7 Aprile 2026
Carburanti e crediti d’imposta: le misure fiscali del Dl energia
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il pacchetto di misure contenuto nel decreto legge n. 42/2026: accise ridotte, crediti d’imposta e bonus carburante alle imprese agricole
Il decreto legge n. 42/2026 pubblicato nella serie generale n. 78 di venerdì 3 aprile reca disposizioni urgenti in materia di caro energia. Il provvedimento, intervenendo in funzione correttiva sul precedente Dl n. 38/2026 tuttora in corso di conversione, concentra misure fiscali che combinano il taglio temporaneo delle accise sui carburanti, la rimodulazione dei crediti d’imposta per gli investimenti delle imprese e un sostegno in favore del settore agricolo.
Riduzione delle accise sui carburanti
Il provvedimento dispone una rideterminazione temporanea delle accise applicabili ai principali prodotti energetici utilizzati come carburanti. In particolare, per il periodo compreso tra l’8 aprile e il 1° maggio 2026, l’aliquota sulla benzina e sul gasolio è fissata in misura uniforme a 472,90 euro per mille litri, mentre per i gas di petrolio liquefatti (Gpl) l’accisa è ridotta a 167,77 euro per mille chilogrammi; per il gas naturale usato come carburante è invece previsto l’azzeramento dell’imposta:
|
Prodotto |
Aliquota |
Unità di misura |
|
Benzina |
472,90 |
€/mille litri |
|
Gasolio |
472,90 |
€/mille litri |
|
Gas di petrolio liquefatti (GPL) |
167,77 |
€/mille kg |
|
Gas naturale |
0 |
€/m³ |
La disciplina si estende anche ai gasoli paraffinici (Hvo) e al biodiesel impiegati tal quali come carburanti: si applica l’aliquota prevista per benzina e gasolio (472,90 € per mille litri) a condizione che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa unionale in materia di aiuti di Stato.
Investimenti in beni strumentali
Accanto all’intervento sulle accise, il Dl n. 42/2026, sul fronte delle imprese, rimodula i crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali. Per i soggetti che hanno validamente presentato le comunicazioni previste e che hanno ricevuto dal Gestore dei servizi energetici (Gse) l’attestazione circa l’ammissibilità tecnica degli investimenti, nonché la comunicazione di esaurimento delle risorse disponibili, è stabilito che il credito d’imposta spettante per l’anno 2026 sia rideterminato in misura proporzionale alle risorse effettivamente stanziate.
La percentuale di fruizione è fissata all’89,77% dell’importo teoricamente spettante, entro il limite complessivo di spesa, con riferimento agli investimenti aventi a oggetto beni materiali e immateriali di cui agli Allegati A e B alla legge n. 232/2016, nonché alle spese per la formazione del personale connessa agli investimenti.
Alla rideterminazione del credito d’imposta si affianca un contributo complementare correlato agli investimenti in impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, comprensivi dei sistemi di accumulo. Il contributo è soggetto a specifici limiti finanziari e procedurali ed è subordinato al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente.
Credito carburanti per imprese agricole
Completa il quadro l’istituzione di un credito d’imposta straordinario in favore delle imprese agricole, fino al 20 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di gasolio e benzina nel mese di marzo 2026 per l’alimentazione dei mezzi impiegati nelle attività agricole. Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito imponibile né della base imponibile Irap, non è soggetto ai limiti generali di compensazione ed è cumulabile con altre agevolazioni, nel rispetto del limite del costo sostenuto.
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