Normativa e prassi

21 Luglio 2020

Per pastone e trinciato di mais l’aliquota Iva è al 10 per cento

Per definire la corretta aliquota Iva da applicare alle vendite di pastone e trinciato di mais l’Agenzia delle entrate si è avvalsa del parere rilasciato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli che ha individuato l’effettiva composizione e qualificazione merceologica dei prodotti. Per le cessioni di tali prodotti l’aliquota Iva è del 10%. Questo il contenuto della risposta n. 221 del 21 luglio 2020.

A interpellare l’amministrazione è una società che commercializza alcuni prodotti, in particolare “Trinciato di Mais, Insilato di Mais e Pastone di Mai”, non indicati esplicitamente nella Tabella A allegata al Dpr n. 633/1972, e che chiede chiarimenti sull’esatta aliquota Iva da applicare.

L’Agenzia delle entrate fa presente che in base a quanto precisato dalla circolare n. 32/2010, può rilasciare il proprio parere in merito alla corretta aliquota da applicare alla cessione dei beni ricompresi nella Tabella A, allegata al decreto Iva, solamente dopo un preliminare accertamento del prodotto, che stabilisca la complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica ai fini doganali, fornito dall’ufficio Tariffa e classificazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Nel citato parere vengono fornite le seguenti precisazioni:
Il mais, nelle sue diverse forme di utilizzo, costituisce una fonte di energia e di fibra indispensabili per l’alimentazione cui sono sottoposti i capi allevati nella zootecnia moderna.
Per trinciato di mais si intende il prodotto ottenuto dalla trinciatura della pianta intera (fusto, foglie e pannocchia) nel momento in cui la spiga è allo stadio di maturazione. La massa raccolta viene trasportata all’interno di un’area dedicata dove viene distribuita in strati orizzontali e compressa tramite pala o trattore e quindi sigillata con uno o più strati di film plastico che viene appesantito con materiali diversi. Queste operazioni vengono definite “insilamento” che ha lo scopo di conservare l’umidità della massa per favorire i processi di fermentazione e acidificazione in ambiente anaerobico. Il prodotto in questione viene classificato alla voce SA 2308 00 “Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche in agglomerati in forma di pallets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove” e più precisamente alla sottovoce della nomenclatura combinata 2308 0090.
Il “pastone di mais” si ottiene dalla trinciatura esclusivamente della pannocchia; lo stesso si distingue in due tipologie: il pastone integrale, che contiene oltre alla granella anche una parte di tutolo e di brattee, e il pastone costituito solo dalla granella che viene velocemente ridotto in farina e insilato per evitare fenomeni di ossidazione. Anche il pastone di mais dal punto di vista della classificazione, nonostante la diversa composizione fisica rispetto al trinciato, ricade nella medesima sottovoce della nomenclatura combinata”.
L’attuale voce doganale 23.08 corrisponde alla voce 23.06 della precedente tariffa doganale, in vigore fino al 31 dicembre 1987.
Quest’ultima è richiamata dal n. 90) della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva, che prevede l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% alle cessioni di “prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove”.

Per pastone e trinciato di mais l’aliquota Iva è al 10 per cento

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