Normativa e prassi

27 Marzo 2020

Patent box, la rinuncia al ruling non ammette ripensamenti

Il contribuente che ha rinunciato all’istanza di ruling già presentata e relativa al quinquennio 2016-2020 non può presentare una nuova domanda di accordo per l’applicazione del patent box nell’anno 2020. Nel caso in cui volesse beneficiare dell’agevolazione dovrà esercitare l’opzione annuale di autoliquidazione nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo.
È quanto chiarito dalla risposta n. 99/E del 27 marzo 2020.

La società istante, attiva nel settore della produzione e distribuzione di beni, ha presentato in data 30 giugno 2016 istanza di accordo preventivo, per il periodo 2016-2020, ai fini della determinazione del reddito agevolabile relativo all’utilizzo di beni immateriali (software, brevetti industriali, di marchi d’impresa, eccetera), secondo le regole del patent box.
Nel 2019 la contribuente tornava sui propri passi e rinunciava alla richiesta di ruling. A seguito di tale decisione la contribuente dovrà esercitare nella dichiarazione dei redditi relativa al 2019 l’opzione annuale di autoliquidazione.

La società sostiene che, in questo modo, rimarrebbe “scoperto” il 2020, ultimo anno del quinquennio di vigenza dell’agevolazione, contenuto nell’istanza di accordo presentata nel 2016 e chiede se, alla luce delle novità introdotte dal decreto Crescita in materia di patent box, dovrà presentare una richiesta di ruling per coprire le restanti annualità di tale periodo, esercitando l’espressa volontà di rinunciare alla prosecuzione della procedura.

Il decreto Crescita (articolo 4, Dl n. 34/2019), come detto anche dall’istante, ha semplificato la procedura di accesso al patente box consentendo, dal 2019, nei casi di utilizzo diretto del bene, di autoliquidare l’agevolazione nella dichiarazione dei redditi del periodo interessato, sempreché il contribuente sia in possesso del set documentale richiesto. L’opzione, in tal caso, è annuale ed è rinnovabile.

Il provvedimento del 30 luglio 2019 dell’Agenzia delle entrate ha definito le modalità applicative della norma modificata (vedi articolo “Nuovo patent box: pronte le regole per accedere al regime agevolato”). Tra le altre disposizioni il documento ha lasciato aperta la strada dell’autoliquidazione anche a chi aveva in corso una procedura di patent box al momento dell’entrata in vigore della nuova norma. In particolare, in tal caso, i contribuenti possono applicare l’agevolazione negli anni precedenti all’entrata in vigore del decreto Crescita a condizione che il periodo previsto dall’accordo non sia ancora terminato.
L’Agenzia precisa che per applicare il regime “semplificato” negli anni precedenti al decreto Crescita deve esserci necessariamente un patent box pendente e, quindi, la regola non vale nel caso in cui, ad esempio, nella procedura di ruling sia stato adottato un provvedimento di formale chiusura della stessa per mancanza di accordo o per carenza di documentazione integrativa o perché inammissibile l’istanza.
L’opzione di autoliquidazione annuale va comunicata nella dichiarazione dei redditi e rinnovata ogni anno (vedi articolo “Patent box “fai da te”: che fare quando l’anno solare e fiscale non coincidono”).

La rinuncia alla procedura ancora in corso deve essere invece comunicata dal contribuente entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta in corso al 1° maggio 2019 tramite Pec o raccomandata a/r all’ufficio di trattazione dell’istanza di ruling. Il contribuente, inoltre, deve predisporre il set documentale che supporti la ricostruzione del beneficio in riferimento a ciascuno dei periodi interessati (nel caso dal 2016 al 2020) e comunicarne il possesso nella dichiarazione dei redditi.
La rinuncia vale “nella sua interezza” per tutti gli anni interessati e per tutti i beni inclusi nella procedura di ruling.

L’Agenzia conclude chiarendo che avendo la società rinunciato alla procedura per tutti e cinque gli anni oggetto dell’istanza di ruling, non può presentare una nuova richiesta per il 2020, essendo in pratica venuta meno la procedura di accordo preventivo a seguito di rinuncia. Nel caso in cui volesse beneficiare dell’agevolazione dovrà esercitare l’opzione annuale di autoliquidazione nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020.

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