Normativa e prassi

16 Luglio 2020

Acquisti dei viaggiatori extra Ue: il punto sulla non imponibilità

Con il principio di diritto n. 8 del 16 luglio 2020 l’Agenzia delle entrate fornisce alcune precisazioni in merito alla disposizione che accorda la non applicazione dell’Iva o la possibilità del rimborso dell’imposta per le cessioni a favore di cittadini privati residenti al di fuori dell’Ue (articolo 38-quater, Dpr n. 633/1972), facendo il punto sulle regole che garantiscono la non imponibilità.
 
Il documento di prassi ribadisce, in particolare, che i cessionari devono risultare domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea e non devono essere soggetti passivi d’imposta nel loro Paese.
 
Nessuna limitazione, precisa l’Agenzia, sulla qualificazione dei soggetti che possono essere, ad esempio, anche commercianti al minuto in locali aperti al pubblico, basta che siano distinti dalla figura dell’intermediario che può eseguire il rimborso al posto del cedente.
 
I beni, come ormai è noto, devono essere destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore e non al commercio, principio chiarito anche con la circolare n. 145/1998. Su quest’ultimo punto, la risoluzione n. 126/1998 ha già precisato che chiaramente una quantità sproporzionata di beni non rende applicabile il beneficio fiscale in quanto fa presupporre l’esistenza di un’attività commerciale.
 
Riguardo il valore della soglia, di importo superiore a 154,94 euro Iva inclusa, il principio di diritto interviene con un’ulteriore precisazione. Per determinare se la soglia di valore sia stata superata occorre basarsi «sul valore di fattura. Il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente». In ogni caso, il valore dei 154,94 euro può includere molteplici beni compravenduti tra gli stessi soggetti ma non può riferirsi a più cessioni, come le compravendite avvenute in momenti diversi, anche se documentate con una sola fattura. Il caso tipico è quello disciplinato dall’articolo 21, comma 4, lettera a), del Dpr n. 633/1972, secondo il quale “La fattura e’ emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione determinata a norma dell’articolo 6. La fattura cartacea e’ compilata in duplice esemplare di cui uno e’ consegnato o spedito all’altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo: a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e’ effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonche’ per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, puo’ essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime….”.
In sintesi, le compravendite che concorrono alla soglia non possono avvenire in momenti diversi, anche se sono indicate nella medesima fattura.
 
Il principio di diritto in commento, inoltre, ricorda che la cessione dei beni ai viaggiatori extracomunitari deve essere documentata tramite le funzionalità informatiche di cui al sistema Otello, “Online tax refund at exit: light lane optimization”, nell’attuale versione 2.0, con fattura in formato elettronico:
a) senza pagamento dell’imposta, salvo successivo versamento della stessa, con regolarizzazione tramite variazione come indicato dall’articolo 26, comma 1, del decreto Iva, se non è presentata la  documentazione che provi l’uscita dei beni dall’Ue
b) con il pagamento dell’imposta, poi rimborsata al cessionario dal cedente, il quale la recupera se è fornita la prova dell’uscita dei beni dal territorio Ue nei termini indicati, previa annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti.
 
Come già indicato dal precedente principio di diritto n. 25/2019, l’Agenzia ribadisce che non sono ammesse modalità che non consentano di rispettare puntualmente i requisiti richiamati, volte in particolare a ottenere comunque il rimborso dell’Iva anche se il valore di ciascun singolo acquisto non sia superiore a 154,94 euro, Iva inclusa.  
 
Altro punto chiarito dall’Agenzia con il principio di diritto in esame è l’incompatibilità, con la normativa vigente, dell’esclusione del rimborso dell’Iva versata dal consumatore extra-Ue quando non siano rispettati vincoli contrattualmente imposti (fra cui, l’invio di determinati documenti entro un termine) che non trovano diretto riscontro nell’articolo 38-quater del decreto Iva.
In sostanza, se sussistono le condizioni previste dalla norma, il rimborso dell’imposta dal venditore al viaggiatore è sempre dovuto, dovendosi escludere ogni illegittimo vantaggio per il venditore, sia in termini di mancato rimborso o che di indebita detraibilità.

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