10 Luglio 2020
Istruzioni per riversare il tributo destinato alla tutela dell’ambiente
Ufficiali la misura, le modalità e i criteri per riversare a province e città metropolitane il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (Tefa – articolo 19, Dlgs504/1992) inglobato nella tassa relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tari). Le indicazioni, anche per chi paga con F24, sono nel decreto Mef del 1° luglio, pubblicato nella GU n. 171 di ieri, 9 luglio.
Il Tefa, in sostanza, è una piccola tassa che i comuni, tramite la struttura di gestione, devono scorporare dalla Tari versata dai contribuenti con modello di pagamento unitario, con bollettino postale o altri strumenti elettronici, e devolvere a favore delle province e delle città metropolitane che la utilizzano per salvaguardare l’ambiente.
Tanto brevemente premesso, il decreto, con l’articolo 2, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana che, per il 2020, è comunicata all’Agenzia delle entrate, mentre, per gli anni successivi, direttamente ai comuni interessati (entro il 28 febbraio di ciascun anno).
Riguardo ai pagamenti effettuati con F24, dal 2021 in poi, il Tefa, gli interessi e le sanzioni andranno versati direttamente dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo che saranno istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle entrate.
Se invece i versamenti sono effettuati tramite bollettino di conto corrente postale o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici messi a disposizione dagli enti impositori, per assicurare il sollecito e corretto riversamento del Tefa, le province e le città metropolitane dovranno rispettare il termine del 28 febbraio dell’anno di riferimento per comunicare la misura del tributo adottata, ai comuni competenti per territorio. E, così, dal 2021 saranno gli stessi contribuenti a versare direttamente a province e città metropolitane il tributo, gli interessi e le sanzioni, secondo gli importi indicati dai comuni “informati della misura adottata” nel bollettino (o negli altri strumenti di pagamento).
Infine, il decreto ricorda che il Tefa non si applica in Valle d’Aosta e nelle province autonome di Treno e Bolzano.
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