27 Marzo 2026
Consultazione aperta dell’Oic sui fondi smantellamento e ripristino
L’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato una bozza di risposta ad alcune richieste di chiarimento sul principio contabile Oic 31. C’è tempo fino al 7 aprile per inviare osservazioni
Sul sito dell’Organismo italiano di contabilità (Oic) è disponibile in consultazione una bozza di risposta alle richieste di chiarimento ricevute sul trattamento contabile del fondo smantellamento e ripristino, disciplinato dall’Oic 31 – Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto. Fino al prossimo 7 aprile è possibile inviare proprie osservazioni all’indirizzo mail staffoic@fondazioneoic.eu.
Il caso in esame riguarda una società che gestisce stazioni di servizio carburanti e in base alla normativa è obbligata, al termine dell’utilizzo degli impianti, alla rimozione di tutte le attrezzature, in superficie e interrate, e al ripristino del terreno.
Per un’impresa di piccole-medie dimensioni tale stima può risultare complessa pertanto sono stati posti all’Oic i seguenti quesiti tecnici:
- se sia possibile valorizzare il fondo sulla base della spesa che si sosterebbe se l’intervento di smantellamento e ripristino avvenisse alla data di bilancio, senza procedere alla stima della passività al momento dell’esborso e alla successiva attualizzazione (quesito 1)
- se sia possibile, in assenza di perizie specifiche sull’impianto, fare riferimento a parametri esterni pertinenti (ad esempio costi medi sostenuti da società simili in passato) per valorizzare il fondo per smantellamento o rispristino (quesito 2)
- se sia possibile imputare l’onere a incremento del valore del cespite, se di proprietà dell’impresa, o alle immobilizzazioni immateriali, nel caso di affitto, usufrutto etc. della stazione di servizio, in contropartita del Fondo per smantellamento e ripristino (quesito 3)
- come determinare la residua vita utile del cespite, ove di proprietà, considerando che l’attività è subordinata a una concessione rinnovabile (quesito 4)
- come rilevare il fondo per smantellamento o rispristino qualora non sia stato contabilizzato negli esercizi pregressi alcun accantonamento, stante la difficoltà di effettuare una stima attendibile dell’esborso finale (quesito 5).
La risposta dell’Oic ha l’obiettivo di chiarire come contabilizzare i costi sostenuti per il ripristino dei siti, specialmente tenendo conto che la normativa italiana impone l’obbligo, al termine dell’utilizzo degli impianti stradali di carburante, di rimuovere tutte le attrezzature fuori terra e interrate previa verifica dell’assenza di sostanze contaminanti nel terreno.
Nella bozza posta in pubblica consultazione, l’Organismo di contabilità evidenzia, in primo luogo, la distinzione tra il fondo di smantellamento e/o ripristino e il fondo per recupero ambientale, con le rispettive differenze di trattamento contabile; successivamente fornisce specifiche indicazioni in merito a ciascuno dei cinque quesiti tecnici posti alla sua attenzione (attualizzazione, elementi di stima, immobilizzazioni immateriali, stima vita utile cespiti di proprietà, rilevazioni di fondi non attendibilmente stimabili in esercizi precedenti).
Con riferimento al trattamento contabile, la risposta prevede che il fondo di smantellamento e/o ripristino, ai sensi dell’Oic 16 e dell’Oic 31, deve essere rilevato in contropartita dell’immobilizzazione materiale (o immateriale) sul quale insiste l’obbligazione di smantellamento del cespite e/o ripristino del sito. Tale fondo è iscritto nel momento in cui tali obbligazioni sono assunte.
Diversamente, gli oneri relativi alla bonifica del sottosuolo, da stanziarsi qualora l’operatività dell’impianto abbia provocato un danno ambientale e la società sia obbligata a porvi rimedio (fondo per recupero ambientale), vanno contabilizzati a conto economico quando è arrecato il danno.
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