6 Aprile 2020
Il domicilio dichiarato fissa la competenza dell’ufficio
La competenza territoriale per gli accertamenti e i controlli tributari spetta all’ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
Questo, in breve, il principio ribadito dalla Cassazione, con la sentenza n. 4412 del 20 febbraio 2020 dove si specifica che la variazione di detto domicilio, comunicata con la dichiarazione annuale, è atto idoneo a radicare la competenza in capo all’ufficio del luogo indicato dal contribuente.
La vicenda processuale
A seguito della liquidazione delle imposte per diverse annualità, l’Agente per la riscossione notificava ad una Spa una cartella di pagamento con i ruoli formati dall’ufficio dell’Agenzia di Caserta.
L’interessato proponeva ricorso, denunciando l’incompetenza territoriale dell’ufficio a liquidare le imposte e a iscriverle a ruolo, e l’adita Commissione tributaria provinciale di Caserta accoglieva il gravame.
Il verdetto veniva ribaltato in appello ove il giudice tributario regionale della Campania (sentenza 20/32/2011 del 14 gennaio 2011), per quanto d’interesse, osservava che nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni in contestazione la società aveva indicato come proprio domicilio fiscale un Comune della provincia di Caserta, ragion per cui il locale ufficio tributario doveva considerarsi pienamente legittimato ai recuperi fiscali.
Ricorrendo in sede di legittimità, la parte privata denunciava violazione e falsa applicazione degli articoli 31 e 58 del Dpr n. 600/1973, censurando la statuizione della Ctr che aveva affermato che la legittimazione a liquidare e iscrivere a ruolo le imposte spettava, anziché all’ufficio nella cui circoscrizione il contribuente aveva la propria sede legale, all’ufficio individuato in relazione al domicilio fiscale indicato nelle dichiarazioni dei redditi presentate dal medesimo interessato.
La pronuncia della Corte
La Corte ha disatteso il riferito motivo di doglianza osservando che la competenza territoriale per gli accertamenti e i controlli tributari riguardanti, tra l’altro, le imposte sui redditi spetta all’ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
A tale regola, precisano i giudici di piazza Cavour, si affianca il principio statuito dalla giurisprudenza di nomofilachìa, ai sensi del quale detta competenza è determinata con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente, “la cui variazione, comunicata nella dichiarazione annuale dei redditi, costituisce pertanto atto idoneo a rendere noto all’Amministrazione il nuovo domicilio non solo ai fini delle notificazioni, ma anche ai fini della legittimazione a procedere, che spetta all’ufficio nella cui circoscrizione il contribuente ha indicato il nuovo domicilio”.
Poiché, prosegue la pronuncia in rassegna, la riferita variazione dev’essere improntata alla buona fede, nel rispetto del principio dell’affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario, il contribuente che abbia indicato nella propria denuncia dei redditi il domicilio fiscale in un luogo diverso da quello precedente “non può invocare detta difformità, sfruttando a suo vantaggio anche un eventuale errore, al fine di eccepire, sotto il profilo dell’incompetenza per territorio, l’invalidità dell’atto di accertamento compiuto dall’ufficio finanziario del domicilio da lui stesso dichiarato» (Cass., 10/03/2006, n. 5358, 10/05/2013, n. 11170, 08/10/2014, n. 21290, 04/10/2018, n. 24292)”.
Osservazioni
Nella disciplina tributaria assume un fondamentale rilievo il concetto di “domicilio fiscale”, nozione peculiare della materia fiscale, che costituisce tra l’altro il criterio di collegamento tra qualsiasi soggetto passivo d’imposta e l’ufficio competente all’esercizio delle potestà di accertamento e controllo stabilite dalla legge.
Al riguardo, l’articolo 31 del Dpr. n. 600/1973, dopo avere elencato le attribuzioni degli uffici tributari relativamente, tra l’altro, alle dichiarazioni d’imposta presentate, alla liquidazione delle eventuali imposte o maggiori imposte dovute e ai poteri sull’osservanza degli obblighi fissati in materia dalla legge, prevede che la relativa competenza spetta all’ufficio “nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata”.
A sua volta, il successivo articolo 58, dopo aver sancito che “ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato”, individua le regole per la determinazione del domicilio fiscale di tutti i soggetti, persone fisiche e persone giuridiche e altri soggetti di diritto, alla potestà impositiva italiana.
Argomentando sul tema del domicilio fiscale, la suprema Corte ha avuto modo in diverse occasioni di precisare che, in coerenza con il principio di affidamento che deriva dall’indicazione del domicilio fiscale effettuata dal contribuente, laddove sussista una difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi, “è valida la notificazione dell’avviso perfezionatasi presso quest’ultimo indirizzo…” (cfr Cassazione, n. 1742/2018 e n. 25450/2019).
Dal piano delle notificazioni tributarie, il Collegio di legittimità si è poi spostato anche su quello della competenza territoriale osservando che il contribuente che abbia indicato nella dichiarazione dei redditi un domicilio fiscale situato in luogo diverso da quello noto o determinabile in base ai criteri legali non può pretendere di invocare una nullità dell’accertamento per incompetenza territoriale sfruttando a suo vantaggio l’eventuale errore da esso stesso indotto (cfr Cassazione nn. 11170/2013, 25680/2015, 8747/2018, 12905/2019).
Nelle citate pronunce, è costante il riferimento alla regola della buona fede e al rispetto “del principio dell’affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario”, richiamo che si ritrova anche nell’odierna sentenza che pertanto conferma una consolidata regula iuris ispirata all’articolo 10 dello “Statuto del contribuente” (legge n. 212/2000) il quale sancisce che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria “sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”.
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