7 Luglio 2020
Corretta la notifica al portiere per l’avviso di accertamento
La procedura riguardante la notifica dell’avviso di accertamento al portiere dello stabile del domicilio del contribuente, poiché sono risultati infruttuosi i precedenti tentativi di consegna presso i congiunti, deve ritenersi sanata a seguito dell’avvenuta costituzione in giudizio del contribuente stesso. Lo stabilisce la sentenza della Corte di cassazione n. 8713 dell’11 maggio 2020.
I fatti di merito
La controversia in commento prende spunto, nel merito, da una pronuncia della Ctr del Lazio con la quale è stato rigettato l’appello di un contribuente proposto avverso la prodromica sentenza della Ctp di Roma la quale, a sua volta, aveva respinto il ricorso avente ad oggetto un avviso di accertamento per la ripresa a tassazione di maggiori imposte, per l’anno d’imposta 1998, oltre interessi e sanzioni.
I giudici di secondo grado hanno ritenuto adeguatamente motivata e, pertanto, condivisibile l’impostazione logico-giuridica adottata dalla Ctp in base alla quale:
- l’atto impositivo, sufficientemente motivato, risultava ritualmente notificato a mani del portiere dello stabile del domicilio del contribuente (stante l’infruttuosità dei precedenti tentativi di consegna presso i congiunti); la cui procedura doveva considerarsi, in ogni caso, sanata a seguito dell’avvenuta costituzione in giudizio del contribuente
- il termine di decadenza della potestà impositiva dell’ufficio doveva ritenersi correttamente prorogato di due anni in applicazione dell’articolo 10 della Legge n.289/2002 (ritenendo, quindi, che l’ufficio avesse correttamente notificato l’atto entro il termine del 31 dicembre 2006)
- nel merito, il contribuente si era sottratto all’onere di confutare le contestate operazioni bancarie e, nello specifico, doveva ritenersi che la sua attività di lavoratore autonomo (avvocato) dovesse ritenersi esercitata in forma permanente e non occasionale.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi di impugnazione avverso i quali l’ufficio ha depositato il proprio atto di costituzione.
La sentenza della Cassazione
La Corte di cassazione, con la sentenza in argomento, ha rigettato il ricorso del contribuente sulla base delle seguenti motivazioni.
Con il primo motivo di ricorso, il contribuente denunciava la falsa applicazione, da parte della Ctr, della disciplina relativa alla notificazione degli atti (articoli 43, 58 e 60 del Dpr 600/1973 e 57 del Dpr 633/1972) avendo ritenuto che la costituzione in giudizio ne avesse sanato il lamentato vizio, ai sensi dell’articolo 156 cpc.
Gli Ermellini hanno ritenuto detta eccezione infondata.
In primo luogo, la Cassazione ha ritenuto che i giudici di seconda istanza hanno correttamente evidenziato la validità formale della procedura di notifica dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo (articolo 156 cpc) in quanto, previamente, è stata evidenziata, nel caso in esame, l’efficacia del processo notificatorio nei confronti del contribuente (tentativi di notifica presso il domicilio, prima, e la residenza anagrafica, poi; prove di consegna a persone di famiglia) con esito negativo e solo successivo deposito dell’atto in questione presso la Casa comunale.
Altresì, la Cassazione ha censurato, sotto il profilo del sindacato di legittimità, il motivo in questione in quanto lo stesso non poteva essere portato, così come formulato, al vaglio dei supremi giudici perché implicante una valutazione di fatto delle vicende processuali non rimessa alla loro discrezionalità (cfr Cassazione nn.18427/2013, 13916/2008 e 10772/2006).
Infine, la Cassazione ha rigettato detto motivo anche sotto il profilo della presunta violazione della sanatoria di cui all’articolo 156 cpc per raggiungimento dello scopo in raccordo con la disciplina della decadenza dal potere accertativo verificatasi prima del deposito del ricorso ovvero con riferimento, come nel caso di specie, ad annualità in scadenza (1998) entro il 31 dicembre 2006.
Sul punto, i supremi giudici hanno ritenuto non conferente il richiamo, operato da controparte, alla sentenza SS.UU. n.19584 del 5 ottobre 2004.
In sintesi, la notifica di atti impositivi tributari non ne costituisce un elemento di giuridica esistenza o perfezionamento bensì rappresenta una cosiddetta condizione integrativa dell’efficacia (di operatività); di conseguenza, la nullità/inesistenza della notifica di quell’atto non opera ove lo stesso sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario il quale abbia potuto compiutamene esercitare il suo diritto di difesa attraverso la formulazione di puntuali difese.
Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente lamenta l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’articolo 360, comma primo, n. 5) cpc, in relazione al luogo di notifica dell’avviso di accertamento.
Anche detta eccezione è stata rigettata in quanto la Cassazione ha ritenuto che la Ctr adita abbia puntualmente verificato che il procedimento notificatorio avesse scrupolosamente rispettato la sequenza temporale e soggettiva, così come prevista dall’articolo 139 cpc (plurimi tentativi infruttuosi a “persone di famiglia” e relata poi sottoscritta dal portiere dello stabile); e che solo in un secondo momento si fosse proceduto al deposito dell’atto stesso presso la Casa comunale ex articolo 140 cpc.
Infine, anche il terzo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 del Dlgs n. 447/1997 nonché insufficiente motivazione ex articolo 360, comma primo, n. 5) cpc – è stato ritenuto infondato su entrambi i profili.
In primo luogo, la Cassazione ha ritenuto, nel caso di specie, pienamente sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini Irap in quanto dall’analisi, compiuta in sede di merito, della documentazione contabile e finanziaria emergeva la non occasionalità dell’attività legale svolta dal ricorrente (atteso il cospicuo volume d’affari rilevato e accertato).
Per altro verso, la denunciata insufficiente motivazione della pronuncia impugnata non si rileva con il puro e semplice riferimento – operato da controparte – ad una indimostrata occasionalità dell’attività di lavoro autonomo verificatasi nel periodo 1998-2004 che avvalorerebbe la mancanza di autonoma organizzazione.
I supremi giudici, sul punto, rimarcano l’irritualità della denuncia, così come formulata dal contribuente, la quale implicherebbe ancora una volta un sindacato di merito assolutamente precluso in sede di legittimità.
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