Analisi e commenti

9 Aprile 2026

Ue, conquista il traguardo la II direttiva sulla crisi d’impresa

Passi in avanti a Bruxelles nella disciplina in materia di insolvenza per armonizzare le diverse legislazioni nazionali e rafforzare il recupero dei crediti

Il 1° aprile 2026 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la direttiva (Ue) 2026/799 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2026 che entrerà in vigore, dopo venti giorni di vacatio, il 21 aprile 2026.

Il provvedimento, denominato II direttiva Insolvency, interviene nell’ambito delle procedure d’insolvenza, che assicurano la liquidazione o la ristrutturazione ordinata di imprese o imprenditori in difficoltà finanziarie ed economiche, per integrare la I direttiva Insolvency (Ue/2019/1023), incentrata sulle misure preventive di regolazione della crisi, e prevede l’introduzione di nuovi strumenti e l’innovazione di quelli esistenti nell’ottica di eliminare le disuguaglianze tra le normative nazionali, di rafforzare la tutela degli interessi dei creditori con l’efficientamento delle azioni di recupero e di valorizzare la conservazione dell’impresa in attività attraverso la continuità indiretta.

La I direttiva Insolvency, infatti, nel delineare l’ambito di applicazione dei quadri di ristrutturazione, quale strumento di regolazione preventiva per le imprese in crisi, era stata chiara nell’escluderne l’accesso alle imprese insolventi. Tuttavia, tale differenziazione non è stata recepita dal legislatore nazionale nel Codice della crisi e dell’insolvenza (Dlgs n. 14/2019) finendo per generalizzare l’accesso alle procedure preventive con ripercussioni in termini di riuscita.

L’iter normativo della II direttiva è stato avviato dalla Commissione il 7 dicembre 2022 con la proposta n. 2022/0408 e ha visto solo il 5 marzo scorso l’approvazione del Parlamento e successivamente quella del Consiglio.
Per l’attuazione, occorrerà aspettare il recepimento dagli Stati membri che dovrà avvenire entro il 22 gennaio 2029 fatta eccezione per le disposizioni su accesso e consultazioni delle informazioni sui conti correnti bancari il cui termine è posticipato al 10 luglio 2029.

Infatti, la direttiva – che è uno dei cinque atti emanabili dalle istituzioni dell’Unione europea unitamente a regolamenti, decisioni, raccomandazioni e pareri – a differenza dei regolamenti, non è direttamente applicabile negli Stati destinatari (salvo, si tratti di direttiva autoesecutiva) ma acquista efficacia in via mediata, ossia attraverso la legge di delegazione europea con la quale il Parlamento delega il Governo a recepirne il contenuto. Inoltre, pur essendo definita fonte di diritto dell’Unione al pari dei regolamenti e delle decisioni, a differenza di questi, ha efficacia parzialmente obbligatoria perché vincola gli Stati membri solo per gli obiettivi da raggiungere lasciando al legislatore nazionale la libertà di scegliere la forma ed i mezzi nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Le premesse: l’obiettivo, il contesto e altri aspetti
L’obiettivo enunciato nella prima premessa (o considerando) è “contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e dell’unione dei mercati dei capitali nonché eliminare gli ostacoli all’esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni nazionali in materia di insolvenza”.

Il contesto della II direttiva Insolvency è quello degli investimenti finanziari in cui le procedure di insolvenza, anche transfrontaliere, e le misure di salvaguardia per l’accurata valutazione del valore dei beni di imprese o imprenditori in difficoltà finanziarie ed economiche svolgono un ruolo determinante per il valore finale di recupero di detti investimenti.
Molteplici sono gli ulteriori aspetti contemplati nelle premesse ma, ai fini di una sintetica e concisa trattazione, quelli di maggior rilievo riguardano:

  • l’eliminazione delle divergenze tra le norme degli Stati membri che hanno contribuito ad aumentare l’incertezza giuridica e l’imprevedibilità dell’esito delle procedure di insolvenza e hanno ridotto l’attrattiva degli investimenti transfrontalieri
  • l’integrazione del mercato interno nel settore del diritto in materia di insolvenza
  • la protezione e la massimizzazione del valore della massa fallimentare per i creditori
  • il miglioramento dei mezzi a disposizione degli amministratori delle procedure di insolvenza
  • la tutela del legittimo affidamento della controparte del debitore
  • l’istituzione di un sistema efficace e coerente di esecuzione forzata dei debiti nei confronti dei beni dei debitori.

Pertanto, la II direttiva, attraverso la previsione di prescrizioni minime in settori mirati concernenti le procedure di insolvenza, anche transfrontaliere, si propone di rendere più efficiente il funzionamento dei mercati dei capitali nell’Unione, consentendo un maggiore accesso al finanziamento delle imprese, considerato la chiave per il risanamento delle stesse attraverso l’apporto di nuove risorse finanziarie.

