6 Luglio 2020
Sconta l’Irap il sindaco di società: nello statuto dello studio, la prova
I compensi dell’avvocato di uno studio associato, per l’incarico di amministratore o sindaco di società, sono imponibili Irap in quanto imputabili all’associazione, a maggior ragione se così è previsto nello statuto della stessa.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 9597 del 25 maggio 2020, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
Il fatto
La vicenda processuale parte dall’impugnazione di alcuni dinieghi di rimborso Irap opposti dall’Agenzia delle entrate a uno studio associato.
Sia la Ctp che la Ctr avevano riconosciuto il diritto al rimborso dell’associazione professionale sul presupposto che i compensi percepiti da uno degli associati per l’attività di sindaco di varie società andavano esclusi dalla base imponibile, in quanto reddito frutto esclusivo dell’attività del singolo professionista.
Con il successivo ricorso per cassazione, l’Agenzia delle entrate denunciava violazione degli articoli 2, 3 e 8 del Dlgs n. 446/1997, in quanto la Ctr non aveva considerato che tutti i compensi percepiti dal professionista erano attribuibili in via esclusiva allo studio associato, come del resto risultava anche da una specifica clausola dell’atto costitutivo. In particolare, secondo tale clausola “All’associazione saranno altresì imputati gli eventuali proventi derivanti dagli incarichi di consigliere d’amministrazione, di sindaco o revisore di società e/o enti ricoperti dai singoli associati”.
La pronuncia
Nell’accogliere il ricorso, la Cassazione ricorda il regime di presunzione vigente per gli studi associati, in tema di autonoma organizzazione Irap.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di Irap, il professionista, qualora sia inserito in un’associazione professionale, sebbene eserciti anche una distinta e separata attività, diversa da quella svolta in forma associata (ad esempio, come sindaco o amministratore di società), al fine di sottrarsi all’applicazione del tributo, è tenuto a dimostrare di non fruire dei benefici organizzativi recati dall’adesione alla detta associazione (cfr Cassazione, n.. 24549/2019).
In altri termini il professionista, il quale sia inserito in uno studio associato, sebbene svolga anche una distinta e separata attività professionale, diversa da quella espletata in forma associata, ha l’onere di dimostrare, al fine di sottrarsi all’applicazione dell’imposta, la mancanza di autonoma organizzazione, ossia di non fruire dei benefici organizzativi recati dalla sua adesione alla detta associazione che, proprio in ragione della sua forma collettiva, normalmente fa conseguire agli aderenti vantaggi organizzativi e incrementativi della ricchezza prodotta quali, ad esempio, le sostituzioni in attività – materiali e professionali – da parte di colleghi di studio, l’utilizzazione di una segreteria o di locali di lavoro comuni, la possibilità di conferenze e colloqui professionali o altre attività allargate, l’utilizzazione di servizi collettivi e quant’altro caratterizzi l’attività svolta in associazione professionale (cfr Cassazione, nn. 766/2019 e 4578/2015, negli stessi termini, anche i nn. 11327/2016, 27007/2014, 25313/2014 e 13716/2010).
L’onere della prova relativa alle modalità di conseguimento del reddito (ossia in forma individuale senza fruire dei benefici organizzativi dell’associazione) spetta in modo ancor più pregnante al contribuente, trattandosi di istanza di rimborso che lo vede, in ambito processuale, come attore in senso sostanziale.
Ciò vale a maggior ragione nel caso sotto osservazione, in cui la Ctr ha riconosciuto il diritto al rimborso senza tener conto della clausola espressamente prevista dallo statuto dell’associazione, e riportata dall’Agenzia delle entrate, che imputa all’associazione tutti i ricavi, anche quelli derivanti dagli incarichi di consigliere d’amministrazione di sindaco o revisore, conseguiti dai soci.
Osservazioni
L’esercizio in forma associata dell’attività rileva, in ogni caso, ai fini dell’assoggettabilità a Irap.
La Corte di cassazione a sezioni unite, con sentenza n. 7371/2016, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell’imposta a norma del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni – essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione”.
Secondo l’ultimo e definitivo approdo della giurisprudenza di legittimità, in ordine all’esistenza dei presupposti Irap in capo ai lavoratori autonomi, l’esercizio in forma associata dell’attività di lavoro autonomo, quindi, rileva in ogni caso ai fini dell’assoggettabilità a Irap.
In altri termini la struttura tipica degli studi associati renderebbe evidente, in ogni caso, l’esistenza di un’organizzazione di mezzi e persone volta al raggiungimento di uno scopo, e quindi la piena assoggettabilità alla norma.
Per quanto concerne lo svolgimento di una distinta e separata attività in forma individuale (ad esempio, di amministratore o sindaco di società), il professionista, qualora sia inserito in un’associazione professionale, al fine di sottrarsi all’applicazione del tributo, è tenuto a dimostrare di non fruire dei benefici organizzativi recati dall’adesione alla detta associazione che, proprio in ragione della sua forma collettiva, normalmente fa conseguire agli aderenti vantaggi organizzativi e incrementativi della ricchezza prodotta.
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