Normativa e prassi

27 Marzo 2020

Iva su attività di logistica integrata: valida la regola della territorialità

Una complessa attività di logistica che comprende, fra l’altro, servizi realizzati per la merce destinata ai negozi, l’e-commerce, gestione statistiche, servizi doganali, utilizzo di magazzini per lo stoccaggio dei beni, non è riconducibile tra “i servizi relativi a beni immobili” (articolo 31-bis del Regolarmento 282/2011/Ce), con la conseguente applicazione dell’articolo 7-quater del Dpr n. 633/1972 che individua in Italia il luogo di tassazione. Tali servizi potranno scontare l’Iva nel paese di effettivo consumo, secondo quando previsto dall’articolo 7-ter del decreto Iva.

Il caso esaminato con la risposta n. 96 del 27 marzo 2020 dell’Agenzia delle entrate riguarda una società di logistica, leader nel settore della moda, finalizzata a fornire servizi con architetture logistiche e informatiche altamente specializzate, che ha stipulato con un’altra società Gamma un contratto di logistica integrata, conferito in outsourcing, per la fornitura di diversi servizi, in merito ai quali chiede la qualificazione per definire la territorialità Iva delle prestazioni effettuate.
Si tratta di:
– servizi realizzati per merce destinata ai negozi di proprietà del committente Gamma
– attività seasonal, servizi realizzati per merce destinata a clienti negozianti, non di proprietà di Gamma
– e-commerce ovvero servizi realizzati per la merce destinata ai clienti e-commerce della committente
– gestione statistiche (attività svolta da personale dedicato alla realizzazione di reportistica e statistiche volte alle performance logistiche e alla soddisfazione del cliente)
– progetto integrazione software SAP (attività dedicata allo sviluppo del progetto di integrazione del software di gestione magazzino, lavori di analisi del personale, eccetera)
– servizi doganali  di esportazione 
– resi 
– attività di ricamo e di personalizzazioni per eventi particolari
– linea casa (gestione spazi, etichettatura, personale addetto, costo per cartoni e materiale di consumo, controllo giacenze)
– creative invoice (gestione logistica per oggettistica di arredamento dei negozi,  gestione software creativo, gestione spazi, ecc).

La Società, inoltre, evidenzia che per i servizi si avvale di diverse tipologie di immobili, denominate:
– ”facilities” ovvero i magazzini utilizzati di regola per la fornitura dei servizi a Gamma
– “warehouse“, cioè ulteriori magazzini, edifici o locali eventualmente utilizzati  per l’espletamento dei servizi di logistica, anche a favore di altri committenti.

La Società istante ritiene che il servizio offerto, sebbene complesso, debba considerarsi unico e indivisibile e non sia riconducibile al mero magazzinaggio, essendo composto da numerose attività gestionali, contabili, di spedizione, di trasporto, doganali, di reportistica, con interventi sui beni e sul loro confezionamento e sulla loro profilazione informatica. Il magazzinaggio, poi, non si configura, a parere dell’istante, come servizio principale della prestazione complessa, ma è un elemento connaturato alla logistica integrata nella sua interezza e gli immobili in cui si svolge l’attività non sono elementi essenziali della prestazione. Infine, non vi è uso esclusivo degli immobili da parte del committente, quale elemento normativamente richiesto affinché possa qualificarsi come servizio immobiliare.
Gamma, infatti, non partecipa alle attività di logistica integrata e accede ai siti ove si svolge il servizio in forma eccezionale e periodica, previo preavviso, al solo fine di testare la qualità dei servizi resi.

A parere dell’istante, quindi, l’attività di logistica integrata svolta non è riconducibile tra “i servizi relativi a beni immobili” (articolo 31-bis del Regolamento 282/2011/Ce), con la conseguente applicazione dell’articolo 7-quater del Dpr n. 633/1972 che individua in Italia il luogo di tassazione dei servizi. L’interpellante ritiene che le prestazioni rese siano da ricondurre nella regola generale in tema di territorialità dell’Iva di cui all’articolo 7-ter (articolo 44 della Direttiva 2006/112/Ce), in quanto si tratta di un servizio generico svolto in favore di un soggetto passivo non stabilito in Italia, da tassare ai fini Iva nel luogo in cui ha sede il committente, ovvero nel luogo del consumo finale.

