Normativa e prassi

10 Luglio 2020

Istruzioni per riversare il tributo destinato alla tutela dell’ambiente

Ufficiali la misura, le modalità e i criteri per riversare a province e città metropolitane il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (Tefa – articolo 19, Dlgs504/1992) inglobato nella tassa relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tari). Le indicazioni, anche per chi paga con F24, sono nel decreto Mef del 1° luglio, pubblicato nella GU n. 171 di ieri, 9 luglio.
 
Il Tefa, in sostanza, è una piccola tassa che i comuni, tramite la struttura di gestione, devono scorporare dalla Tari versata dai contribuenti con modello di pagamento unitario, con bollettino postale o altri strumenti elettronici, e devolvere a favore delle province e delle città metropolitane che la utilizzano per salvaguardare l’ambiente.
 
Tanto brevemente premesso, il decreto, con l’articolo 2, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana che, per il 2020, è comunicata all’Agenzia delle entrate, mentre, per gli anni successivi, direttamente ai comuni interessati (entro il 28 febbraio di ciascun anno).
 
Riguardo ai pagamenti effettuati con F24, dal 2021 in poi, il Tefa, gli interessi e le sanzioni andranno versati direttamente dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo che saranno istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle entrate.
 
Se invece i versamenti sono effettuati tramite bollettino di conto corrente postale o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici messi a disposizione dagli enti impositori, per assicurare il sollecito e corretto riversamento del Tefa, le province e le città metropolitane dovranno rispettare il termine del 28 febbraio dell’anno di riferimento per comunicare la misura del tributo adottata, ai comuni competenti per territorio. E, così, dal 2021 saranno gli stessi contribuenti a versare direttamente a province e città metropolitane il tributo, gli interessi e le sanzioni, secondo gli importi indicati dai comuni “informati della misura adottata”  nel bollettino (o negli altri strumenti di pagamento).
 
Infine, il decreto ricorda che il Tefa non si applica in Valle d’Aosta e nelle province autonome di Treno e Bolzano.

Istruzioni per riversare il tributo destinato alla tutela dell’ambiente

Ultimi articoli

Normativa e prassi 7 Agosto 2026

Pausa pranzo non soggetta a Irpef se liquida solo il danno emergente

Non sono soggetti a prelievo fiscale gli emolumenti versati al dipendente dal datore di lavoro se hanno natura risarcitoria.

Analisi e commenti 7 Agosto 2026

Dentro la dichiarazione (2) le liberalità per il “dopo di noi”

Sono deducibili dal reddito le erogazioni fino a 100mila euro effettuate in favore di trust o di fondi speciali che si occupano della tutela di persone con disabilità prive del sostegno familiare In dichiarazione trovano spazio molteplici tipologie di oneri e spese sostenuti nel 2025 che è possibile indicare in dichiarazione per usufruire di un’agevolazione sulle proprie imposte.

Normativa e prassi 7 Agosto 2026

Circolare sugli enti sportivi, novità su rimborsi e compensi

Cosa cambia per le società e i volontari: requisiti statutari, soglie e adempimenti definiscono il perimetro delle agevolazioni Con la circolare n.

Normativa e prassi 7 Agosto 2026

Approvato il Testo unico su adempimenti e accertamento

In un’unica fonte normativa sono state raccolte in modo sistematico disposizioni finora collocate separatamente in più provvedimenti, come le regole sui controlli ai fini delle imposte dirette e Iva Il decreto legislativo 5 agosto 2026, n.

torna all'inizio del contenuto