24 Giugno 2020
Cure massofisioterapiche detraibili se il professionista è nell’“elenco”
Le prestazioni erogate dal massofisioterapista che si iscrive, entro il 30 giugno 2020 (termine originariamente fissato al 31 dicembre 2019 e poi prorogato dal Dl n. 2/2019), nell’elenco speciale a esaurimento contenuto nel decreto del ministero della Salute del 9 agosto 2019, relativo alla specifica categoria di professionisti, sono da considerarsi di carattere sanitario e, dunque, rientranti tra quelle detraibili. È quanto afferma l’Agenzia nella consulenza giuridica n. 8/2020, fornita a una federazione che ha chiesto lumi anche sul trattamento Iva delle stesse prestazioni.
In particolare, l’istante, in considerazione dell’evoluzione delle norme nel tempo, con la prima domanda, ha chiesto se siano detraibili le spese relative alle prestazioni di massofisioterapisti con diploma di formazione triennale, rese dietro prescrizione medica, indipendentemente dalla data di conseguimento del diploma. Questo perché, fino al 2018, erano ammesse alla detrazione solo le prestazioni erogate da professionisti diplomati entro il 17 marzo 1999.
Con la seconda, invece, ha ipotizzato che le stesse prestazioni possano rientrare tra quelle che l’articolo 10, del Dpr. n. 633/1972, annovera tra le operazioni esenti dall’Iva, individuate nelle “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze”.
L’Agenzia concorda sul primo punto, in quanto, a seguito del mutato quadro normativo determinato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 537 della legge n. 145/2018, anche i massofisioterapisti, diplomati dopo il 17 marzo 1999, possono “continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 30 giugno 2020 (termine così modificato dalla legge di conversione del Dl n. 2/2019), negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”. In attuazione di tale norma, quindi, il ministero della Salute, con il decreto 9 agosto 2019, all’articolo 5, ha previsto l’istituzione dell’elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge n. 403/1971, le cui prestazioni sono da considerarsi di carattere sanitario e, dunque, rientranti tra quelle per le quali sia possibile riconoscere la detrazione d’imposta. Pertanto, conclude l’Agenzia, la detrazione di cui all’articolo 15 del Tuir spetta per le prestazioni rese a partire dalla data di iscrizione al predetto elenco e a condizione che nel documento fiscale di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestata l’iscrizione all’elenco speciale.
Riguardo, invece, alla domanda sull’esenzione Iva, l’Agenzia osserva che la norma di riferimento (articolo 10, comma 1, numero 18 del Dpr n. 633/1972), oltre alle vere e proprie professioni mediche, non individua in concreto quali siano le prestazioni effettivamente idonee a beneficiare dell’esenzione dall’imposta. In effetti, solo le prestazioni mediche poste in essere da operatori sanitari sottoposti alla vigilanza del ministero della Salute o elencate nel Dm del 17 maggio 2002 sono esenti da Iva.
In merito al trattamento Iva delle prestazioni rese dai massofisioterapisti, l’Agenzia rimanda alle indicazioni contenute nella risoluzione n. 96/2012 “che indicavano applicabile il regime di esenzione solo ai massofisioterapisti con formazione triennale, il cui titolo era equiparato a quello di fisioterapista in base al D.M. 27 luglio 2000, e, pertanto, conseguito anteriormente al 17 marzo 1999”.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 23 Ottobre 2026
Ravvedimento e concordato: le regole per sanare gli anni passati
L’opzione per regolarizzare le annualità dal 2020 al 2023 può essere esercitata dal 1° gennaio al 15 marzo 2027 Con un provvedimento del 23 ottobre 2026, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha definito modalità e termini per accedere al ravvedimento speciale previsto dall’articolo 29 del Dlgs n.
Normativa e prassi 23 Ottobre 2026
Erasmus Mundus, borsa senza Irpef Il master Ue supera il test fiscale
Con la risposta a interpello n. 187/2026, l’Amministrazione riconosce la continuità tra i programmi europei Erasmus+ e Emjm e conclude per l’esenzione dal prelievo sul reddito Borse per master internazionali: riconosciuta l’esenzione Irpef dei sostegni economici erogati agli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) per l’intera durata del programma Erasmus+.
Normativa e prassi 23 Ottobre 2026
Gmt: conta il bilancio approvato. Oic 34 rilevante solo a confronto
Le rettifiche derivanti dai nuovi criteri di contabilizzazione non incidono sulla verifica dei requisiti previsti dalla disciplina internazionale, per l’applicazione della global minimum tax In caso di adozione del nuovo principio contabile Oic 34, la rideterminazione retroattiva dei ricavi non può essere utilizzata per modificare l’esito della verifica della soglia dimensionale richiesta dalla disciplina della global minimum tax (Gmt).
Attualità 23 Ottobre 2026
Phishing: false regolarizzazioni sulla dichiarazione dei redditi
Una finta comunicazione dell’Agenzia, che arriva via mail, induce i destinatari a fare dei pagamenti online per saldare presunti importi dovuti L’Agenzia delle entrate, con l’avviso del 23 ottobre 2026, mette in guarda i contribuenti su una campagna di phishing veicolata tramite mail che utilizza indebitamente il nome e l’immagine dell’Amministrazione finanziaria per indurre i destinatari a effettuare pagamenti non dovuti.