14 Luglio 2026
Viaggio nel nuovo Tuir (4) Il regime delle cooperative
Inedita collocazione per le società cooperative all’interno del testo unico all’esordio. Un assetto normativo completamente rinnovato per una ricostruzione unitaria della disciplina
Proseguendo nell’approfondimento dei profili che caratterizzano il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, in questo articolo si illustrerà la disciplina relativa al regime fiscale delle cooperative.
In attuazione della delega per la riforma fiscale, volta alla revisione del sistema tributario, la legge n. 111/2023 ha affidato al Governo, tra l’altro, il compito di procedere al riordino organico dell’ordinamento tributario attraverso la predisposizione di diversi testi unici.
In tale contesto, il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi dà attuazione ai criteri della delega (articolo 21), provvedendo alla ricognizione delle disposizioni vigenti, oggi sparse in vari corpi normativi, e alla loro sistematizzazione per ambiti e regimi omogenei nonché al loro coordinamento sul piano formale e sostanziale, al fine di ricondurle a un corpus unitario e di rafforzarne la coerenza complessiva.
In linea con l’impostazione di sistematizzare e organizzare le disposizioni fiscali per settori omogenei, nella parte II del nuovo Testo unico sono confluite le disposizioni speciali in materia di imposte sui redditi e, in particolare, nel titolo II, quelle relative ai regimi applicabili alle società. All’interno del titolo II si colloca il capo III (articoli da 263 a 275) dedicato al regime fiscale delle cooperative.
Si tratta di una novità rilevante sul piano sistematico poiché, fino a oggi, il regime fiscale applicabile alle cooperative risultava frammentato e doveva essere ricostruito attraverso una pluralità di fonti non sempre coordinate, emanate in diversi momenti storici. Ciò rendeva opportuna una ricollocazione e ricostruzione unitaria della disciplina.
Struttura
In particolare, il capo III si compone di tredici articoli nei quali sono confluite le disposizioni agevolative previste in favore delle cooperative, introdotte nel corso del tempo. Queste erano precedentemente contenute, in primis, nel decreto del presidente della Repubblica n. 601/1973 (articoli da 10 a 14) e in altri testi normativi, tra cui la legge n. 59/1992 e, da ultimo, il Dl n. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014.
Tali disposizioni speciali sono state sistematizzate e accorpate in maniera omogenea, oltre a essere attualizzate. Infatti, la disciplina delle cooperative conteneva ancora i riferimenti all’imposta locale sui redditi (Ilor), la quale è stata abrogata dal 1° gennaio 1998 dall’articolo 36, comma 1, lettera b), del Dlgs n. 446/1997 (con cui è stata contestualmente introdotta l’imposta regionale sulle attività produttive – Irap).
Entrando nel dettaglio della struttura del capo III, quest’ultimo si apre con la disposizione dedicata alle riserve delle cooperative e dei loro consorzi. L’articolo 263 recepisce l’articolo 12, comma 1, della legge n. 904/1977, il quale stabilisce che le somme destinate alle riserve indivisibili non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Nello stesso articolo sono confluite anche le altre disposizioni connesse, ossia l’articolo 3, comma 1, della legge n. 28/1999, l’articolo 6, comma 1, del Dl n. 63/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2002, e l’articolo 21, comma 10, della legge n. 449/1997.
Segue, inoltre, la disposizione dedicata alla rivalutazione delle quote o delle azioni (articolo 264) e, in particolare, alla non tassazione della quota di utili destinati ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, prima contenuta nell’articolo 7 della legge n. 59/1992, come integrata dall’articolo 17-bis, comma 1, del Dl n. 91/2014. Inoltre, nell’ottica di sistematizzazione e aggiornamento della disciplina, il riferimento alla ritenuta prevista dall’articolo 20, settimo comma, del Dl n. 95/1974 (comma abrogato dal 1997) è stato sostituito dai riferimenti all’articolo 55 del Testo unico versamenti e riscossione (Dlgs n. 33/2025, nel quale è confluito l’articolo 27 del Dpr n. 600/1973 a far data dal 1° gennaio 2027) e agli articoli 70 e 98 (corrispondenti agli articoli 59 e 89 del Dpr n. 917/1986).
