11 Marzo 2026
Lavoratori impatriati: conta la residenza post-rimpatrio
Il regime fiscale speciale applicabile ai lavoratori impatriati è quello applicabile al luogo in cui il contribuente trasferisce la propria residenza
Con la risposta a interpello n. 76 del 2026, l’Agenzia delle entrate illustra qual è trattamento fiscale applicabile al contribuente iscritto all’Aire che trasferisce la propria residenza in Italia. Il luogo utile per determinare il regime agevolato concretamente applicabile coincide con la regione in cui l’impatriato ha trasferito la propria residenza subito dopo il rimpatrio.
Per mantenere l’agevolazione è necessario che il contribuente mantenga la residenza per almeno cinque anni.
Il caso: trasferimento in una regione soggetta a regime speciale “potenziato”
Nel caso in esame, il contribuente rientra in Italia dopo un periodo trascorso all’estero per motivi lavorativi. Il contribuente risulta iscritto all’Aire, l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, da oltre due periodi d’imposta. A partire dal 2023 l’istante rientra in Italia, trasferendo la propria residenza in Puglia, regione che gode di un particolare regime fiscale agevolato (i redditi agevolabili concorrono alla formazione dell’imponibile complessivo soltanto nella misura del 10%, con conseguente abbattimento Irpef del 90%) previsto dal comma 5-bis, articolo 16, Dlgs n. 147/2015. A gennaio 2024 l’istante sottoscrive un contratto di lavoro dipendente con un’azienda con sede a Roma e, conseguentemente, nell’aprile 2025 trasferisce la residenza anagrafica nel comune di Roma (Lazio). Alla luce del trasferimento di residenza dalla Puglia (regione agevolata) al Lazio, il contribuente chiede all’Agenzia quali siano le conseguenze in termini fiscali, in particolare se lo spostamento di residenza determini la perdita del regime fiscale speciale previsto dal comma 5-bis e se, dal 2024, possa continuare a fruire delle agevolazioni previste per i lavoratori impatriati nella misura minore prevista dal comma 1, articolo 16, Dlgs n. 147/2015 (i redditi agevolabili concorrono alla formazione dell’imponibile complessivo soltanto nella misura del 30%, con conseguente abbattimento Irpef del 70%).
La soluzione prospettata dal contribuente
Alla luce dei fatti narrati, il contribuente ritiene di non poter fruire, dal 2024 in poi, dell’agevolazione maggiorata prevista dal comma 5-bis in quanto, come specificato dalla circolare n. 33/2020, ai fini del mantenimento del benefit è richiesta la permanenza della residenza in una delle regioni agevolate per tutto il periodo di fruizione, cioè cinque anni. L’istante ritiene, tuttavia, di poter continuare ad applicare l’agevolazione ordinaria al 70% per i restanti periodi del quinquennio, senza effetti retroattivi sul 2023, anno in cui il contribuente risiedeva ancora in Puglia.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che il regime speciale per i lavoratori impatriati applicabile al caso esposto dal contribuente sia effettivamente quello previsto dall’articolo 16, commi 1 e 2, D.Lgs. 147/2015, come modificato dal Dl 34/2019. Tale regime è, infatti, applicabile ai soggetti che trasferiscono la loro residenza in Italia a partire dal 30 aprile 2019.
Il nuovo regime introdotto dal Dlgs n. 209/2023 si applica, invece, a chi trasferisce la residenza fiscale dal 2024; dunque ai soggetti che l’hanno trasferita entro il 31 dicembre 2023, come l’istante, continua ad applicarsi il regime previsto dall’articolo 16, Dlgs n. 147/2015.
L’Agenzia richiama, inoltre, la nozione civilistica di residenza, intesa come luogo della dimora abituale; è la residenza, e non il luogo in cui è svolta l’attività lavorativa, il criterio rilevante per stabilire l’agevolazione spettante.
Ciò significa che l’attività lavorativa può essere svolta in un comune diverso da quello di abitazione purché il comune di residenza rimanga il centro delle relazioni.
La stessa circolare n. 33/2020, citata dallo stesso contribuente, chiarisce, inoltre, che rileva il luogo di acquisizione della residenza al momento del rimpatrio: se l’impatriato trasferisce la propria residenza in una regione soggetta al regime fiscale agevolato “ordinario” (con abbattimento Irpef al 70%) per poi spostarla in una regione che beneficia di un’agevolazione potenziata (con abbattimento Irpef al 90%), non può fruire dell’agevolazione potenziata.
Scopo della disposizione (comma 5-bis, articolo 16, DLgs 147/2015) è infatti quello di favorire la permanenza nel Mezzogiorno, disposizione che sarebbe facilmente elusa se il contribuente non rispettasse il requisito di permanenza.
Il regime fiscale segue il luogo
L’Agenzia ha, pertanto, concluso che il luogo rilevante ai fini dell’applicazione del regime agevolato corretto è quello in cui il contribuente trasferisce la residenza subito dopo il rimpatrio, purché il trasferimento di residenza si verifichi dal periodo d’imposta di rimpatrio e permanga per tutto il periodo di fruizione, pena la perdita dell’agevolazione.
In conclusione, l’istante non può mantenere la detassazione al 90% ma deve applicare il 70% (regime ordinario) con decorrenza già dal 2023, primo anno di fruizione del regime speciale, con recupero a tassazione della differenza dovuta all’errata applicazione dell’abbattimento Irpef al 90 per cento.
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