2 Aprile 2020
Imposta “mista” pagata all’estero: sì al credito per quella sul reddito
La quota riferibile al reddito, dell’imposta “mista” straniera Fct (la “Foreign contractor tax”), pagata oltre confine dalla stabile organizzazione di una società residente, può essere sottratta dall’imposta sui redditi dovuta in Italia, attraverso il meccanismo del credito d’imposta, come previsto dall’articolo 165 del Tuir. Questo anche se la Fct è stata introdotta successivamente alla stipula della Convenzione contro le doppie imposizioni, con il Paese estero “teatro” della tassazione, e quindi non è elencata tra le imposte considerate nel Trattato.
È la sintesi della risposta n. 100/E del 2 aprile 2020, con la quale l’Agenzia delle entrate ha fornito l’auspicato chiarimento a una società italiana che, tramite la sua stabile organizzazione, ha sottoscritto, con un ente pubblico straniero, un contratto per la fornitura, l’installazione e la manutenzione di un sistema di monitoraggio idro-meteorologico e, sul “ricavato” dell’operazione, deve versare la richiamata tassa locale Foreign contractor tax. Un’imposta “mista”, costituita da una parte relativa all’Iva e da un’altra riferibile alla tassazione del reddito dell’attività di impresa, nella forma di “enterprise income taxation“, sulla quale appunto la contribuente, per disinnescare la doppia imposizione, chiede di poter fruire del credito d’imposta per le imposte assolte all’estero.
In particolare, la Fct è un’imposta applicabile alle società ed enti non residenti che svolgono un’attività d’impresa o producono un reddito in qualità di “foreign contractors“, ossia di un soggetto estero (sia società che persona fisica), operante in tale Paese sulla base di un contratto concluso tra lo stesso o un subappaltatore estero e una controparte estera.
Partendo dal presupposto che la stessa Convenzione prevede che le sue disposizioni si applichino anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la sua firma, in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti, l’Agenzia effettua una ricognizione del tributo straniero, appurando la natura di imposta sui redditi della componente diversa dall’Iva della Fct, per la successiva fruizione del credito per le imposte pagate all’estero dalla società.
Poi, dall’esame della documentazione presentata dall’istante, rileva che, nel caso, ricorre anche un altro requisito previsto dall’articolo 165, primo comma del Tuir, cioè che, per essere scomputate in detrazione dell’imposta netta dovuta le imposte pagate all’estero sui redditi devono essere versate a titolo definitivo. Negli atti, infatti si evince che entrambe le componenti della Fct sono riscosse mediante ritenuta operata dalla società residente, prima dell’effettuazione del pagamento nei confronti della controparte contrattuale estera e poi quest’ultima attua la rifusione degli importi corrispondenti a favore della prima entità, che ha operato in veste di sostituto d’imposta.
In tema di requisiti, inoltre, l’amministrazione richiama anche un suo documento di prassi, la circolare n. 9/E del 2015, nella quale ha precisato che le condizioni richieste per il beneficio del credito d’imposta (articolo 165, Tuir) sono la produzione di un reddito estero, il suo concorso alla formazione del reddito complessivo del contribuente e il pagamento delle imposte all’estero a titolo definitivo.
In particolare, con riguardo al requisito del concorso del reddito estero alla formazione del reddito complessivo del contribuente, il documento di prassi chiarisce che l’operatività dell’istituto è limitata ai tributi stranieri che si sostanziano in un’imposta sul reddito o, quanto meno, in tributi con natura similare, ritenendo accreditabili, ai fini dell’articolo 165 Tuir anche le prestazioni patrimoniali dovute ex lege e il cui presupposto consista nel possesso di un reddito.
Tanto premesso, l’Agenzia ritiene verificato anche tale presupposto, in quanto la componente riferita all’imposta sul reddito della Fct si configura come una prestazione patrimoniale coattiva, prelevata in ragione del possesso di un reddito, in capo alla società italiana.
Nel caso, infatti, “il reddito deriva dalla stipula di un contratto d’appalto per la fornitura, installazione e manutenzione di un sistema di monitoraggio idro-meteorologico, mediante lo svolgimento di un’attività d’impresa in…. attraverso un cantiere la cui durata è, in base a quanto riferito nell’istanza, idonea a configurare l’esistenza di una stabile organizzazione nel Paese estero. Nel presupposto, pertanto, che l’attività d’impresa sia effettivamente svolta in …. Mediante una stabile organizzazione e che il pagamento delle imposte ivi dovute per tale attività avvenga a titolo definitivo, si ritiene che l’istante possa fruire del credito … nei limiti e alle condizioni dell’articolo 165, Tuir”.
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