29 Marzo 2017
Dentro 10 causali per il fu Inpdap, fuori 2 codici tributo “marittimi”
Normativa e prassi
Dentro 10 causali per il fu Inpdap,
fuori 2 codici tributo “marittimi”
Le prime permettono la riscossione delle somme di spettanza dell’Inps gestione ex Inpdap, i secondi, invece, erano utilizzati per il versamento delle entrate da demanio
La prima causale, “P910”, va utilizzata per la contribuzione alla Cassa unica del credito – Pensionati aderenti di cui al Dm 45/2007 (“Regolamento di attuazione dell’articolo unico, comma 347 della legge 266/2005, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’Inpdap”).
Le ulteriori nove causali servono per la riscossione della contribuzione accertata a seguito di “note di rettifica” sulle denunce inviate, di competenza dell’Inps gestione ex Inpdap: “P169” (Cassa Ctps), “P269” (Cassa Cpdel), “P369” (Cassa Cpi), “P469” (Cassa Cpug), “P569” (Cassa Cps), “P669” (Cassa Inadel), “P769” (Cassa Enpas), “P869” (Cassa Enpdep), “P969” (Cassa unica del credito).
Nella compilazione della delega di pagamento modello F24, le causali vanno riportate nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi”, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”, indicando: nel campo “codice ente”, il codice 0003; nel campo “codice sede”, la sigla della provincia della sede provinciale/territoriale Inps gestione ex Inpdap; nel campo “periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno di inizio e fine competenza del contributo.
Invece, nel modello F24 Ep, le causali contributo devono essere indicate in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, evidenziando: nel campo “sezione”, la lettera “Q”; nel campo “codice”, la sigla della provincia della sede provinciale/territoriale Inps gestione ex Inpdap; nel campo “estremi identificativi” (formato da 17 caratteri), i dati in base alle istruzioni fornite dall’Istituto; nel campo “riferimento A”, il mese e l’anno di inizio competenza del contributo; nel campo “riferimento B”, il mese e l’anno di fine competenza del contributo.
Con la risoluzione 41/E del 29 marzo 2017, invece, sono stati soppressi due codici tributo non più utilizzabili.
Infatti, il provvedimento 14 settembre 2016 dell’Agenzia delle Entrate – in attuazione del decreto interministeriale 19 novembre 2015, che ha sancito l’estensione delle modalità di versamento previste dall’articolo 17 del Dlgs 241/1997 anche alle entrate da demanio marittimo – ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2017, le entrate del demanio marittimo siano versate esclusivamente con il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (“F24 Elide”). A tale scopo, la successiva risoluzione 11/2017 ha istituito gli specifici codici tributo “MA11”, “MA12” e “MA13”, da indicare nell’F24 Elide.
Il cerchio si chiude con la risoluzione odierna, che provvede a mandare in pensione i codici tributo 842T (canoni) e 137T (indennizzi), il primo utilizzato esclusivamente con l’F23, il secondo anche con il modello F24.
r.fo.
pubblicato Mercoledì 29 Marzo 2017
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