La struttura ed i contenuti
Strutturalmente si osserva come, dopo le premesse (o considerando), il testo della direttiva, suddiviso in titoli e capi, si componga di 57 articoli e si concluda con un allegato intitolato “Registri e banche dati nazionali di cui all’articolo 19”.

Il primo titolo che apre la direttiva è rubricato “Disposizioni generali” e racchiude gli articoli dedicati all’oggetto e all’ambito di applicazione, alle definizioni, alle modalità di recepimento degli Stati e alla tutela dei lavoratori.

Nei successivi titoli II – VII vengono definiti gli ambiti di intervento sui cui i legislatori nazionali dovranno focalizzarsi:

  1. le azioni revocatorie
  2. il rintracciamento dei beni appartenenti alla massa fallimentare
  3. la procedura di pre-pack
  4. gli obblighi e la responsabilità civile degli amministratori nell’apertura di una procedura di insolvenza
  5. i comitati dei creditori
  6. le misure per la trasparenza nelle procedure di insolvenza.

Per quanto riguarda i contenuti, tra le definizioni introdotte dalla direttiva rilevano quella di “parti strettamente correlate al debitore”, quali persone fisiche o giuridiche che hanno un accesso preferenziale a informazioni non pubbliche sugli affari del debitore, e quella di “procedura di pre-pack”, quale procedura che consente la vendita dell’intera impresa del debitore, o di parte di essa, in regime di continuità aziendale al miglior offerente prima dell’apertura formale della procedura di insolvenza. La direttiva, poi, collega le due definizioni stabilendo che l’esistenza di una stretta correlazione tra una parte e il debitore è determinata ai fini delle azioni revocatorie e della procedura di pre-pack.

Inoltre, il provvedimento evidenzia che, “sebbene l’obiettivo principale della procedura di pre-pack sia consentire la liquidazione dei beni del debitore al fine di soddisfare nella misura più ampia possibile i crediti di tutti i creditori, essa può anche servire a preservare l’occupazione”.

Una particolare attenzione merita la disposizione che prevede la cosiddetta “armonizzazione minima secondo la quale viene fatta salva la facoltà dei legislatori nazionali di prevedere disposizioni più garantiste in relazione alla tutela della massa dei creditori. A ciò va aggiunto che restano impregiudicati i diritti individuali e collettivi e gli obblighi di informazione e consultazione dei lavoratori ai sensi del diritto dell’Unione e nazionale nel contesto delle procedure di insolvenza e in caso di trasferimenti di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti.

Proseguendo nella trattazione, si nota come risulti strutturato in modo logico-deduttivo il contenuto del titolo secondo in cui trovano spazio le disposizioni sulle azioni revocatorie che vengono definite norme minime. Infatti, tali norme intervengono su presupposti generali, condizioni specifiche e conseguenze (nullità, annullabilità o inefficacia) per l’esercizio delle azioni, prevedendo diverse categorie di atti giuridici revocabili e misure graduate in relazione alla complessità delle procedure.

Del rintracciamento dei beni appartenenti alla massa fallimentare si occupa, invece, il titolo terzo che, in linea con la recente giurisprudenza della Corte Edu, affronta la questione dell’accesso ai conti correnti bancari graduando le tutele per il debitore in base ai soggetti che lo effettuano (autorità amministrative, organi giurisdizionali, amministratori).

La procedura di pre-pack è disciplinata nel titolo quarto che racchiude le due fasi di preparazione e liquidazione tra le disposizioni generali e le disposizioni comuni.
Il quinto titolo è dedicato agli amministratori di cui viene valorizzato il ruolo all’interno delle procedure di insolvenza delineandone obblighi e termini di attivazione, deroghe e conseguenze dell’inadempimento riguardo alla responsabilità.
Mentre il titolo sesto, in linea con il rafforzamento delle azioni di recupero, potenzia i comitati dei creditori dettando indicazioni per i legislatori nazionali a livello strutturale e funzionale per aumentare la loro partecipazione nelle procedure.

Il settimo titolo introduce uno strumento concreto di attuazione dell’armonizzazione che è la scheda recante le informazioni chiave sugli elementi essenziali della normativa nazionale in materia di procedure di insolvenza che ciascuno Stato membro elabora e mette a disposizione degli altri Stati membri, per il tramite della Commissione, nella sezione “Insolvenza/fallimento” del portale europeo della giustizia elettronica.

L’ottavo e ultimo titolo, contenente le disposizioni finali, prevede le deroghe temporanee all’attuazione, fissa i termini di recepimento, di entrata in vigore e di riesame, nonché individua i destinatari qualificando la portata della direttiva come generale.

Gli ambiti di intervento, accennati nelle premesse (o considerando) e meglio delineati nei titoli della II direttiva Insolvency, confermano, in linea con la precedente direttiva, l’intenzione del legislatore comunitario di bilanciare la massimizzazione dei crediti con la conservazione della continuità aziendale e la salvaguardia dell’occupazione, anche nelle procedure di insolvenza sia interne che transfrontaliere, utilizzando la chiave della prevenzione che avrà effetti positivi sulla competitività delle imprese.

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