1 Aprile 2026
Eventi: le regole Iva da seguire per i servizi “non” di accesso
L’Amministrazione conferma che la disciplina speciale sull’accesso si applica solo a chi commercializza il diritto di ingresso alle manifestazioni
Con la risposta n. 94 del 1° aprile 2026, l’Agenzia chiarisce che i servizi acquistati e riaddebitati dalla società residente, intermediaria organizzativa per un cliente extra‑Ue interessato a partecipare a un evento in Italia, non sono servizi di accesso né accessori all’accesso e quindi non rientrano nell’articolo 7‑quinquies del decreto Iva (Dpr 633/1972).
La società non vende biglietti, non organizza l’evento e si limita a prenotare servizi terzi: per questo ciascuna prestazione mantiene la sua autonoma territorialità Iva. I servizi come alloggio, ristorazione o trasporti seguono le rispettive norme speciali, mentre la fee organizzativa rientra nella regola generale dell’articolo 7‑ter, essendo fuori campo Iva. L’Agenzia, in pratica, conferma che la disciplina speciale sull’accesso si applica solo a chi commercializza il diritto di ingresso all’evento.
Come anticipato, la situazione sottoposta all’Agenzia delle entrate nasce dal dubbio di una società che opera come intermediaria organizzativa per un cliente extra‑Ue interessato a partecipare a un evento in Italia. Il suo ruolo consiste semplicemente nel coordinare e prenotare, in nome proprio e per conto del cliente, i servizi necessari alla partecipazione, avendo ricevuto un mandato senza rappresentanza. La società chiede se questi servizi devono essere considerati “accessori all’accesso” (articolo 7‑quinquies del decreto Iva).
L’Agenzia, basandosi su un’analisi puntuale delle norme nazionali e comunitarie, chiarisce innanzitutto che il profilo della territorialità va analizzato separatamente per la prestazione principale resa dall’intermediario e per i servizi acquistati presso i fornitori italiani e riaddebitati al cliente. In particolare, sottolinea che nessuno dei servizi coinvolti rientra nell’ambito delle prestazioni di accesso o di servizi accessori all’accesso, come previsto dall’articolo 7‑quinquies.
La richiamata disposizione, che costituisce una deroga alla regola generale dell’articolo 7‑ter, attribuisce rilevanza territoriale in Italia ai servizi di accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, ricreative e simili, nonché ai servizi accessori direttamente connessi all’accesso, quando l’evento si svolge fisicamente in Italia. È fondamentale osservare che questa disciplina si applica solo quando il servizio remunera il diritto di accesso all’evento, cioè il diritto fisico di entrare nel luogo dove esso si svolge, in cambio di un biglietto o di un corrispettivo. Tale interpretazione emerge chiaramente dal regolamento Ue n. 282/2011, che definisce l’accesso come un servizio caratterizzato dal rilascio del diritto di ingresso, e viene confermata in modo inequivocabile dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Nella sentenza C‑647/17 del 2019, la Corte ha infatti affermato che i servizi di accesso implicano sempre la concessione del diritto di entrare nel luogo dell’evento. Nel 2023, con la sentenza C‑532/22, la stessa Corte ha rafforzato il principio precisando che la norma di territorialità speciale riguarda solo le prestazioni consistenti nella commercializzazione del diritto di accesso, e non i servizi che preparano, facilitano o rendono possibile l’evento. Questa distinzione è decisiva nel caso esaminato dall’Agenzia, infatti, la società non vende né distribuisce biglietti, non partecipa all’organizzazione della manifestazione e non fornisce servizi che rappresentino un presupposto necessario all’attività principale dell’evento, come invece può accadere nel caso di servizi di ristorazione o pernottamento offerti dall’organizzatore all’interno di un pacchetto unico di partecipazione.
Proprio su questo punto, con la circolare n. 37/2011, l’Agenzia aveva già chiarito che un servizio può essere definito “accessorio” solo se è direttamente collegato allo svolgimento della manifestazione e se la sua erogazione è intrinsecamente inserita nel processo organizzativo dell’evento stesso. L’esempio tipico è la distribuzione degli atti o il catering offerto dall’organizzatore durante un convegno. Nel caso concreto, invece, la società non ha alcun ruolo nell’organizzazione dell’evento e si limita a mettere a disposizione del cliente una serie di servizi selezionati da terzi, come alloggi, trasporti o servizi di accoglienza.
Da questa constatazione discende che i servizi acquistati dall’intermediario in qualità di mandatario senza rappresentanza conservano la loro natura oggettiva e, di conseguenza, mantengono la loro autonoma territorialità Iva. Il “ribaltamento” al cliente segue la regola del mandato senza rappresentanza fissata dall’articolo 3, comma 3, del decreto Iva. Tale disposizione, interpretata dalla prassi e dalla giurisprudenza nazionali, stabilisce che il servizio reso dal fornitore al mandatario e quello reso dal mandatario al mandante devono essere trattati allo stesso modo sotto il profilo dell’oggetto e della territorialità, pur differenziandosi sotto il profilo soggettivo.
In pratica, questo significa che un servizio di alloggio prenotato presso un albergo italiano rimane territorialmente rilevante in Italia anche quando è riaddebitato al cliente extra‑Ue. Lo stesso vale per i servizi di ristorazione e catering, che seguono l’articolo 7‑quater, e per il trasporto passeggeri, la cui territorialità si determina in base alla distanza percorsa nel territorio italiano. Per tutte le altre prestazioni che non ricadono in norme speciali, torna applicabile la regola generale dell’articolo 7‑ter, che individua la territorialità nel luogo in cui il committente è stabilito. Questo principio è particolarmente importante perché riguarda la fee o markup che la società applica per la propria attività di coordinamento: trattandosi di un servizio generico reso a un soggetto passivo extra‑Ue, esso è fuori campo Iva per carenza del requisito territoriale e deve essere fatturato separatamente.
L’Agenzia, in conclusione, afferma con chiarezza che i servizi oggetto del quesito non rientrano tra quelli disciplinati dall’articolo 7‑quinquies. La società dovrà pertanto applicare a ciascun servizio la regola di territorialità corrispondente alla sua natura, mentre la propria remunerazione, non soggetta a norme derogatorie, seguirà la regola generale prevista per i servizi resi a soggetti passivi esteri.
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