14 Aprile 2017
Senza scadenza la comunicazionedella sede telematica dei sostituti
Normativa e prassi
Senza scadenza la comunicazione
della sede telematica dei sostituti
L’eliminazione del termine per la trasmissione dell’indirizzo presso cui ricevere i risultati contabili dei 730 garantisce maggiore tempestività nell’effettuazione dei conguagli
A disporle il provvedimento 14 aprile 2017, che apporta modifiche al precedente del 22 febbraio 2013.
Innanzitutto viene eliminata la scadenza, già fissata per il 31 marzo, entro la quale il sostituto d’imposta doveva inviare il modello di “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate”.
Di conseguenza, le comunicazioni inviate oltre quella data ora producono subito effetti, potendo essere gestite anche in concomitanza con la messa a disposizione dei risultati contabili. Ciò garantirà una maggiore tempestività nell’effettuazione dei conguagli.
Il secondo intervento riguarda l’ipotesi del sostituto che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio.
In precedenza, era previsto che, in tale circostanza, restituisse il modello 730-4, entro il quinto giorno lavorativo successivo, direttamente al Caf o al professionista abilitato indicato nel flusso telematico trasmesso dall’Agenzia.
Adesso, invece, dovrà darne comunicazione, anche tramite un intermediario appositamente delegato e sempre entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione dei risultati contabili, mediante i servizi telematici delle Entrate, per il successivo inoltro al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.
r.fo.
pubblicato Venerdì 14 Aprile 2017
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