7 Aprile 2017
Dodici i mesi, dodici i codiciper versare l’Iva sui beni estratti
Normativa e prassi
Dodici i mesi, dodici i codici
per versare l’Iva sui beni estratti
Nuova disciplina, nuovi protagonisti, nuove “combinazioni” per il modello di pagamento unificato da utilizzare entro il 16 del mese successivo alla data di uscita dal deposito
Secondo la lettera della nuova disciplina in materia (introdotta dall’articolo 4, comma 7, Dl 193/2016, e recepita dall’articolo 50-bis, comma 6, Dl 331/1993), infatti, dal 1° aprile 2017, l’Iva dovuta da colui che tira fuori i beni dal deposito è versata da chi li ha tenuti in consegna, cioè il gestore del deposito, perché solidalmente responsabile dell’imposta stessa (vedi “Nuova disciplina dei depositi Iva: arrivano le prime regole operative”).
Detto questo e ricordato che i versamenti in argomento devono essere effettuati entro il 16 del mese successivo alla data di estrazione, ecco i codici da riportare nell’F24 Elide:
- “6301” gennaio
- “6302” febbraio
- “6303” per marzo
- “6304” per aprile
- “6305” maggio
- “6306” giugno
- “6307” luglio
- “6308” agosto
- “6309” settembre
- “6310” ottobre
- “6311” novembre
- “6312” dicembre.
Nel modello trovano posto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” della sezione “Erario ed altro” dove, nel campo “tipo” va scritta la lettera R, mentre, nell’“anno di riferimento”, quello di estrazione.
Intuitiva, poi, la compilazione della parte dell’F24 che richiede le notizie anagrafiche, la sezione “Contribuente”. Qui, negli spazi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici dell’estrattore dei beni, in quello “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del gestore del deposito e, nel campo “codice identificativo” il numero 50.
Invece, “codice ufficio”, “codice atto” ed “elementi identificativi”, non vanno riempiti.
r.fo.
pubblicato Venerdì 7 Aprile 2017
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