Normativa e prassi

6 Luglio 2020

È reddito di lavoro dipendente il compenso del giudice “datato”

Le somme percepite dal giudice di pace, in servizio al 15 agosto 2017, sono soggette al regime transitorio previsto dal Dlgs n. 116/2017 e, pertanto, devono essere considerate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente “fino al quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto”, il 15 agosto 2021, anche se le prestazioni sono rese da un soggetto che esercita un’arte o professione ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Tuir.
Inoltre, lo stesso giudice, incorrendo nella causa ostativa prevista dal Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) per coloro che hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti i 30mila euro, non può applicare il regime forfettario alla propria attività di lavoro autonomo.

È quanto afferma l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 202/2020, nella quale osserva che nonostante il richiamato decreto abbia espunto le indennità corrisposte ai giudici di pace dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, qualificandole, insieme a quelle corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, come redditi di lavoro autonomo (articolo 26), modificando di fatto gli articoli 50, comma 1,l lettera f), e 53, comma 2, del Tuir, con la disposizione contenuta nell’articolo 32 dello stesso decreto, ha fatto slittare tale assimilazione al 15 agosto 2021, per i giudici onorari già in servizio la 15 agosto 2017. Ossia dal “dal quarto anno successivo all’entrata in vigore del decreto”.

Riepilogando:

  • per i magistrati onorari immessi in servizio successivamente al 15 agosto 2017, il compenso costituisce reddito di lavoro autonomo
  • per quelli in attività già al 15 agosto 2017 continuano, invece, ad applicarsi le disposizioni ante riforma fino alla scadenza del quadriennio successivo alla predetta data.  

Riguardo all’articolo 50 del Tuir ante modifica, l’Agenzia ricorda che il legislatore ha inteso riservare un trattamento particolare ai compensi percepiti dalle categorie di giudici onorari espressamente individuate dalla norma diverso da quello riservato alla generalità dei compensi corrisposti per l’esercizio di pubbliche funzioni. Infatti, mente i compensi per l’esercizio di pubbliche funzioni, se svolte da esercenti arti o professioni, potevano concorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo, quelli percepiti dai magistrati onorari (tra cui i giudici di pace), rilevavano comunque come redditi assimilati al lavoro dipendente, anche se tali soggetti esercitavano un’arte o professione.

Tutto questo per chiarire, all’istante – in servizio da più di tre anni e titolare di partita Iva – quale categoria reddituale attribuire ai compensi, superiori a 30mila euro, percepiti quale giudice di pace nel 2019. Questi, erroneamente, li riteneva assimilabili ai redditi di lavoro autonomo e, pertanto, si augurava di poter rientrare nel regime forfettario.

L’Agenzia non è dello stesso parere, ritenendo che le somme in argomento sono soggette al regime transitorio previsto dal decreto e pertanto devono essere considerate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente “fino al quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto” (15 agosto 2021), anche se le prestazioni sono rese da un soggetto Iva. Questo, tra l’altro, comporta che, all’atto del pagamento di tali somme, dovrà essere operata la ritenuta di acconto Irpef.
Inoltre, precisa che lo stesso giudice, incorrendo nella causa ostativa prevista dal Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) per coloro che hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti i 30mila euro, non può applicare il regime forfettario alla propria attività di lavoro autonomo.

È reddito di lavoro dipendente il compenso del giudice “datato”

Ultimi articoli

Normativa e prassi 28 Aprile 2025

Nuove imprese giovanili agricole: da oggi disponibili i codici tributo

Istituiti, con la risoluzione n. 31 del 28 aprile 2025 sei nuovi codici tributo per consentire alle imprese giovanili, che intraprendono un’attività agricola, di versare, tramite modello F24, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’Irap pari al 12,5% della base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta.

Normativa e prassi 28 Aprile 2025

Start-up e Pmi innovative, il codice tributo per il tax credit

Con la risoluzione n. 30/E del 28 aprile 2025, l’Agenzia delle entrate ha istituito un nuovo codice tributo da utilizzare per la fruizione del credito d’imposta, relativo all’eccedenza non detraibile, per gli investimenti effettuati in favore di start-up e piccole e medie imprese (Pmi) innovative.

Normativa e prassi 28 Aprile 2025

Art bonus e diritto di superficie: solo la “Cultura” può avallarlo

Per capire se la costituzione di un diritto di superficie, tesa a realizzare lavori di ristrutturazione su un teatro sia idonea a consentire l’accesso al credito d’imposta denominato “Art bonus”, è necessario verificare che il bene possa essere considerato di interesse culturale.

Attualità 28 Aprile 2025

Bonus colonnine domestiche: domande al via per le spese 2024

Riapre lo sportello per richiedere il contributo “Bonus colonnine domestiche”.

torna all'inizio del contenuto
Apri chat
Ti serve aiuto?
Ciao 👋
Come posso aiutarti?