Nel formulare la sua risposta, l’Agenzia ricorda, in primo luogo, che in materia di territorialità Iva, la regola generale prevede che l’imposta sia dovuta nello Stato in cui è stabilito il committente, nei rapporti B2B, ovvero il prestatore, rapporti B2C (articolo 7-ter del Dpr n. 633/1972), con un’eccezione per i servizi immobiliari, che sono tassabili nel luogo in cui è situato l’immobile, a nulla rilevando lo status di soggetto passivo o meno del committente. 

Tale deroga è prevista sia dall’articolo 47 della direttiva 2006/112/Ce (“Il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile, incluse le prestazioni di periti, di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali i campi di vacanza o i terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di un bene immobile e le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare l’esecuzione di lavori edili come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza, è il luogo in cui è situato il bene“)
sia dall’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/1972 (“In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato
“).

L’articolo 31-bis del Regolamento di esecuzione (Ue) n. 282/2011/Ce, come emendato dal Regolamento di esecuzione (Ue) n. 1042/2013 del 7 ottobre 2013, con valenza a partire dal 1° gennaio 2017, chiarisce cosa debba intendersi per servizio relativo a un bene immobile.
In particolare, l’articolo 31-bis prevede che “I servizi relativi a beni immobili di cui all’articolo 47 della direttiva 2006/112/CE comprendono soltanto i servizi che presentano nesso sufficientemente diretto con tali beni. Si considera che presentino nesso sufficientemente diretto con beni immobili i servizi: 
a) derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione; 
b) erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l’alterazione fisica o giuridica di tale bene“. 
Segue un’elencazione esemplificativa dei servizi che possono essere considerati relativi a beni immobili, tra i quali la locazione finanziaria o la locazione di beni immobili, compreso il magazzinaggio di merci con assegnazione di una parte specifica dell’immobile ad uso esclusivo del destinatario, mentre non rientrano il magazzinaggio di merci in un bene immobile qualora non sia assegnata alcuna parte specifica dell’immobile ad uso esclusivo del destinatario.

Sono due, a parere dell’Agenzia, le circostanze rilevanti ai fini della territorialità del servizio offerto dall’istante:

  1. la prestazione in esame deve essere collegata a un bene immobile espressamente determinato, collegamento che sussiste nel caso in esame essendo la prestazione di logistica integrata svolta negli stabilimenti utilizzati
  2. è necessario verificare se l’immobile é considerato un elemento costitutivo e indispensabile della prestazione in esame. 

A questo proposito, occorre circoscrivere l’ambito di applicazione della norma, dal momento che un ampio numero di servizi si riferisce a un bene immobile, per cui, come rilevato anche dalla Corte Ue, se i beneficiari della prestazione del servizio non hanno alcun diritto di accesso alla parte dell’immobile in cui sono stoccate le loro merci o se l’immobile non costituisce un elemento centrale e indispensabile della prestazione di servizi, lo stoccaggio complesso non può rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 47 della direttiva Iva.

L’istante, come già accennato, aveva evidenziato che la committente Gamma non partecipa alle attività di logistica integrata, né la dirige e coordina e accede ai siti in cui si svolge il servizio in forma eccezionale e periodica, previo preavviso, al solo fine di testare la qualità dei servizi forniti. 
Di conseguenza, nel rispetto di tali condizioni e in assenza dei presupposti per configurare una stabile organizzazione in Italia del committente (elemento che l’amministrazione finanziaria potrà valutare), non si può ritenere che il committente abbia il diritto di utilizzare in tutto o in parte i beni immobili in cui è svolta la prestazione di logistica integrata in esame, la quale non rientrerà nell’ambito di applicazione dell’articolo 7-quater del decreto Iva (Dpr n. 633/1972), che individua l’Italia come luogo di tassazione, ma tra le prestazioni generiche dell’articolo 7-ter, che sconteranno l’imposta nel paese di consumo finale dei servizi.

Iva su attività di logistica integrata: valida la regola della territorialità

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