Normativa e prassi

21 Aprile 2020

Concorsi a premio per le scuole: non si applica la ritenuta alla fonte

Nel caso di un “concorso” rivolto alle scuole pubbliche, comprese le paritarie, ma non quelle private, i cui premi non saranno assegnati ai singoli alunni o alla singola classe, ma esclusivamente agli istituti, non andrà applicata la ritenuta alla fonte, a titolo d’imposta, sulle vincite prevista dall’articolo 30 del Dpr n. 600/1973.
Questo il contenuto nella risposta n. 114 del 21 aprile 2020 con la quale l’Agenzia delle entrate fornisce i propri chiarimenti in merito all’interpello presentato da una società operante nel settore energetico.

La società istante si occupa, in particolare, di produzione e commercializzazione di impianti di energie rinnovabili e alternative e, nell’ambito del “Programma d’Azione Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”, vuole promuovere un’iniziativa rivolta a tutte le scuole pubbliche d’Italia di primo grado d’istruzione.
Gli istituti che intendono partecipare al concorso dovranno iscriversi online sulla pagina web dell’evento che verrà istituita dalla società e inviare, entro la data stabilita da apposito regolamento, un elaborato, sottoposto in seguito a votazione. Le prime tre scuole che risulteranno più votate verranno premiate rispettivamente con un impianto fotovoltaico la prima, una somma in denaro di maggiore entità la seconda e un’altra di minor importo la terza.
Descritte le modalità del concorso, la società chiede all’amministrazione se una simile tipologia di manifestazione rientri tra i concorsi a premio o tra le operazioni a premio, e quale sia l’aliquota da applicare e su quale base imponibile, o se possa esserne esclusa, in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera e), del Dpr n. 430/2001.

L’Agenzia, nell’esaminare la richiesta di chiarimenti, inquadra l’argomento, facendo presente innanzitutto che l’articolo 67, comma 1, lettera d) del Tuir, stabilisce che sono redditi diversi “le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali“, e che il successivo articolo 69, al comma 1, chiarisce che “i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 67 costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione“.
L’articolo 30 del Dpr n. 600/1973 prevede le modalità di applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sui suddetti premi e vincite, differenziando l’aliquota in relazione alle diverse tipologie di premio.
In particolare, il primo comma del citato articolo 30 prevede che “i premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917,…. gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l’applicazione di ritenute alla fonte”.
Nel secondo comma dell’articolo 30 è stabilito che l’aliquota della ritenuta deve essere applicata nella misura del “dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso”.

L’Agenzia ricorda poi che tale disciplina fiscale va coordinata con le disposizioni contenute nel “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell’articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449” approvato con il Dpr n. 430/2001, che all’articolo 6 prevede in quali casi non sono considerati concorsi o operazioni a premio.
In particolare, ai sensi del comma 1, lettera e) di tale articolo sono escluse “le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti o di istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche”.

Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, l’Agenzia ritiene che sui premi che saranno erogati alle scuole vincitrici dell’iniziativa proposta dalla società, non andrà applicata la ritenuta alla fonte, a titolo d’imposta, prevista dall’articolo 30 del Dpr n.  600/1973.

Concorsi a premio per le scuole: non si applica la ritenuta alla fonte

Ultimi articoli

Attualità 29 Ottobre 2026

Agenzia delle entrate e Inps, il roadshow riparte dalle università

Dopo gli eventi presso le imprese, parte da Roma Tre la fase due del percorso informativo e formativo su fisco, previdenza e servizi digitali, che si rivolgerà ai giovani e farà tappa in diversi atenei Prende il via da Roma la seconda fase del Roadshow nazionale promosso da Agenzia delle entrate e Inps, dedicato ai temi del fisco, della previdenza e dei servizi digitali.

Normativa e prassi 28 Ottobre 2026

Azioni ai dipendenti non imponibili se l’offerta dei titoli è generalizzata

Il regime agevolativo che prevede l’esclusione dalla base imponibile del valore azionario è accessibile se i criteri di selezione dei destinatari non creano disparità o vantaggi individuali Un gruppo internazionale assegna gratuitamente lo stesso numero di titoli a circa l’85% del personale, richiedendo tre anni di servizio ed escludendo sette figure apicali già destinatarie di altri incentivi.

Normativa e prassi 28 Ottobre 2026

Holding dinamica, semaforo verde al regime di neutralità fiscale

Determinante la presenza di una struttura organizzata di mezzi, rapporti e risorse umane che assicura la prosecuzione dell’attività economica La detenzione di partecipazioni non esclude, di per sé, la qualificazione di un compendio come azienda.

Attualità 28 Ottobre 2026

Arma dei Carabinieri e Agenzia, intesa su formazione, ricerca e studio

Avviata una collaborazione quinquennale che potenzierà le rispettive competenze investigative, attraverso lo scambio di docenze ed esperienze e l’impiego congiunto di strutture logistiche Firmato un protocollo d’intesa tra l’Arma dei Carabinieri e l’Agenzia delle entrate, che avvia una collaborazione nel campo della formazione, della ricerca e dello studio.

torna all'inizio del contenuto