Normativa e prassi

4 Giugno 2026

Successioni generazionali societarie: senza controllo, niente esenzione

Il principio generale è che, in materia fiscale, conta la sostanza dell’operazione: la gestione deve essere effettiva, le strutture societarie non vanno usate solo per ottenere risparmi d’imposta indebiti

L’esenzione dall’imposta di donazione vale solo se i figli ricevono un vero controllo della società, non solo formale. Pertanto, non basta trasferire la maggioranza delle quote o la nuda proprietà: se i discendenti non diventano realmente titolari dell’impresa, né prendono in mano la sua gestione, l’imposta si paga in misura ordinaria (risposte 115 e 116 del 4 giugno 2026).

Una NewCo inutile
La risposta n. 115/2026 riguarda il passaggio generazionale di una società tramite conferimento in una nuova holding (NewCo) e successivo patto di famiglia, analizzando sia l’esenzione dall’imposta di donazione sia il possibile abuso del diritto.

Per quanto riguarda l’esenzione prevista dall’articolo 3, comma 4‑ter, del Tusd (Dlgs n. 346/1990), questa si applica ai trasferimenti di partecipazioni solo se permettono ai beneficiari di acquisire o integrare il “controllo di diritto”, come definito dall’articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, cioè la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria. Inoltre, i beneficiari devono mantenere tale controllo per almeno cinque anni.

Nel caso in esame, i figli ricevono azioni che attribuiscono loro la maggioranza dei voti in assemblea. Lo statuto della NewCo, però, assegna al padre particolari poteri tramite azioni speciali (azioni C), tra cui diritti di veto su decisioni rilevanti e sulla distribuzione degli utili. Questi poteri limitano in modo concreto l’autonomia decisionale dei figli.

Secondo l’Agenzia, e in linea con la giurisprudenza della Cassazione (cfr ordinanze n. 6799/2026 e n. 6616/2026), il controllo richiesto dalla norma deve essere effettivo e pieno, non solo formale. Se esistono clausole statutarie che impediscono ai beneficiari di determinare davvero le decisioni societarie, il controllo non si considera trasferito. Per questo motivo, l’esenzione non è applicabile e la donazione è tassata secondo le regole ordinarie dell’articolo 16 del Tusd.

Sul tema dell’abuso del diritto, l’Agenzia valuta l’intera operazione composta da conferimento e successivo trasferimento ai figli. Il conferimento delle partecipazioni nella NewCo è effettuato in regime di “realizzo controllato” (articolo 177, comma 2, del Tuir). Questo regime, di per sé, è legittimo e non genera automaticamente vantaggi indebiti, perché consente continuità dei valori fiscali senza emersione di plusvalenze.

Nel caso concreto, però, la creazione della NewCo è funzionale a ridurre la base imponibile della donazione. Infatti, secondo l’articolo 16, comma 1, lettera b), del Tusd, il valore delle partecipazioni si determina in base al patrimonio netto della società. La NewCo, avendo ricevuto le partecipazioni al costo fiscale (circa 97 milioni), presenta un patrimonio molto inferiore rispetto alla società originaria (oltre 1 miliardo). Di conseguenza, donando la NewCo invece della società iniziale, l’imposta risulta molto più bassa.

Questo risparmio fiscale è considerato indebito, perché in contrasto con la finalità della norma, che è quella di misurare in modo corretto la capacità contributiva. Inoltre, l’operazione è ritenuta priva di reale sostanza economica, poiché la creazione di una nuova holding sopra una già esistente non è necessaria per il passaggio generazionale, che poteva essere realizzato direttamente.

Infine, secondo l’Agenzia, manca anche una valida ragione extrafiscale non marginale: gli obiettivi dichiarati (continuità aziendale e gestione familiare) potevano essere raggiunti senza creare la NewCo.

Nuda proprietà e usufrutto: un connubio anti-esenzione
La risposta n. 116/2026 affronta il tema dell’esenzione dall’imposta di donazione nel caso in cui vengano trasferite quote di società di persone ai figli, ma solo nella forma della nuda proprietà, mentre il genitore mantiene l’usufrutto.

Anche in questo caso la norma di riferimento è l’articolo 3, comma 4‑ter, del Tusd, che prevede l’esenzione per i trasferimenti a favore dei discendenti, purché siano rispettate alcune condizioni. Per le società di capitali è necessario il trasferimento del controllo, come previsto dall’articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile; invece, per le società di persone la legge richiede che il beneficiario mantenga la titolarità della quota per almeno cinque anni.

