Analisi e commenti

13 Aprile 2017

La disciplina Iva dei beni usati:analisi del regime del margine_7

Analisi e commenti

La disciplina Iva dei beni usati:
analisi del regime del margine_7

La normativa speciale si occupa anche dei rapporti con le operazioni con l’estero, in particolare cessioni all’esportazione e assimilate effettuate da esportatori abituali

La disciplina Iva dei beni usati:|analisi del regime del margine_7
L’esame del regime del margine si conclude con l’analisi delle disposizioni che disciplinano le ipotesi in cui i soggetti che applicano il regime speciale effettuano operazioni con l’estero, in particolare cessioni all’esportazione e assimilate.
 
Regime del margine e operazioni con l’estero
I rapporti con l’estero dei soggetti che applicano il regime del margine sono regolati dall’articolo 37, Dl 41/1995.
Innanzitutto, è previsto che in caso di:
  cessioni all’esportazione verso paesi extra Ue (articolo 8, Dpr 633/1972)
  cessioni assimilate alle esportazioni (articolo 8-bis, Dpr 633/1972)
  cessioni nei confronti di viaggiatori domiciliati e residenti fuori del territorio europeo (articolo 38-quater, Dpr 633/1972)
  cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano e in quello della Repubblica di San Marino (articolo 71, Dpr 633/1972)
 – cessioni nei confronti di organismi internazionali e sovranazionali e di rappresentanze diplomatiche e consolari (articolo 72,Dpr 633/1972) 
dei beni rientranti nel regime speciale, il margine è non imponibile.

Il margine relativo alle suindicate operazioni (al netto delle cessioni nei confronti di viaggiatori domiciliati e residenti fuori del territorio europeo) concorre sia alla formazione del plafond per acquisti di beni e servizi in sospensione di imposta sia alla determinazione della percentuale prevista per l’acquisizione dello status di esportatore abituale (Dl 746/1983).
Per fini diversi dalla determinazione del suddetto status, nel volume d’affari dei soggetti che applicano il regime del margine rientra l’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti dai cessionari, al netto dell’Iva relativa al margine.
 
Con riguardo ai rapporti di scambio aventi a oggetto i beni rientranti nel regime in parola tra operatori residenti e soggetti d’imposta residenti in altri stati Ue, la disposizione in esame prevede che i relativi acquisti e cessioni effettuati con applicazione del regime del margine nello stato membro di provenienza non sono considerate operazioni intracomunitarie.
Pertanto, gli acquisti di beni da parte di operatori economici nazionali, per i quali viene applicata l’Iva in altri stati membri in base al regime del margine, ancorché i beni stessi siano spediti o trasportati nel territorio dello Stato, non costituiscono acquisti intracomunitari.
Allo stesso modo, le cessioni di beni effettuate, con applicazione del regime del margine, da operatori nazionali nei confronti di soggetti residenti in altri stati membri non costituiscono cessioni intracomunitarie.
 
Al contrario, nel caso in cui il cedente del bene (nazionale o comunitario) non applichi il regime del margine, tali operazioni sono assoggettate alla disciplina prevista ai fini Iva per gli scambi intracomunitari (cfr Dl 331/1993), a condizione che le operazioni stesse siano effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta nello stato membro.
 
Inoltre, alle cessioni di beni assoggettate al regime del margine non si applica la disposizione che prevede la non imponibilità Iva delle cessioni interne effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni stessi sono spediti o trasportati in altro stato membro (articolo 58, comma 1, Dl 331/1993).
 
Infine, le cessioni dei beni in esame, effettuate nei confronti di soggetti privati residenti in altro stato membro, sono in ogni caso soggette alla particolare disciplina del margine in quanto, nella fattispecie, non sono applicabili né le disposizioni concernenti il regime delle cessioni intracomunitarie (articolo 41, Dl 331/1993) né quelle previste per le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili (articolo 40, comma 3, Dl 331/1993).
 
7 – fine.
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 22 marzo
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 27 marzo
La terza puntata è stata pubblicata venerdì 31 marzo
La quarta puntata è stata pubblicata giovedì 6 aprile

La quinta puntata è stata pubblicata martedì 11 aprile
La sesta puntata è stata pubblicata mercoledì 12 aprile

Gennaro Napolitano

pubblicato Venerdì 21 Aprile 2017

La disciplina Iva dei beni usati:analisi del regime del margine_7

Ultimi articoli

Attualità 26 Aprile 2024

Invio delle dichiarazioni Iva 2024, c’è tempo fino al 30 aprile

Ancora pochi giorni per inviare all’Agenzia, nei termini ordinari, la dichiarazione Iva annuale 2024, relativa alle operazioni svolte nel 2023.

Attualità 26 Aprile 2024

Fusioni nei soggetti Ias adopter, neutralità e retrodatazione

Nell’ultimo periodo stiamo assistendo a un graduale allineamento dei principi contabili nazionali a quelli internazionali.

Analisi e commenti 25 Aprile 2024

Bilancio 2024 in pillole – 8 il contributo per il caro energia

La manovra 2024, all’interno delle misure stabilite per tutelare il potere d’acquisto delle famiglie, ha previsto, all’articolo 1, comma 14, lo stanziamento di circa 200 milioni di euro per il riconoscimento, di un contributo straordinario aggiuntivo da destinare, nel I trimestre 2024, in quota fissa e in base alle zone climatiche, ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico.

Attualità 24 Aprile 2024

Bonus sponsorizzazioni sportive 2022, disponibile online il primo elenco

Il Dipartimento per lo sport, dopo aver effettuato le necessarie verifiche con l’Agenzia delle entrate e con il Registro nazionale degli Aiuti di Stato, ha reso pubblico la prima lista dei beneficiari che nel 2022 hanno richiesto il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive.

torna all'inizio del contenuto