26 Aprile 2017
Il medaglione di trota salmonatanon si “connette” all’agricoltura
Normativa e prassi
Il medaglione di trota salmonata
non si “connette” all’agricoltura
Di tale tipo di preparato non vi è traccia nel Dm a cui rimanda l’articolo del Tuir che consente di applicare ad alcuni prodotti la stessa tassazione dell’attività dalla quale provengono
La risposta dell’Amministrazione finanziaria, fornita con la risoluzione 52/E del 26 aprile 2017, è stata supportata, in particolare, dal parere del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, necessario perché, secondo la lettera c) del comma 2, dell’articolo 32, del Tuir, sono attività agricole connesse “le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali“.
Il decreto ministeriale a cui fare riferimento è il Dm 13 febbraio 2015 e il Mipaaf, chiamato in causa, ha fatto sapere che nell’elenco dei prodotti agricoli connessi, lì contenuto, rientrano la “produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento e produzione di filetti di pesce (ex 10.20.0)“, ma non le attività di trasformazione del pesce in medaglione.
Per esse, pertanto, valgono le disposizioni contenute nell’articolo 56-bis, comma 2, del Tuir: il reddito è determinato applicando ai corrispettivi delle operazioni registrate (o soggette a registrazione) ai fini Iva il coefficiente di redditività del 15 per cento.
r.fo.
pubblicato Mercoledì 26 Aprile 2017
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