite rappresentante fiscale, se presenta una dichiarazione integrativa per ciascun anno recante il visto di conformità. È la precisazione contenuta nella risposta n. 292 del 31 agosto 2020 dell’Agenzia.
L’istante fa sapere che dalle dichiarazioni Iva presentate per gli anni 2015 e 2017 era emersa un’eccedenza di imposta detraibile che aveva chiesto a rimborso. Nel febbraio 2020 l’Agenzia lo aveva invitato a presentare apposita garanzia, cioè “atto di fideiussione, polizza fideiussoria o cauzione in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, con validità pari ad anni 3 dall’esecuzione del rimborso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento”, per poter procedere ai rimborsi. Alla richiesta non veniva dato seguito e di conseguenza le somme non sono state erogate.
La società intende avvalersi quindi dell’articolo 38-bis, commi 3 e 6, del Dpr n. 633/1972 che prevede il rimborso previa apposizione del visto di conformità in luogo della prestazione della garanzia indicata nel comma 4 dello stesso articolo; tuttavia, non avendo apposto il visto di conformità in relazione al credito Iva esposto nelle dichiarazioni per l’anno 2015 e per l’anno 2017, intende avvalersi dell’istituto della dichiarazione integrativa (articolo 8, comma 6-bis del Dpr n. 322/1998), al fine di consentire l’apposizione del visto di conformità e ottenere il rimborso dell’imposta senza dare seguito alle richieste di garanzia pervenute dall’ufficio dell’Agenzia.
L’istante si chiede se il visto di conformità può essere apposto in sede di dichiarazione integrativa ai fini dell’ottenimento del rimborso considerando che “(a) i presupposti di cui all’art. 38-bis comma 3 del d.P.R. n. 633/1972 si sono manifestati successivamente alla dichiarazione originaria, e (b) la Società abbia già ricevuto la richiesta di garanzia, prevista dal comma 4 dello stesso articolo, a conclusione dell’attività di verifica condotta dall’Agenzia delle entrate in merito alla richiesta di rimborso IVA effettuata con la dichiarazione originaria, oggetto di successiva rettifica”.
L’Agenzia ricorda che i contribuenti, in base alla previsione dell’articolo 30 del Dpr n. 633/1972, possono chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile, tramite la procedura delineata dall’articolo 38-bis del medesimo decreto. La normativa, mutata nel tempo, distingue, in estrema sintesi, in rimborsi entro i 30mila euro e quelli oltre i 30mila euro. Per questi ultimi non è necessario prestare la garanzia qualora sull’istanza da cui emerge il credito sia apposto il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e sia presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, riportante le informazioni relative alla solidità patrimoniale, alla continuità aziendale ed alla regolarità dei versamenti contributivi. Di contro, è necessaria la garanzia se il richiedente esercita attività di impresa da meno di due anni (ad esclusione delle start-up innovative), se presenta la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo, oppure non presenta la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se chiede il rimborso dell’eccedenza detraibile a fronte della cessazione dell’attività, se ha ricevuto un avviso di accertamento nei due anni precedenti la richiesta di rimborso.
La soluzione prospettata dall’istante, cioè di poter ottenere i rimborsi Iva relativi all’anno 2015 e all’anno 2017 senza necessità di presentare la garanzia richiesta, ma provvedendo solo alla presentazione di una dichiarazione integrativa con il visto di conformità, a parere dell’Agenzia, è condivisibile.
Considerato, infatti, che gli avvisi ricevuti nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso presentata nel 2016 (anno d’imposta 2015) sono stati impugnati con esito favorevole, dando luogo a sentenze passate in giudicato e che, inoltre, gli avvisi notificati nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017) sono stati oggetto di annullamento in autotutela, l’Agenzia ritiene che non ci siano preclusioni rispetto alla possibilità di ottenere i rimborsi richiesti senza prestazione di garanzia, previa presentazione delle dichiarazioni integrative (per gli anni 2015 e 2017) recanti il visto di conformità in precedenza omesso e nel rispetto degli ulteriori adempimenti previsti dal citato l’articolo 38-bis del decreto Iva.
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