Normativa e prassi

6 Agosto 2020

Crisi delle banche: l’Agenzia conferma la “particolarità”

Con il principio di diritto n. 12 del 6 agosto 2020 l’Agenzia delle entrate, a conferma di quanto contenuto nell’articolo 75 del Tub (Dlgs n. 385/1993), dispone che qualsiasi banca, a mezzo dei propri organi subentrati ai commissari, è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in corso al momento di inizio dell’amministrazione straordinaria, prorogato fino al termine della procedura stessa, entro un mese dall’approvazione del bilancio da parte della Banca d’Italia. La norma di riferimento, infatti, dedica alla crisi delle banche e dei relativi gruppi specifiche previsioni, stabilendo una deroga non solo a quanto disposto per i contribuenti in generale, ma anche per i soggetti, diversi dalle banche, che, in crisi, si trovano in “amministrazione straordinaria” (cfr. Dlgs n. 270/1999 e Dl n. 134/2008, nonché risoluzione n. 64/2011).

Nel dettaglio, l’articolo 75 del Testo unico bancario stabilisce che:
“1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, a intervalli periodici stabiliti all’atto della nomina o successivamente nonché al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull’attività svolta e li trasmettono alla Banca d’Italia. La Banca d’Italia cura che della chiusura dell’amministrazione straordinaria sia data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. La chiusura dell’esercizio in corso all’inizio dell’amministrazione straordinaria è protratta a ogni effetto di legge fino al termine della procedura. I commissari redigono il bilancio che viene presentato per l’approvazione alla Banca d’Italia entro quattro mesi dalla chiusura dell’amministrazione straordinaria e pubblicato nei modi di legge. L’esercizio cui si riferisce il bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo d’imposta. Entro un mese dall’approvazione della Banca d’Italia, gli organi subentrati ai commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.

3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perché siano ricostituiti gli organi dell’amministrazione ordinaria. Gli organi subentranti prendono in consegna l’azienda dai commissari secondo le modalità previste dall’art. 73, comma 1.”.

Crisi delle banche: l’Agenzia conferma la “particolarità”

Ultimi articoli

Normativa e prassi 24 Giugno 2026

Perdite attese, deduzione diluita per i crediti con rischio 1 e 2

Quando si applica esclusivamente il modello delle perdite attese Ifrs 9, nel periodo 2026-2029 la svalutazione è calcolata al netto delle rivalutazioni già contabilizzate e ripartita in 5 anni Con la risoluzione n.

Normativa e prassi 24 Giugno 2026

Detassazione incrementi retributivi: ulteriori chiarimenti dall’Agenzia

Precisazioni circa il perimetro applicativo delle imposte sostitutive introdotte dalla legge di bilancio 2026 sugli incrementi contrattuali e indennità per lavoro notturno, festivo e per turni Con la circolare n.

Attualità 23 Giugno 2026

Global minimum tax, istruzioni per la Comunicazione centralizzata

Pubblicate le linee guida del dipartimento delle Finanze per la trasmissione dei dati fiscali con il meccanismo di presentazione centralizzata Il 22 giugno il dipartimento delle Finanze  ha pubblicato le nuove Linee guida in materia di imposizione minima globale (https://www.

Attualità 23 Giugno 2026

ViDA, al via la consultazione sulla fiscalità digitale europea

Sul sito del dipartimento Finanze lo schema del decreto legislativo che attuerà parte della riforma europea.

torna all'inizio del contenuto