Giurisprudenza

19 Maggio 2020

Compensazioni indebite reiterate: in dieci è associazione per delinquere

Commette il più grave delitto di associazione per delinquere, e non quello di concorso di persone, il contribuente che mette in atto vari reati, tributari e non, tra cui il reiterato utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, insieme ad altri “sicuri” nove complici. La sentenza d’appello impugnata, infatti, ha argomentato in modo puntuale – analizzando le specifiche posizioni delle persone ritenute associate, il ruolo da ciascuna svolto all’interno del sodalizio e la consapevolezza di essere al servizio di una struttura organizzata – la scelta dell’applicazione, al caso, degli articoli 416 cp, a scapito del 110, e 10-quater del Dlgs n. 74/2000.
 
Così si è pronunciata la sezione penale della Corte di legittimità, con la sentenza n. 11570 del 7 aprile 2020, rimanendo nel solco del suo consolidato orientamento e, di fatto, respingendo il ricorso di un condannato alla pena più pesante, finalizzato alla cassazione della sentenza del secondo Collegio sulla base di due motivi ritenuti generici e senza alcuna correlazione con le argomentazioni della pronuncia impugnata.
 
Il ricorso
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta il riconoscimento dell’aggravante del numero degli associati, di cui al quinto comma dell’articolo 416 del codice penale, avvenuto, secondo lui, senza la concreta dimostrazione della sussistenza di un vincolo associativo e dell’affectio societatis, cioè la consapevolezza dei partecipanti di essere inseriti in un’associazione vietata, elementi necessari per l’integrazione del reato contestato e per distinguerlo dal mero concorso di persone nel reato (articolo 110 cp).
Con il secondo motivo, si duole del rigetto della richiesta di riduzione del trattamento sanzionatorio, anche questo reputato immotivato, per aver la pronuncia erroneamente ritenuto che egli non avesse specificamente indicato le ragioni per la riduzione della pena.
In sostanza, il ricorrente deduce un generale (e generico) vizio di motivazione.
 
La pronuncia
Come accennato, per la Corte suprema, entrambi i motivi non reggono e, quindi, l’intero ricorso è inammissibile, per il semplice fatto che “non si confronta con le puntuali, e certo non illogiche, argomentazioni al proposito spese in sentenza e svolge una critica del tutto generica e sganciata da esse, ignorando anche che detta motivazione delinea, appunto, il ruolo di ben nove associati i quali, unitamente al ricorrente, raggiungono il numero minimo richiesto dall’art. 416, quinto comma, c.p. per l’integrazione della circostanza aggravante correttamente ritenuta”.
La genericità, infatti, costituisce causa di inammissibilità non soltanto quando le ragioni esposte sono indeterminate, ma anche quando sono “scollegate” dalle argomentazioni alla base della decisione impugnata (cfr Cassazione, pronuncia n. 28011/2013).

Nel caso particolare, riguardo alla prima eccezione, i giudici di legittimità fanno notare che la sentenza d’appello non è affatto carente in motivazione, anzi è riuscita a dimostrare come le nove persone coinvolte, oltre al ricorrente, fossero consapevoli e partecipi del progetto criminoso, mascherato dalla facciata di una società di servizi che, in realtà, aveva come unico scopo quello di commettere più reati di vario tipo, tributari (in particolare illecite compensazioni e false fatturazioni) e di altri delitti (quali il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina).
In diritto, poi, la sentenza impugnata si è attenuta ai principi secondo cui l’associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, cioè un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, l’indeterminatezza del programma criminoso, che distingue il reato associativo dall’accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, e una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi (cfr Cassazione, pronuncia n. 16339/2013). E neppure è di ostacolo alla configurabilità del reato la diversità o la contrapposizione degli scopi personali perseguiti dai componenti, i quali rilevano esclusivamente come motivi a delinquere.
 
In sostanza, ciò che distingue il delitto di associazione per delinquere dal concorso di persone nel reato è la natura dell’accordo criminoso. Nel secondo caso l’intesa si realizza in modo generalmente occasionale e accidentale, per cui, una volta concretizzato il piano, l’accordo finisce e con esso ogni motivo di allarme sociale. Diverso è il quadro che fa da sfondo al delitto associativo che, invece, “risulta diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati programmati” (cfr Cassazione, pronuncia n. 1964/2018). La condotta di partecipazione associativa si differenzia da quella del concorrente perché, a differenza di questa, implica l’esistenza del pactum sceleris, con riferimento alla consorteria criminale, e dell’affectio societatis, in relazione alla consapevolezza dei partecipanti di essere inseriti in un’associazione vietata, anche per una fase temporalmente limitata (cfr Cassazione, pronuncia n. 47602/2012).
Infine, la suprema Corte, avvalorando le statuizioni della sentenza impugnata, afferma che bene hanno fatto i giudici d’appello a mettere in risalto “il durevole asservimento alla commissione delle attività proprie di un’associazione criminale di una società di capitali, con la sua struttura ed il suo patrimonio, apparentemente dedita allo svolgimento di normali attività commerciali ed invece strutturalmente illecita” (cfr Cassazione, pronuncia n. 20244/2018).
 
Così respinto il primo motivo, la Corte di legittimità ha gioco facile per argomentare anche la “bocciatura” del secondo, ugualmente generico e manifestamente infondato, imperniato sull’incomprensibile rifiuto di riduzione della pena. Anche in questo caso i secondi giudici hanno compiutamente motivato le ragioni del diniego, ritenendo la punizione (fissata in misura moderatamente superiore al minimo edittale) addirittura fin troppo indulgente, a guardare le condizioni di vita dell’imputato. Anzi, l’irrogazione di una pena al di sotto della media edittale, così come nel caso in esame, non necessita di “una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena” (cfr Cassazione, nn. 46412/2015 e 21294/2013).
 
In conclusione, il ragionamento seguito dai giudici di merito non è inficiato da illogicità manifesta e non è dunque sindacabile in sede di legittimità. Quindi, con la sentenza n. 11570/2020, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il reo al pagamento delle spese processuali.

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