2 Aprile 2020
Lista Falciani: non sempre scattano effetti preclusivi dello scudo fiscale
Legittimo l’accertamento a carico del contribuente che non è in grado di giustificare la differenza fra il denaro depositato all’estero ed emerso dalla lista Falciani e lo scudo fiscale con il quale i capitali sono rientrati in Italia.
Lo ha affermato la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 4984 del 25 febbraio 2020, ha accolto, sul punto, il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
La vicenda processuale e la pronuncia della Cassazione.
La vicenda parte da un atto di contestazione con cui l’Agenzia delle entrate irrogava ad un contribuente la sanzione per omessa indicazione in dichiarazione, nel quadro RW, di attività finanziarie detenute in Svizzera per un importo di oltre 2milioni di euro, come era emerso dalla cosiddetta. lista Falciani.
Il contribuente, con una tesi accolta in sede di appello, opponeva l’efficacia preclusiva (all’accertamento) rappresentata dal perfezionamento della procedura di “scudo fiscale”, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera a), del Dl n. 350/2001.
Secondo la Ctr operava l’efficacia preclusiva dello scudo fiscale nonostante il valore di mercato delle azioni Telecom fosse di “soli 330 mila euro circa” ritenendo spiegato il divario con l’importo accertato alla luce della cospicua riduzione dell’originario valore di acquisto delle azioni, senza che l’Agenzia delle entrate nulla replicasse in ordine all’insufficienza probatoria degli elementi attinti dalla lista Falciani.
Col successivo ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate denunciava, tra l’altro, violazione degli articoli 12, 13-bis e 14 del Dl 78/2009 nonché dell’articolo 2697 cc per avere la Ctr erroneamente addossato all’amministrazione, a fronte delle contestazioni del contribuente, l’onere di provare che tali disponibilità non fossero coperte alla luce dei capitali rientrati in Italia con lo scudo fiscale.
Nell’accogliere il ricorso la Cassazione ricorda che l’amministrazione finanziaria può fondare la propria pretesa anche su un unico indizio, se grave e preciso, cioè dotato di elevata valenza probabilistica.
La lista Falciani rappresenta quindi un indizio di per sé idoneo a giustificare le riprese fiscali ovvero l’esistenza di redditi occultati al fisco (cfr da ultimo Cassazione 31085/2019 ma si ricordano le prime pronunce ovvero le ordinanze 8605 e 8606 del 2015). Del resto secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in linea di principio gli elementi idonei a consentire al giudice di trarre la prova di un fatto in via presuntiva ai sensi dell’articolo 2729 cc non devono necessariamente essere più di uno nonostante la previsione del requisito della concordanza contenuto in tale norma, valendo questa solo nell’ipotesi in cui concorrano più elementi e potendo quindi anche uno solo di essi essere assunto a base purché grave e preciso. La presunzione semplice del resto non è altro che un procedimento logico da cui il giudice desume l’esistenza di un fatto ignoto dalla presenza di un fatto noto sul presupposto di una loro successione nella normalità dei casi. È evidente pertanto che anche un solo fatto, qualora presenti i suddetti requisiti, possa essere idoneo per una tale deduzione e costituire quindi la fonte della presunzione (cfr Cassazione n. 9760/2015 e 8605/2015 e, di recente, 29632 e 29633/2019).
Alla luce di tale quadro normativo, come interpretato dalla giurisprudenza, l’onere di giustificare l’incoerenza tra l’ammontare delle disponibilità in Paese estero a fiscalità privilegiata secondo il Fisco facenti capo al contribuente sulla base delle risultanze della cosiddetta lista Falciani e l’entità delle somme oggetto di scudo fiscale, onde godere dell’effetto preclusivo di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del Dl n. 350/2001, incombe al contribuente, stante la valenza presuntiva degli elementi desumibili dalla lista Falciani medesima.
Tale onere non può intendersi assolto, secondo la Cassazione, unicamente in relazione al documentato deprezzamento delle azioni o alla generica contestazione su presunti errori di calcolo in cui sarebbero incorsi i verificatori.
Ulteriori osservazioni.
Sul punto si ricorda che, per giurisprudenza ormai consolidata, l’Agenzia delle entrate può contestare l’omessa dichiarazione di attività finanziarie nei paradisi fiscali sulla sola base della Lista Falciani, senza la necessità di altri elementi: ciò in quanto anche un solo indizio può giustificare la pretesa fiscale, se grave e preciso.
In sostanza quindi anche un solo indizio può essere sufficiente a fondare un avviso di accertamento: sin dalla sentenza n. 4472 del 2003 la suprema Corte ha chiarito che “deve ritenersi in linea di principio che gli elementi idonei a consentire al giudice di trarre la prova di un fatto in via presuntiva ai sensi dell’art. 2729 c.c. non devono necessariamente essere più di uno nonostante la previsione del requisito della concordanza contenuto in tale norma, valendo questa solo nell’ipotesi in cui concorrano più elementi e potendo quindi anche uno solo di essi essere assunto a base purché grave e preciso. La presunzione semplice del resto non è altro che un procedimento logico da cui il giudice desume l’esistenza di un fatto ignoto dalla presenza di un fatto noto sul presupposto di una loro successione nella normalità dei casi. È evidente pertanto che anche un solo fatto, qualora presenti i suddetti requisiti, possa essere idoneo per una tale deduzione e costituire quindi la fonte della presunzione. Tale del resto è l’orientamento di questa Corte.”.
Si tratta di un principio che ha trovato conferma anche nella sentenza della Cassazione del 29 ottobre 2010, n. 22122 nella quale si legge che “gli elementi assunti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi – benché l’art. 2729 c.c., comma 1, (…) si esprime (…) al plurale – potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, purché preciso e grave” (cfr Cassazione n. 12671/2005 e. 12060/2002 e da ultimo 30804/2017 e 3276/2018).
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