Normativa e prassi

1 Luglio 2020

Scioglimento del matrimonio: esenzione fiscale ad ampio raggio

Non importa che sia una sentenza ecclesiastica a dichiarare la nullità del matrimonio o una pronuncia dell’autorità giudiziaria ordinaria: l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro prevista per “gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio” (articolo 19, legge n. 74/1987) vale in entrambi i casi. A chiarirlo, l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 199 del 1° luglio 2020.
Con l’interpello in esame, il ministero istante chiedeva conferma della soluzione interpretativa fornita in una precedente risoluzione (la n. 43/2005), nella quale l’Agenzia sosteneva che l’esenzione fiscale prevista per gli atti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio dall’articolo 19 della legge n. 74/1987 potesse valere anche per i provvedimenti di delibazione delle sentenze dei tribunali ecclesiastici, quegli atti, cioè, che attribuiscono efficacia giuridica nello Stato italiano alle pronunce dei tribunali diocesani.
Secondo il ministero, infatti, la norma in questione sarebbe tassativa e, inoltre, la differenza strutturale tra il giudizio di nullità matrimoniale e l’istituto della separazione o del divorzio dovrebbe escludere l’applicazione di un medesimo trattamento fiscale agevolato.

L’Agenzia è di diverso avviso. La norma di esenzione, infatti, intende agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale in un momento di crisi familiare e in ragione di interessi superiori deve essere interpretata in maniera estensiva.
Tale disposizione, ricorda l’Agenzia, è stata oggetto di interpretazione da parte della Corte costituzionale (sentenza n. 154/1999) che ha dichiarato l’incostituzionalità di quella parte dell’articolo 19 della legge n. 74/1987 che non estende l’esenzione a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi. Secondo la Corte suprema “il contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione si profilerebbe in considerazione dell’omogeneità delle situazioni poste a raffronto, che non consentirebbe di differenziare ragionevolmente il trattamento fiscale degli atti relativi ai due procedimenti…”.

Al riguardo l’Agenzia ritiene che la citata risoluzione n. 43/E del 2005 è in linea con il descritto percorso interpretativo della giurisprudenza. Anche la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, determinando nell’ordinamento statuale italiano la cessazione degli effetti civili prodotti dalla trascrizione nei registri di stato civile del matrimonio concordatario, potrebbe rientrare tra gli atti e i documenti “esenti da bollo, registro e da ogni altra tassa”, ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 74/1987.
In linea con l’orientamento della Corte costituzionale, anche la Cassazione (ordinanza n. 22023/2017), secondo la quale con le agevolazioni in argomento il legislatore ha inteso favorire “gli atti e le convenzioni che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali”.

Alla luce delle considerazioni su esposte, l’Agenzia conferma la validità dell’interpretazione fornita con la risoluzione n. 43/2005 secondo la quale l’esenzione fiscale valida per gli atti di scioglimento del matrimonio civile può essere estesa anche ai provvedimenti di delibazione delle sentenze ecclesiastiche che dichiarano la nullità del matrimonio concordatario.

Scioglimento del matrimonio: esenzione fiscale ad ampio raggio

Ultimi articoli

Normativa e prassi 28 Marzo 2024

Esenti da Iva i corsi per avvocati della scuola privata riconosciuta

I corsi di formazione, obbligatori per l’abilitazione all’esercizio della professione legale, forniti da una società privata riconosciuta come “scuola forense”, sono esenti da Iva: rientrano infatti nell’ipotesi prevista dall’articolo 10, primo comma, n.

Normativa e prassi 28 Marzo 2024

Immobili ceduti con atto estero, l’imposta di registro è proporzionale

Gli atti formati all’estero, che comportano il trasferimento di proprietà di due beni immobili situati in Italia, sono soggetti all’imposta di registro proporzionale nella misura del 9% (articolo 1 della Tariffa, parte prima, del Tur).

Attualità 28 Marzo 2024

Bonus pubblicità 2024 al traguardo: comunicazioni entro martedì 2 aprile

L’intervallo temporale, per presentare la comunicazione relativa all’accesso al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, effettuati o da effettuare nel 2024, sta per scadere.

Attualità 28 Marzo 2024

Modelli dichiarativi Iva: online in inglese, sloveno e tedesco

Nuove traduzioni, questa volta, in casa Iva, la più internazionale delle imposte.

torna all'inizio del contenuto