21 Luglio 2020
Dispositivi medici: “uno” su “otto” beneficia dell’aliquota Iva al 10%
Non è possibile applicare a tutte le cessioni di dispositivi medici l’aliquota Iva del 10 per cento. In base alle classificazioni date dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’unico prodotto commercializzato dalla società istante a Iva ridotta è la “crema” perché, grazie al suo contenuto, è in grado di esplicare una efficace azione terapeutica. Questa, in estrema sintesi, la conclusione dell’Agenzia nella risposta n. 220 del 21 luglio 2020.
Degli otto “dispositivi”, alle cui cessioni la società vorrebbe applicare l’Iva al 10% (n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva, infatti, solo quest’ultimo può essere classificato alla voce 3004 “della nomenclatura combinata di cui all’allegato 1 del Regolamento di esecuzione UE 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l’allegato I del Regolamento n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune”.
Tutti gli altri, alla luce dei pareri tecnici rilasciati dalla competente Agenzia delle dogane e dei monopoli, vanno classificati diversamente, come “oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche”, anche se contengono alcune sostanze impiegate in farmacia o come disinfettanti e se sono loro attribuite, a titolo accessorio, proprietà profilattiche o terapeutiche.
A ulteriore sostegno di tale conclusione, l’Agenzia ricorda che con la circolare n. 8/2019, nel fornire i primi chiarimenti sulle novità introdotte dal Bilancio per il 2019, ha precisato che la disposizione riguardante l’inserimento di nuovi prodotti tra i beni a Iva ridotta (articolo 1, comma 3, legge n. 145/2018) ha voluto “agevolare” esclusivamente quei “dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (…)” e non tutti i dispositivi medici.
Riguardo alla “crema”, in particolare, l’Adm l’ha ritenuta classificabile nell’ambito del capitolo 30 della Tariffa doganale “Prodotti farmaceutici” ed in particolare alla sottovoce 3004 90 00: “Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto”.
E questo perché, gli effetti benefici sull’organismo delle sostanze presenti nel prodotto, in grado di promuovere un’efficace azione terapeutica e di profilassi, ne giustificano la classificazione tra le altre preparazioni medicinali della voce 3004.
Ultimi articoli
Attualità 29 Ottobre 2025
Audizione del direttore dell’Agenzia: innovazione, sicurezza e tutela dei dati
L’intelligenza artificiale è un pilastro fondamentale per il rinnovamento digitale dell’Amministrazione finanziaria, ma solo se utilizzata a supporto del lavoro umano Misure di contrasto all’evasione fiscale, sicurezza delle banche dati dell’Anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti: sono questi i temi principali affrontati dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Vincenzo Carbone, nel corso dell’audizione tenutasi oggi, 29 ottobre 2025, presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria.
Normativa e prassi 28 Ottobre 2025
Regime impatriati degli ex dipendenti, non vale per gli incentivi differiti
Tassazione ordinaria per le somme percepite quando i lavoratori non sono più dentro il regime di favore, anche se riconducibili all’attività svolta in Italia mentre rientravano nell’agevolazione Una società che ha applicato dal 2021 al 2024 il regime speciale sugli impatriati a tre dipendenti fiscalmente residenti in Italia fino al 2024 e successivamente trasferiti in Grecia, non potrà operare le ritenute di favore anche sugli emolumenti differiti come il Long Term Incentive Plan assegnato nel 2022 e il Deferred Bonus Plan assegnato nel 2023, entrambi maturati nel 2025.
Attualità 28 Ottobre 2025
Bonus carta, giornali e riviste: ultimi giorni per la richiesta
Il beneficio, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, è pari al 30% delle spese sostenute nel 2024, con un limite massimo di 60 milioni di euro Le case editrici hanno tempo fino alle 17 del 31 ottobre 2025, per presentare la domanda di accesso al bonus carta 2025, un incentivo per promuovere la stampa di quotidiani e periodici.
Normativa e prassi 27 Ottobre 2025
Bonus ristrutturazioni edilizie 2025, al 36% per il residente all’estero
L’immobile in Italia oggetto dell’intervento per il cittadino italiano iscritto all’Aire non può essere considerato dimora abituale, quindi l’aliquota agevolativa è quella “ordinaria” e non del 50% Il cittadino italiano fiscalmente residente in Svizzera può beneficiare della detrazione del 36% per i lavori di ristrutturazione effettuati nel 2025 sull’abitazione utilizzata saltuariamente in Italia.