Nel caso esaminato, il contribuente organizza il passaggio generazionale in più fasi: prima conferisce le proprie partecipazioni in due società in nome collettivo utilizzando il regime del realizzo controllato (articolo 177, commi 2 e 2‑bis, del Tuir); poi trasferisce ai figli, tramite patti di famiglia (articolo 768‑bis cc), la nuda proprietà delle quote di queste società, mantenendo però per sé l’usufrutto. La questione è stabilire se, in una situazione del genere, i figli abbiano davvero acquisito la “titolarità” richiesta dalla norma per ottenere l’esenzione.

L’Agenzia parte dalla finalità della legge, già chiarita anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 120/2020) e dalla Cassazione (cfr ordinanza n. 6799/2026): l’agevolazione serve a favorire il vero passaggio generazionale dell’impresa, cioè il subentro effettivo dei figli nella gestione e nella continuità dell’attività economica. Proprio alla luce di questa finalità, l’Agenzia precisa che la titolarità richiesta per le società di persone non può essere solo formale. Non basta essere nudi proprietari sulla carta: occorre che il beneficiario sia messo concretamente in grado di gestire l’impresa e di esercitare i poteri tipici del socio.

In teoria, l’Amministrazione riconosce che anche il trasferimento della sola nuda proprietà può beneficiare dell’esenzione, ma solo se il nudo proprietario acquista realmente il ruolo sostanziale di socio, cioè se ha i poteri necessari a proseguire l’attività d’impresa e a determinare le scelte societarie.

Nel caso esaminato, però, questo non avviene. L’analisi dei patti di famiglia mostra che il padre, pur avendo trasferito formalmente le quote, mantiene l’usufrutto e soprattutto conserva i poteri decisionali e di gestione delle società. Le clausole inserite negli atti fanno sì che la direzione effettiva dell’impresa resti in capo a lui. Di conseguenza, il figlio risulta titolare della quota solo sotto un profilo giuridico, ma non nella sostanza: non può realmente gestire l’impresa né assumere decisioni rilevanti. In altre parole, il passaggio generazionale non si realizza davvero.

Questa situazione è incompatibile con la ratio dell’articolo 3, comma 4‑ter, del Tusd. L’Agenzia, richiamando anche la giurisprudenza più recente (cfr Cassazione, pronuncia n. 7619/2026), sottolinea che l’agevolazione si applica solo quando il trasferimento consente la continuità effettiva dell’attività imprenditoriale in capo ai discendenti.

Per questo motivo, conclude l’Agenzia, l’esenzione non può essere concessa. La scissione tra nuda proprietà e usufrutto, così strutturata, impedisce un vero subentro dei figli, perché il controllo e la gestione restano nelle mani del genitore. In definitiva, dunque, il trasferimento deve essere tassato secondo le regole ordinarie dell’imposta di donazione.

Successioni generazionali societarie: senza controllo, niente esenzione

Ultimi articoli

Normativa e prassi 12 Giugno 2026

Pensioni alle vittime del dovere, istruzioni Inps sullo stop all’Irpef

Se un contribuente intende ottenere la restituzione dell’imposta versata negli anni precedenti al 2026, dovrà rivolgersi all’Agenzia delle entrate presentando apposita istanza Con il messaggio n.

Attualità 12 Giugno 2026

Bando per 622 assistenti amministrativi, scadenza delle domande il 17 giugno

La selezione è riservata ai soggetti iscritti al collocamento mirato che si trovano in stato di disoccupazione.

Attualità 12 Giugno 2026

Nuovo phishing a nome Agenzia: l’esca è un documento fiscale digitale

La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.

Attualità 12 Giugno 2026

Aperture extra Precompilata 2026: call center attivi anche sabato 13

Nella mattinata di domani i cittadini non professionisti potranno ricevere supporto operativo per la consultazione e l’invio della dichiarazione Per guidare e assistere i contribuenti alle prese con l’invio della dichiarazione precompilata, dopo le precedenti aperture straordinarie, il servizio telefonico dell’Agenzia delle entrate sarà attivo anche sabato 13 giugno, dalle 9 alle 13.

torna all'inizio del contenuto