1 Luglio 2020
Scioglimento del matrimonio: esenzione fiscale ad ampio raggio
Non importa che sia una sentenza ecclesiastica a dichiarare la nullità del matrimonio o una pronuncia dell’autorità giudiziaria ordinaria: l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro prevista per “gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio” (articolo 19, legge n. 74/1987) vale in entrambi i casi. A chiarirlo, l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 199 del 1° luglio 2020.
Con l’interpello in esame, il ministero istante chiedeva conferma della soluzione interpretativa fornita in una precedente risoluzione (la n. 43/2005), nella quale l’Agenzia sosteneva che l’esenzione fiscale prevista per gli atti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio dall’articolo 19 della legge n. 74/1987 potesse valere anche per i provvedimenti di delibazione delle sentenze dei tribunali ecclesiastici, quegli atti, cioè, che attribuiscono efficacia giuridica nello Stato italiano alle pronunce dei tribunali diocesani.
Secondo il ministero, infatti, la norma in questione sarebbe tassativa e, inoltre, la differenza strutturale tra il giudizio di nullità matrimoniale e l’istituto della separazione o del divorzio dovrebbe escludere l’applicazione di un medesimo trattamento fiscale agevolato.
L’Agenzia è di diverso avviso. La norma di esenzione, infatti, intende agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale in un momento di crisi familiare e in ragione di interessi superiori deve essere interpretata in maniera estensiva.
Tale disposizione, ricorda l’Agenzia, è stata oggetto di interpretazione da parte della Corte costituzionale (sentenza n. 154/1999) che ha dichiarato l’incostituzionalità di quella parte dell’articolo 19 della legge n. 74/1987 che non estende l’esenzione a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi. Secondo la Corte suprema “il contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione si profilerebbe in considerazione dell’omogeneità delle situazioni poste a raffronto, che non consentirebbe di differenziare ragionevolmente il trattamento fiscale degli atti relativi ai due procedimenti…”.
Al riguardo l’Agenzia ritiene che la citata risoluzione n. 43/E del 2005 è in linea con il descritto percorso interpretativo della giurisprudenza. Anche la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, determinando nell’ordinamento statuale italiano la cessazione degli effetti civili prodotti dalla trascrizione nei registri di stato civile del matrimonio concordatario, potrebbe rientrare tra gli atti e i documenti “esenti da bollo, registro e da ogni altra tassa”, ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 74/1987.
In linea con l’orientamento della Corte costituzionale, anche la Cassazione (ordinanza n. 22023/2017), secondo la quale con le agevolazioni in argomento il legislatore ha inteso favorire “gli atti e le convenzioni che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali”.
Alla luce delle considerazioni su esposte, l’Agenzia conferma la validità dell’interpretazione fornita con la risoluzione n. 43/2005 secondo la quale l’esenzione fiscale valida per gli atti di scioglimento del matrimonio civile può essere estesa anche ai provvedimenti di delibazione delle sentenze ecclesiastiche che dichiarano la nullità del matrimonio concordatario.

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