24 Giugno 2020
Rinuncia agevolazioni Ppc in atto il Registro si assesta al 9 per cento
Nel caso in cui l’acquirente rinunci espressamente in atto alle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina, perché consapevole di non poter rispettare le condizioni previste, a pena di decadenza, dalla norma, al trasferimento dei terreni agricoli a favore dei soggetti in possesso dei requisiti si applica l’imposta di registro ordinaria del 9%, prevista per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere. Questo il contenuto della consulenza giudica resa con la risposta n. 7 del 24 giugno 2020.
La richiesta di chiarimenti arriva da un notaio che chiede se è possibile applicare l’aliquota del 15%, prevista dall’articolo 1, comma 3 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur “se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale…”, nel caso in cui il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale, regolarmente iscritti nella gestione previdenziale, rinunci esplicitamente in atto alle agevolazioni previste dall’articolo 2, comma 4-bis, del Dl n. 194/2009 (Piccola proprietà contadina) o se si deve applicare l’aliquota ordinaria del 9%, prevista, dal comma 1 dello stesso articolo 1 della Tariffa citata, ai fini dell’imposta di registro per i trasferimenti immobiliari.
Secondo il notaio l’aliquota del 15% è applicabile esclusivamente a coloro che non sono in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 2, comma 4-bis del Dl n. 194/2009, per fruire delle agevolazioni fiscali in occasione di acquisti di terreni agricoli o di fondi rustici. A suo giudizio, la scelta del legislatore è quella di favorire comunque i coltivatori diretti o gli imprenditori agricoli professionali che, seppure in possesso dei requisiti di legge per usufruire di un trattamento molto più favorevole (Ppc), vi rinunciano per evitare la decadenza dal trattamento agevolativo, poiché, già al momento dell’atto di trasferimento, sono consapevoli di non poter rispettare le condizioni previste dalla norma, cioè l’impegno a non alienare i terreni prima dei cinque anni dalla stipula dell’atto e quello della coltivazione diretta dei terreni agricoli acquistati.
In sostanza, l’istante ritiene che l’aliquota del 15% sia riservata, dal legislatore, esclusivamente a quanti non possono rientrare nell’ambito del regime agevolativo e che, pertanto, nel caso enunciato sia applicabile l’aliquota del 9%, rivolta a tutti gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili.
L’Agenzia prende in esame la normativa relativa al caso prospettato e fa presente, innanzitutto, che l’articolo 2, comma 4-bis, del Dl n. 194/2009, stabilisce che “Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento. (..) I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli odi condurli direttamente (..)”.
Invece, l’articolo 1, comma 3, della Tariffa, parte prima, allegata al Tur, stabilisce che “Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale”, si applica l’imposta di registro nella misura del 15%.
Quindi, al contrario, se ne deduce che, nel caso di trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze effettuato a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, senza la richiesta delle “agevolazioni per la piccola proprietà contadina”, l’atto è soggetto all’imposta di registro nella misura del 9%, prevista per “gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere”, dall’articolo 1, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al Tur.
In conclusione, l’Agenzia concorda con il trattamento tributario proposto dal notaio, ai fini dell’imposta di registro, nel caso in cui l’acquirente rinunci espressamente in atto alle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina, perché consapevole di non poter rispettare le condizioni previste, a pena di decadenza, dalla norma. Quindi, in seguito alla rinuncia delle predette agevolazioni per la Ppc si può applicare, al trasferimento dei terreni agricoli a favore dei soggetti in possesso dei previsti requisiti, l’imposta di registro nella misura del 9 per cento.
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