Nell’articolo 265, rubricato “Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione”, sono recepite le disposizioni dei commi 9 e 10 dell’articolo 11 della legge n. 59/1992, che prevedono i benefici fiscali per i versamenti ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; tali benefici consistono nell’esenzione da imposizione e nella deducibilità nei limiti e alle condizioni ivi previste.
Sono inoltre deducibili – ai fini delle imposte sui redditi – le somme ripartite tra i soci, i cd. “ristorni”, secondo il disposto dell’articolo 12 del Dpr n. 601/1973, confluito nel nuovo articolo 266; il comma 2 ripropone, poi, l’articolo 6, comma 2, del Dl n. 63/2002 in tema di non imponibilità in capo ai soci dei ristorni, se destinati ad aumento del capitale sociale delle società cooperative.
In merito ai “finanziamenti dei soci”, nell’articolo 267 sono state recepite le diverse disposizioni relative agli interessi sulle somme versate alle cooperative dai soci persone fisiche.
Si tratta, in particolare:
- dell’articolo 1, comma 465, della legge n. 311/2004
- dell’articolo 6, comma 3, del Dl n. 63/2002
- dell’articolo 13 del d.P.R. n. 601/1973
- dell’articolo 6-bis, comma 2, del Dl n. 693/1980, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 891/1980
- dell’articolo 6, comma 11, della legge n. 388/2000 (il quale estende le condizioni previste dal previgente articolo 13 del Dpr n. 601/1973 – ora riportate nel comma 3 del nuovo articolo 267 – alle persone fisiche in possesso della qualifica di imprenditore agricolo, partecipanti a imprese familiari o socie di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice).
Nell’articolo 268 viene recepito il comma 6 dell’articolo 6, del Dl n. 63/2002, il quale contiene ulteriori disposizioni relative all’applicazione delle norme, prima contenute nei restanti commi del citato articolo 6, ora “spacchettate” e suddivise in più articoli in base alla tipologia di beneficio prevista.
I successivi articoli 269 e 270 sono dedicati, rispettivamente, alle cooperative a mutualità prevalente e non prevalente e alla disciplina in materia di formazione del reddito imponibile con riferimento agli utili netti. Si tratta, in particolare, delle norme prima previste dai commi 460 (per le cooperative a mutualità prevalente) e 464 (per le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente) dell’articolo 1 della legge n. 311/2004.
Sempre con l’obiettivo di sistematizzare la disciplina previgente, il capo III contiene anche le disposizioni agevolative applicabili alle società cooperative operanti in particolari settori economici:
- cooperative agricole e della piccola pesca (articolo 271)
- cooperative di produzione e lavoro (articolo 272)
- cooperative sociali (articolo 273).
A chiusura del capo si trovano gli articoli 274 e 275; il primo è dedicato alle condizioni di applicabilità delle misure agevolative in tema di imposte sui redditi già previste nell’articolo 14 del Dpr n. 601/1973, mentre il secondo contiene la disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei fidi, riproducendo il previgente articolo 13, commi 24, 45, 46, 49 e 50, del Dl n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003.
Fine
La prima puntata “Viaggio nel nuovo Tuir (1) La disciplina della global minimum tax” è stata pubblicata giovedì 9 luglio 2026
La seconda puntata “Viaggio nel nuovo Tuir (2) le regole sui bonus edilizi” è stata pubblicata venerdì 10 luglio 2026
La terza puntata “Viaggio nel nuovo Tuir (3) Cedolare secca e locazioni brevi” è stata pubblicata lunedì 13 luglio 2026
Sul testo unico delle imposte sui redditi è stato pubblicato anche l’articolo di carattere generale “Esordio ufficiale per il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi”
Fonte: FiscoOggi
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