Analisi e commenti

3 Febbraio 2020

Compensazione credito Iva 2019: cambia se sopra o sotto i 5mila euro

I contribuenti Iva che intendono utilizzare in compensazione, per un importo superiore ai 5mila euro annui, l’imposta a credito dell’esercizio passato già a partire dai versamenti in scadenza il 16 febbraio (il termine, cadendo di domenica, slitta automaticamente al 17) devono presentare la relativa dichiarazione annuale al massimo entro venerdì 7.
Questo perché l’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997 dispone che la compensazione tramite modello F24 del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a 5mila euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito medesimo scaturisce.
A tal proposito, si ricorda che il recente “decreto fiscale” collegato alla legge di bilancio 2020 ha esteso questa regola, ossia l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge l’eccedenza, anche ai crediti superiori a 5mila euro annui relativi alle imposte sui redditi e all’Irap, comprese le addizionali e le imposte sostitutive (articolo 3, comma 1, Dl n. 124/2019).

Il vincolo riguarda le sole compensazioni orizzontali
Lo scopo di tale limitazione, come precisato dalla circolare n. 1/2010, è contrastare gli abusi dello strumento della compensazione orizzontale di crediti che non risultano dalla dichiarazione annuale e dalle istanze trimestrali, ossia di crediti artatamente “creati” per essere utilizzati nel modello F24 in sede di pagamento di imposte, contributi Inps, premi Inail e altri importi dovuti allo Stato, alle Regioni e ad altri enti previdenziali. La regola, quindi, si applica esclusivamente alle compensazioni orizzontali, vale a dire quelle effettuate per pagare somme di natura diversa (ad esempio, un credito Iva utilizzato per versare le ritenute operate in qualità di sostituto d’imposta).
Nessuna limitazione, invece, per le compensazioni verticali, quando cioè il credito è usato a scomputo di un debito per la stessa imposta, ad esempio Iva con Iva, come nel caso di utilizzo del credito annuale (evidenziato con il codice tributo “6099”) per versare l’imposta relativa al mese di gennaio (codice tributo “6001”).

L’obbligo della preventiva presentazione della dichiarazione (ovvero dell’istanza, in caso di credito infrannuale) sussiste solo se il credito compensato relativo a un certo periodo d’imposta, tenendo conto anche di quanto fruito in precedenti F24 già acquisiti, risulta di importo complessivamente superiore a 5mila euro annui. Fino a quella cifra, dunque, anche la compensazione orizzontale non è soggetta ad alcun adempimento né ad alcun vincolo temporale: il credito è liberamente utilizzabile in compensazione a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione.
Pertanto, ipotizzando un credito Iva 2019 di 14mila euro, una parte dello stesso, fino a 5mila euro, era compensabile già dal 1° gennaio scorso; qualsiasi utilizzo oltre quel limite è possibile solo dopo che siano trascorsi almeno dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione annuale modello Iva 2020.

Ai fini della verifica del superamento del limite di 5mila euro annui, si considerano solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24.
A tal proposito, la risoluzione n. 110/2019, che ha fornito i primi chiarimenti in merito alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione degli F24 contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazione alla luce delle novità normative introdotte dal “collegato fiscale”, propone il seguente esempio: se in F24 si utilizza un credito Ires di 6mila euro per pagare, con l’aggiunta di mille euro di fondi propri, l’acconto Ires di 7mila euro per il periodo d’imposta successivo, l’operazione non dev’essere preceduta dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito; ciò in quanto tale compensazione è espressamente prevista dall’articolo 4, comma 3, Dl n. 69/1989, senza la necessità che venga esposta nell’F24 (si tratta, generalmente, delle compensazioni di crediti utilizzati per il pagamento di debiti della medesima imposta, relativi a periodi successivi a quello di maturazione del credito).

Serve anche il visto di conformità, non per tutti
Come stabilito dall’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del Dl n. 78/2009, l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale o infrannuale per un importo superiore a 5mila euro annui è subordinato anche alla presenza del visto di conformità (articolo 35, comma 1, lettera, Dlgs n. 241/1997) sulla dichiarazione (o istanza) da cui il credito emerge. In alternativa all’apposizione del visto di conformità, è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato a effettuare il controllo contabile.
Per chiarimenti e approfondimenti sull’argomento, si vedano le circolari n. 57/2009 e n. 1/2010.

Tuttavia, tale obbligo non sussiste per i contribuenti soggetti agli Isa che abbiano conseguito per il periodo d’imposta 2018 un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8. Infatti, tra i benefici riconosciuti in relazione ai diversi livelli di affidabilità conseguenti all’applicazione degli indici, anche a seguito dell’indicazione di ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili, rientra l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap (articolo 9-bis, comma 11, lettera a), Dl n. 50/2017). E il provvedimento 10 maggio 2019 del direttore dell’Agenzia delle entrate ha fissato a 8 il livello minimo di affidabilità fiscale necessario per incassare l’effetto premiale in questione.
Il contribuente che ne ha diritto deve barrare la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” presente nel frontespizio del modello Iva 2020.
 

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