Normativa e prassi

10 Luglio 2020

Istruzioni per riversare il tributo destinato alla tutela dell’ambiente

Ufficiali la misura, le modalità e i criteri per riversare a province e città metropolitane il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (Tefa – articolo 19, Dlgs504/1992) inglobato nella tassa relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tari). Le indicazioni, anche per chi paga con F24, sono nel decreto Mef del 1° luglio, pubblicato nella GU n. 171 di ieri, 9 luglio.
 
Il Tefa, in sostanza, è una piccola tassa che i comuni, tramite la struttura di gestione, devono scorporare dalla Tari versata dai contribuenti con modello di pagamento unitario, con bollettino postale o altri strumenti elettronici, e devolvere a favore delle province e delle città metropolitane che la utilizzano per salvaguardare l’ambiente.
 
Tanto brevemente premesso, il decreto, con l’articolo 2, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana che, per il 2020, è comunicata all’Agenzia delle entrate, mentre, per gli anni successivi, direttamente ai comuni interessati (entro il 28 febbraio di ciascun anno).
 
Riguardo ai pagamenti effettuati con F24, dal 2021 in poi, il Tefa, gli interessi e le sanzioni andranno versati direttamente dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo che saranno istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle entrate.
 
Se invece i versamenti sono effettuati tramite bollettino di conto corrente postale o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici messi a disposizione dagli enti impositori, per assicurare il sollecito e corretto riversamento del Tefa, le province e le città metropolitane dovranno rispettare il termine del 28 febbraio dell’anno di riferimento per comunicare la misura del tributo adottata, ai comuni competenti per territorio. E, così, dal 2021 saranno gli stessi contribuenti a versare direttamente a province e città metropolitane il tributo, gli interessi e le sanzioni, secondo gli importi indicati dai comuni “informati della misura adottata”  nel bollettino (o negli altri strumenti di pagamento).
 
Infine, il decreto ricorda che il Tefa non si applica in Valle d’Aosta e nelle province autonome di Treno e Bolzano.

Istruzioni per riversare il tributo destinato alla tutela dell’ambiente

Ultimi articoli

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

Normativa e prassi 6 Marzo 2026

La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo

L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.

Normativa e prassi 6 Marzo 2026

Teatro italiano ma artista di fuori: corrispettivo tassabile in Italia

Se la convenzione con lo Stato di residenza preserva la potestà impositiva del nostro Paese già prevista dal Tuir, spetta all’altro Stato risolvere l’eventuale doppia imposizione L’Agenzia delle entrate ha dato alcune indicazioni sul trattamento ai fini delle imposte dirette dei compensi ricevuti da un artista dello spettacolo non residente da parte di un teatro con sede in Italia per rappresentazioni svolte nel nostro Paese.

Dati e statistiche 5 Marzo 2026

Bollettino delle entrate tributarie: online i dati 2025 e gennaio 2026

Il report del gettito fiscale dell’anno passato mostra un +3% rispetto al 2024.

torna all'inizio del contenuto