13 Luglio 2026
Retribuzione del personale in comando, rimborso alla società datrice con Iva
Le somme che la struttura commissariale riconosce a una società per coprire i costi dei dipendenti messi a sua disposizione sono corrispettivi soggetti all’imposta
Le somme versate da una struttura commissariale a una società a titolo di rimborso per la retribuzione del personale da quest’ultima fornito in comando vanno assoggettate a Iva. È questo, in sintesi, l’orientamento espresso dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 142 pubblicata oggi, lunedì 13 luglio 2026.
Il caso in esame
Il caso riguarda il trattamento Iva delle somme erogate da una struttura commissariale a favore di una società di capitali, a titolo di rimborso degli emolumenti sostenuti per personale posto in posizione di comando presso la struttura stessa.
L’istituto del comando nell’ambito della pubblica amministrazione è disciplinato dall’articolo 56 del Dpr n. 3/1957, secondo il quale l’impiegato «di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell’amministrazione cui l’impiegato appartiene. Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza (…)». Tale disciplina è stata successivamente estesa anche ai dipendenti delle società a controllo pubblico dall’articolo 19, comma 9-bis, del Dlgs n. 175/2016.
A rivolgere un quesito all’Agenzia è una struttura commissariale di Governo che non dispone di personale di ruolo e opera mediante il personale proveniente da altre amministrazioni o società, che viene collocato in comando a tempo pieno o parziale presso la struttura. Il servizio reso dal dipendente in comando è svolto nell’interesse della struttura commissariale; l’ente o la società di appartenenza continua ad anticipare la retribuzione, chiedendone, poi, il rimborso alla struttura commissariale.
In passato, le somme ricevute per il rimborso degli emolumenti erano escluse dall’Iva in base all’articolo 15 del Dpr n. 633/1972. Il dubbio sorge perché con il Dl n. 131/2024, convertito dalla legge n. 166/2024 (articolo 16-ter) è stato abrogato l’articolo 8 comma 35 della legge 67/1988: in forza di questa modifica, a partire dalle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, anche le attività di distacco o prestito di personale effettuate a fronte di un corrispettivo pari al rimborso del costo, sono prestazioni di servizi che rientrano nel campo Iva. A seguito di questo cambiamento, una società “datrice di lavoro” del personale in comando ha iniziato ad applicare l’Iva al 22% sulle somme ricevute, anche con riferimento agli emolumenti principali e accessori già rimborsati.
Il quesito sottoposto all’Agenzia mira, quindi, a stabilire se le somme le somme versate a titolo rimborso delle retribuzioni spettanti al personale in comando abbiano rilevanza imponibile ai fini Iva secondo la nuova disciplina fiscale.
La soluzione prospettata dal contribuente
La struttura commissariale ritiene che per le somme rimborsate, relative alle spese del personale posto in posizione di comando, continui a valere l’esclusione dall’Iva, in base al disposto dell’articolo 15 del decreto Iva, per applicazione ermeneutica dell’articolo 16-ter del Dl n. 131/2024, oltre che sulla base di quanto precisato dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 5/2025. In particolare, il parere fa leva sulla differenziazione linguistica del termine distacco/prestito utilizzata dal legislatore, sostenendo che la fattispecie del “comando” avrebbe una precisa connotazione amministrativa e fiscale, differente dalle ipotesi del distacco/prestito.
La risposta dell’Agenzia
L’Agenzia richiama i presupposti generali dell’Iva previsti dall’articolo 1 del Dpr n. 633/1972 e in particolare si focalizza sulla sussistenza dei presupposti soggettivo e oggettivo per l’imposta.
Quanto al profilo soggettivo, l’articolo 4 del decreto Iva considera effettuate nell’esercizio di impresa le prestazioni rese, tra gli altri soggetti, dalle società di capitali. Nel caso esaminato, la società resta datrice di lavoro del dipendente comandato, eroga le retribuzioni e gli oneri accessori e riceve dalla struttura commissariale il relativo ristoro.
Sul piano oggettivo, l’articolo 3 del decreto Iva qualifica come prestazioni di servizi quelle rese verso corrispettivo in dipendenza, in generale, di obbligazioni di fare, non fare o permettere.
Il punto decisivo, quindi, è verificare se, fermo restando il presupposto soggettivo della società, le somme corrisposte dalla struttura commissariale siano il corrispettivo della prestazione di comando del dipendente.
La risposta valorizza la circolare n. 5/2025, emanata dopo le modifiche introdotte dall’articolo 16-ter del Dl n. 131/2024, che ha abrogato il precedente regime di esclusione previsto dall’articolo 8, comma 35, della legge n. 67/1988. In base ai chiarimenti di prassi, i prestiti o distacchi di personale effettuati a fronte di un corrispettivo pari anche al mero rimborso del costo rientrano nel campo Iva per i contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, se ricorrono gli ordinari presupposti dell’imposta.
Richiamando la sentenza della Corte di giustizia Ue dell’11 marzo 2020, causa C-94/19, l’Agenzia sottolinea che il nesso diretto tra messa a disposizione del personale e pagamento sussiste quando le due prestazioni si condizionano reciprocamente, ossia che l’una sia effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra. Non rileva, a tal fine, che l’importo versato sia pari, inferiore o superiore al costo sostenuto dal datore di lavoro, né che manchi un margine di lucro.
La conclusione dell’Agenzia
Secondo l’Amministrazione finanziaria, nel caso concreto ricorrono sia il presupposto Iva soggettivo sia quello oggettivo. La società, soggetto passivo d’imposta, mantiene il rapporto di lavoro con il dipendente comandato ed è tenuta a erogare la retribuzione e gli oneri accessori, che vengono poi rimborsati integralmente dalla struttura commissariale. Tali importi sono dei veri e propri corrispettivi, poiché hanno un nesso diretto con il comando di personale.
La circostanza che il dipendente presti attività nell’interesse esclusivo della struttura commissariale non impedisce, secondo l’Agenzia, di ricondurre fiscalmente l’istituto del comando ai principi elaborati per il distacco e il prestito di personale. La prestazione onerosa si realizza perché la società consente l’utilizzo del proprio dipendente e riceve, in cambio, un importo pari al costo sostenuto.
Alla luce di quanto esposto, per gli accordi stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, le somme dovute dalla struttura commissariale a titolo di rimborso delle retribuzioni principali e accessorie sostenute dalla società costituiscono corrispettivo imponibile Iva per la messa a disposizione del personale comandato.
Fonte: FiscoOggi
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