Normativa e prassi

27 Agosto 2020

La “presenza” dell’Inps non ostacola il bonus a favore dei pensionati esteri

Il cittadino residente a Boston, che riceve pensioni di fonte estera, nonostante riscuota anche una pensione dall’Inps, può applicare, ai proventi ricevuti da enti non italiani, l’imposta sostitutiva dell’Irpef introdotta per favorire il “ripopolamento” e la ripresa economica di alcune zone del nostro Paese: la condizione è, naturalmente, il trasferimento della propria residenza in uno dei luoghi individuati dal regime agevolativo.

Il dubbio chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 280 del 27 agosto 2020 è di un contribuente iscritto dal 2006 all’Aire di Boston, città in cui attualmente risiede, che ha acquisito la cittadinanza italiana dopo sposato una cittadina italiana e che a seguito delle sue movimentate vicende lavorative, prestate sia in Italia che in altri Stati, percepisce pensioni dalla “Social security administration americana”, dal “Service federal des pensions belga” e dall’Inps.
In particolare, l’istante chiede se può usufruire del regime agevolativo previsto dall’articolo 24-ter del Tuir, diretto alle persone fisiche, titolari di redditi da pensione di fonte estera, che si trasferiscono in comuni italiani con determinate caratteristiche, visto che riscuote anche una pensione erogata dall’Istituto nazionale di previdenza italiano.
Il contribuente, ritiene che il beneficio possa essere applicato ai proventi esteri e non al trattamento Inps.

E l’Agenzia è dello stesso parere, ma prima di arrivare a tale conclusione, il documento di prassi passa in rassegna gli ambiti applicativi dell’agevolazione finalizzata alla rinascita di alcuni centri svantaggiati del Mezzogiorno o colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017.
In base al regime speciale, a prescindere dalla nazionalità, il titolare di pensioni di fonte estera che trasferisce la propria residenza in uno dei comuni delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20mila abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3mila colpiti dai terremoti del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, può scegliere, in alternativa alla tassazione ordinaria, di assoggettare i redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfetaria, con aliquota al 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione. L’opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno del trasferimento ed è valida per tale anno e per i successivi nove.

In linea con la ratio della norma, l’Agenzia precisa che non rileva la cittadinanza del pensionato, ma la sua residenza: possono beneficiare dell’imposta sostitutiva, infatti, soltanto le persone, che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene operativa e trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale.

Riguardo all’accesso al regime, specifica il documento di prassi, la norma, nell’intento di favorire gli investimenti, i consumi e il radicamento, tra l’altro, in alcuni comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche, si riferisce ai non residenti che percepiscono redditi da pensione di ogni genere e assegni ad essi equiparati (articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir). Si tratta, pertanto, di redditi da “pensione” equiparati a quelli di “lavoro dipendente” e di soggetti destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri, mentre sono esclusi i non residenti che percepiscono redditi corrisposti da istituti di previdenza residenti in Italia.
L’Agenzia specifica, a questo punto, che l’opzione per il regime consente al contribuente di assoggettare a imposizione sostitutiva, i redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero. Il riferimento normativo è l’articolo 165, comma 2, del Tuir, in base a cui «i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato», in base a un criterio “speculare”. Rientrano, pertanto, nell’ambito applicativo della misura agevolativa, in quanto redditi prodotti all’estero, le pensioni corrisposte da soggetti esteri. Al contrario, restano escluse, e vengono tassate in base alle ordinarie disposizioni, le pensioni Inps percepite dai soggetti che si siano trasferiti nel nostro Paese e abbiano optato per il regime fiscale in questione.

Ciò detto, l’Agenzia ritiene che l’istante possa beneficiare dell’imposta sostitutiva ad aliquota del 7% per i redditi da pensione estera anche se, contemporaneamente titolare di trattamento pensionistico erogato dall’Inps. Come prospettato anche dal contribuente, rimangono escluse dall’agevolazione le somme corrisposte dall’istituto di previdenza nazionale in quanto redditi di fonte italiana, per i quali valgono i principi ordinari di tassazione ai fini dell’Irpef previsti per i soggetti residenti.

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