28 Maggio 2026
Destinazione 8, 5 e 2 per mille online per chi non deve fare la dichiarazione
Disponibile il servizio via web che consente ai contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di indicare la propria preferenza sull’assegnazione di parte dell’Irpef
Anche quest’anno i contribuenti esonerati dalla dichiarazione dei redditi che desiderano esprimere la propria preferenza per l’attribuzione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef possono avvalersi di una procedura online semplice e intuitiva.
Il servizio consente di compilare e inviare la scheda delle scelte direttamente dal portale dell’Agenzia delle entrate, senza effettuare il download di programmi.
Per utilizzare l’applicazione il contribuente deve accedere all’area riservata del sito istituzionale utilizzando Spid, la Carta d’identità elettronica (Cie) oppure la Carta nazionale dei servizi (Cns), dove è disponibile il servizio dedicato alla scelta della destinazione dell’Irpef, (“Scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef”). La compilazione avviene seguendo passaggi guidati e istruzioni chiare. Se non si intende esprimere una preferenza, è possibile selezionare l’opzione “nessuna scelta” e proseguire.
Al termine della procedura, il sistema mostra un riepilogo dei dati inseriti e consente l’invio della scheda. La ricevuta rilasciata attesta il corretto invio.Il termine per la trasmissione è fissato al 2 novembre 2026.
Ricordiamo che ciascun contribuente può destinare l’otto per mille dell’Irpef allo Stato oppure a un’istituzione religiosa, il cinque per mille a determinate finalità di interesse sociale e il due per mille in favore di una formazione politica. L’indicazione di una preferenza non comporta maggiori imposte e le tre scelte non sono alternative tra loro, quindi, possono essere espresse tutte e tre.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 10 Luglio 2026
Credito d’imposta “transizione 4.0”: sì al beneficio se l’impresa continua
L’Agenzia valorizza la sostanza economica rispetto alla forma e conferma come l’agevolazione debba continuare a sostenere gli investimenti effettivamente destinati alla crescita delle imprese Il credito d’imposta per investimenti “transizione 4.
Normativa e prassi 10 Luglio 2026
Vendita di beni corpi di reato: niente esenzione dal Registro
I verbali di aggiudicazione di beni mobili non registrati restano soggetti all’imposta anche quando il prezzo non supera i 1.
Normativa e prassi 10 Luglio 2026
Nell’atto di concessione demaniale la planimetria non paga un suo Bollo
Le rappresentazioni grafiche dell’area non richiedono versamenti aggiuntivi se inserite in un documento digitale unitario sul quale è stata già assolta l’imposta forfettaria di 16 euro Con la risposta n.
Analisi e commenti 10 Luglio 2026
Viaggio nel nuovo Tuir (2) le regole sui bonus edilizi
Oltre alle disposizioni sul recupero del patrimonio edilizio, nel testo unico sono state incluse le norme sulla detrazione per misure antisismiche e quelle per la riqualificazione energetica Dopo aver analizzato, in linea generale, la struttura del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (vedi “Esordio ufficiale per il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi”), i contenuti e le finalità che lo caratterizzano, esaminiamo in questo approfondimento la disciplina dei “bonus edilizi”.