9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo
Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva. In particolare, a mancare è il presupposto soggettivo per l’applicazione del tributo (articolo 4 Dpr n. 633/1972). A chiarirlo, è l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 5 a una richiesta di consulenza giuridica, pubblicata il 9 marzo 2026.
Il richiedente è il ministero che coordina le autorità competenti sul territorio nazionale delle attività ufficiali concernenti la prevenzione e il controllo delle malattie animali all’interno della filiera agroalimentare. La richiesta di consulenza giuridica riguarda l’assoggettabilità a Iva degli importi relativi ai costi delle analisi, prove e diagnosi svolte da specifici istituti in qualità di laboratori ufficiali. In sintesi, i laboratori ufficiali effettuano gli esami necessari sui campioni prelevati dalle autorità competenti nell’ambito dei controlli e delle altre attività ufficiali svolti nei settori che appartengono alla filiera agroalimentare, che hanno la loro disciplina di riferimento nel regolamento Ue n. 2017/615 sui controlli e le altre attività ufficiali (“regolamento Ocr”). Per questo scopo, gli istituti sono individuati e designati dalla legislazione di settore (articolo 9 del Dlgs n. 27/2021).
Il ministero evidenzia tre elementi che caratterizzano l’attività svolta dai laboratori ufficiali:
- sussiste un rapporto di esclusività tra le autorità competenti e gli istituti designati per questa tipologia di controlli, che è regolato per legge
- l’attività è a carattere non commerciale
- gli atti comprovanti le analisi e i report rilasciati dai laboratori ufficiali fanno parte del procedimento stesso del controllo svolto dall’autorità che lo svolge (verbale di ispezione, verbale di campionamento ecc), che sfocerà nell’emanazione del provvedimento finale di conformità o meno alla normativa destinato all’operatore sottoposto a controllo.
Alla luce di queste peculiarità, per l’Agenzia è dirimente appurare la presenza o meno del requisito soggettivo per l’applicazione dell’Iva. La risposta è che il requisito non sussiste, quindi non si applica l’Iva.
Il punto di partenza è naturalmente l’articolo 4 del Dpr n. 633/1972 che dà le coordinate di questo presupposto e, tra gli altri elementi, il quinto comma, che prevede una deroga ai principi generali specificando che non si considerano commerciali le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell’ambito di attività di pubblica autorità. Questa disposizione è conforme, peraltro, a quanto previsto dalla direttiva Iva (Ue 2006/112), che prevede che gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non siano considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubblica autorità, anche quando, in relazione ad essi, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni. Se esercitano attività od operazioni di questo genere, devono considerarsi soggetti passivi solo quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza.
In sostanza, con riferimento agli enti pubblici (tra i quali sono riconducibili per legge gli istituti oggetto del chiarimento) è necessario stabilire in primo luogo se gli stessi effettuino o meno un’attività e, in secondo luogo, se la stessa sia realizzata nella veste autoritativa: in questo caso, purché il mancato assoggettamento all’Iva non provochi distorsioni della concorrenza di una certa importanza, il requisito soggettivo manca e l’operazione è quindi esclusa dall’ambito applicativo del tributo.
Riguardo al concetto di “pubblica autorità”, si pongono sulla stessa linea anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e la Corte di cassazione italiana, per le quali l’esclusione dall’Iva richiede analogamente due condizioni, l’esercizio di un’attività da parte dell’ente pubblico e il suo esercizio in quanto pubblica autorità.
Entrando nel merito, il regolamento Ue Ocr stabilisce un quadro armonizzato a livello europeo per l’organizzazione dei controlli ufficiali e delle attività ufficiali nell’intera filiera agroalimentare, anche allo scopo di assicurare che siano svolti da soggetti accreditati presso gli Stati membri. In particolare, viene previsto che le autorità competenti designino i laboratori ufficiali cui far effettuare analisi, prove e diagnosi a partire dai campioni prelevati durante i controlli o attività ufficiali. Nella normativa interna è l’articolo 9 del Dlgs n. 27/2021 a individuare tali laboratori ufficiali e le attività loro assegnate.
Secondo quanto evidenziato dal ministero, sottolinea l’Agenzia, gli istituti partecipano in qualità di laboratorio ufficiale all’attività pubblica di controllo ufficiale in quanto obbligato per legge a effettuare le analisi, prove e diagnosi su campioni prelevati dall’autorità competente, mentre, d’altro canto, le autorità competenti vi si devono rivolgere necessariamente per legge, pena l’illegittimità del provvedimento che scaturirà dal controllo.
In sostanza, le norme di riferimento impongono l’individuazione del laboratorio ufficiale territorialmente competente e prevedono sia l’oggetto sia le modalità di espletamento delle prestazioni tecnico-scientifiche che devono effettuare i laboratori ufficiali. Inoltre, non risulta possibile che altri soggetti, al di là di quelli designati, possano rendere tali prestazioni.
Un altro elemento sottolineato è che le attività di analisi effettuate, ex lege, dai laboratori ufficiali designati intervengono in un più ampio e generale contesto di attività di pubblico interesse e rappresentano di fatto delle ”fasi intermedie” del controllo ufficiale dell’ente pubblico competente. Il laboratorio intervenuto, inoltre, non si pone in concorrenza con gli altri operatori/laboratori.
In conclusione, considerata la natura pubblicistica-autoritativa delle attività dei laboratori e della loro natura esclusiva, l’Agenzia non ravvisa il presupposto soggettivo Iva in capo ai laboratori ufficiali, con conseguente esclusione dal tributo degli importi versati a copertura dei costi da essi sostenuti nello svolgimento dell’attività di analisi di laboratorio.
Ciò vale anche nell’ipotesi in cui le stesse prestazioni dovessero essere eseguite nei confronti di altri laboratori ufficiali.
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