Normativa e prassi

13 Luglio 2026

Libro giornale in formato digitale, imposta di bollo anno per anno

Secondo la normativa vigente, il tributo dovuto per il registro contabile tenuto in modalità informatica è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse calcolate per singolo periodo d’imposta

Per applicare l’imposta di bollo sul libro giornale tenuto in modalità informatica, il computo delle 2.500 registrazioni o frazioni di esse, che genera l’obbligo del versamento, deve essere effettuato in modo autonomo per ogni singolo periodo di imposta, interrompendosi alla chiusura del singolo esercizio. Non è condivisibile la tesi del contribuente secondo cui il calcolo delle 2.500 registrazioni seguirebbe un criterio di continuità senza azzerarsi alla chiusura dell’esercizio. È la sintesi della risposta n. 144 del 13 luglio 2026 dell’Agenzia.

L’Agenzia ricorda che per determinare l’imposta di bollo occorre distinguere se i registri contabili e i libri sociali siano tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo o se siano in modalità informatica.

Nel primo caso, infatti, l’imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di 16 euro (32 euro se non è dovuta la tassa annuale di vidimazione), prima che il registro sia posto in uso. L’imposta va assolta con pagamento agli intermediari convenzionati, i quali rilasciano apposito contrassegno con modalità telematiche, oppure con pagamento ai soggetti autorizzati tramite F23.

Se i libri, invece, sono tenuti in modalità informatica, come nel caso in esame, bisogna fare riferimento al dm 17 giugno 2014 “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto” il cui articolo 6 ha dettato i criteri di assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari.

In pratica “L’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica” (articolo 6, comma 1).

Inoltre, “Il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio” (articolo 6, comma 2).

Infine, “L’imposta sui libri e sui registri di cui all’articolo 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse (articolo 6, comma 3)”.

L’espressione “o frazioni di esse” evidentemente attribuisce autonoma rilevanza anche  a  un numero di registrazioni inferiore alla soglia di 2.500 registrazioni. In particolare, se nel corso dell’esercizio il libro giornale tenuto in modalità telematica è utilizzato per registrare un numero di operazioni inferiore a 2.500 registrazioni, si legge nella risposta, si ritiene soddisfatto il presupposto dell’imposta di bollo che sarà quindi dovuta per il relativo esercizio di riferimento, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

A proposito delle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo per i documenti informatici fiscalmente rilevanti, l’Agenzia ricorda che il versamento va eseguito con F24 e codice tributo 2501 (vedi risposte a interpello n. 346/2021 e 42/2025).

La disciplina prevista per i libri e registri tenuti in modalità informatica presenta, quindi, differenze con quella prevista per i libri tenuti su supporto cartaceo in cui il presupposto di imposta è costituito dalla bollatura e dalla vidimazione delle pagine e non, come detto, dall’utilizzo del registro durante l’anno mediante le relative operazioni di registrazione.

In conclusione, il computo delle registrazioni o frazioni di esse deve essere effettuato per ogni singolo periodo di imposta, interrompendosi alla chiusura del singolo esercizio.


Fonte: FiscoOggi

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