Normativa e prassi

11 Giugno 2020

“Pace contributiva”: il riscatto a rate non cambia il “ritmo” dello sconto

L’Agenzia delle entrate spiega nel dettaglio il calcolo della detrazione dell’imposta lorda a un contribuente che sceglie di effettuare il versamento dell’importo dovuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione, cosiddetta “pace contributiva”, ai regimi previdenziali di appartenenza, in 120 rate mensili (10 anni): la ripartizione dell’importo detraibile esula dalla durata della rateizzazione possibile, ma è riconosciuta in relazione all’ammontare dell’onere effettivamente sostenuto dal contribuente nel corso del periodo d’imposta. Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 181 dell’11 giugno 2020.

La richiesta di delucidazioni arriva da un contribuente che a novembre 2019 ha presentato all’Inps domanda di riscatto di periodi non coperti da contribuzione, ai sensi dell’articolo 20 del Dl n. 4/2019; l’istante ha successivamente ricevuto un provvedimento di accoglimento, con la comunicazione dell’importo dovuto e della possibilità di pagare il relativo onere in 120 rate mensili (10 anni).
L’interessato fa presente che l’onere del riscatto è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo, nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi e chiede come debba essere operata la detrazione dell’imposta lorda in caso di dilazione del pagamento in 10 anni.

La possibilità di riscattare periodi non coperti da contribuzione in favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e che non siano già titolari di pensione (cosiddetta “pace contributiva”) è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’articolo 20 del Dl n. 4/2019.
In particolare, il comma 3 di tale articolo stabilisce che il relativo onere a carico del contribuente “è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi” e il successivo comma 5 prevede che il versamento dell’importo dovuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza “in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione”.
Ne consegue che la ripartizione dell’importo detraibile esula dalla durata della rateizzazione possibile, ma essa è riconosciuta in relazione all’ammontare dell’onere effettivamente sostenuto dal contribuente nel corso del periodo d’imposta.

I tecnici delle Entrate, quindi, tracciata l’opportuna premessa normativa, per meglio argomentare i chiarimenti, chiariscono che le istruzioni alla compilazione dei righi E56 e RP56 rispettivamente dei modelli dichiarativi 730/2020 e Redditi Pf 2020, in linea con il principio generale secondo cui per le detrazioni d’imposta vale il principio di cassa, precisano che “La detrazione spetta sull’ammontare effettivamente versato nel corso dell’anno d’imposta ed è ripartita in 5 rate di pari importo”.
Pertanto, la detrazione dall’imposta lorda spettante, a seguito del riscatto previdenziale, è pari al 50% di quanto corrisposto in ogni singolo periodo di imposta, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

A titolo esemplificativo, chiarisce l’Agenzia, in caso di rateizzazione dell’onere in 120 rate mensili (10 anni), per il primo anno (anno n) la detrazione sarà pari al 50% della somma effettivamente versata nell’anno n e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+1, n+2, n+3, n+4) in cinque quote di pari importo. Questa modalità di calcolo varrà per tutto il piano di rateizzazione, per cui per il decimo anno di rateizzazione (n+9) la detrazione sarà sempre pari al 50% della somma effettivamente versata nell’anno (n+9) e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+10, n+11, n+12, n+13).

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