Normativa e prassi

6 Agosto 2020

Crisi delle banche: l’Agenzia conferma la “particolarità”

Con il principio di diritto n. 12 del 6 agosto 2020 l’Agenzia delle entrate, a conferma di quanto contenuto nell’articolo 75 del Tub (Dlgs n. 385/1993), dispone che qualsiasi banca, a mezzo dei propri organi subentrati ai commissari, è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in corso al momento di inizio dell’amministrazione straordinaria, prorogato fino al termine della procedura stessa, entro un mese dall’approvazione del bilancio da parte della Banca d’Italia. La norma di riferimento, infatti, dedica alla crisi delle banche e dei relativi gruppi specifiche previsioni, stabilendo una deroga non solo a quanto disposto per i contribuenti in generale, ma anche per i soggetti, diversi dalle banche, che, in crisi, si trovano in “amministrazione straordinaria” (cfr. Dlgs n. 270/1999 e Dl n. 134/2008, nonché risoluzione n. 64/2011).

Nel dettaglio, l’articolo 75 del Testo unico bancario stabilisce che:
“1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, a intervalli periodici stabiliti all’atto della nomina o successivamente nonché al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull’attività svolta e li trasmettono alla Banca d’Italia. La Banca d’Italia cura che della chiusura dell’amministrazione straordinaria sia data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. La chiusura dell’esercizio in corso all’inizio dell’amministrazione straordinaria è protratta a ogni effetto di legge fino al termine della procedura. I commissari redigono il bilancio che viene presentato per l’approvazione alla Banca d’Italia entro quattro mesi dalla chiusura dell’amministrazione straordinaria e pubblicato nei modi di legge. L’esercizio cui si riferisce il bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo d’imposta. Entro un mese dall’approvazione della Banca d’Italia, gli organi subentrati ai commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.

3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perché siano ricostituiti gli organi dell’amministrazione ordinaria. Gli organi subentranti prendono in consegna l’azienda dai commissari secondo le modalità previste dall’art. 73, comma 1.”.

Crisi delle banche: l’Agenzia conferma la “particolarità”

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