Normativa e prassi

25 Febbraio 2026

Scissione tramite scorporo, per il Durf bisogna aspettare

Il certificato di regolarità fiscale può essere rilasciato solo se la società dimostra, tra l’altro, di essere attiva da almeno tre anni: questa operazione straordinaria non consente di bypassare tale attesa

Nel caso di un’operazione straordinaria di scissione mediante scorporo, non è possibile attribuire alla società scorporata, per ottenere il rilascio da parte dell’Agenzia delle entrate della certificazione Durf, il triennio di attività maturato insieme alla società scissa. Il perché è spiegato, con dovizia di particolari, nella risposta n. 50 del 25 febbraio 2026.

L’Agenzia affronta il caso di una società, nata nel 2025 tramite scissione mediante scorporo da un’altra compagine. Pur essendo formalmente una nuova società, la richiedente prosegue integralmente l’attività operativa che l’originaria società svolgeva dal 1997. Proprio per questo, chiede se possa considerarsi come avente un’attività ultraventennale e quindi ottenere il Durf (articolo 17‑bis, comma 5, Dlgs n. 241/1997), evitando così le restrizioni sulla compensazione delle ritenute che gravano sulle imprese prive del requisito del triennio.

La società sostiene che, in virtù dei principi di continuità e neutralità propri delle operazioni di scissione, non dovrebbe essere trattata come una società neocostituita, poiché l’attività trasferita è la stessa svolta dalla scissa per 28 anni. Di conseguenza, ritiene che il periodo di attività maturato “insieme” debba essere computato in suo favore, mentre non dovrebbe più rilevare per la società scissa, che ha cessato quell’attività per dedicarsi a funzioni immobiliari e di holding.

In sintesi, l’istante chiede che il requisito del triennio previsto per il rilascio del Durf sia soddisfatto considerando la storia operativa della scissa, così da non subire le limitazioni derivanti dalla propria formale “novità” giuridica.

Per chiarezza, in primis, l’Agenzia ricorda che il richiamato articolo 17‑bis introduce un sistema di controllo molto rigoroso sugli appalti ad alta intensità di manodopera, imponendo ai committenti di verificare che appaltatori e subappaltatori versino correttamente le ritenute fiscali sui lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Per farlo, le imprese devono trasmettere al committente le deleghe di pagamento e i dati dettagliati sui lavoratori e sulle ritenute operate, senza poter utilizzare la compensazione.

La norma prevede però un’esenzione: se l’impresa dimostra, tramite una certificazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate (il Durf), di essere attiva da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi, con un adeguato livello di versamenti fiscali e senza debiti tributari o contributivi rilevanti, non è soggetta a questi adempimenti. La certificazione ha validità quadrimestrale.

Il Durf serve, quindi, a distinguere i soggetti fiscalmente affidabili, riducendo gli oneri amministrativi per chi rispetta le regole.

Detto ciò, l’Agenzia viene al punto, osservando che l’operazione straordinaria di scissione mediante scorporo, introdotta nell’articolo 2506.1 del codice civile, è una forma particolare di scissione parziale in cui una società trasferisce parte del proprio patrimonio a una o più società, nuove o preesistenti, ma le partecipazioni nelle beneficiarie restano alla società scissa, non ai soci.

La società scissa non si estingue e le beneficiarie subentrano solo nelle posizioni giuridiche relative al patrimonio ricevuto.

Sul piano fiscale, l’articolo 173 del Tuir è stato modificato per adeguarsi a questa nuova figura. Il comma 4 stabilisce che, dalla data di efficacia della scissione, le posizioni soggettive della scissa passano alle beneficiarie (e alla stessa scissa, se la scissione è parziale) in proporzione al patrimonio trasferito, tranne i crediti d’imposta chiesti a rimborso e le eccedenze compensabili, che restano alla scissa. La relazione illustrativa chiarisce che questa esclusione è necessaria per evitare che la scissa debba convertire tali crediti in partecipazioni, ostacolando l’operazione di scorporo.

Il nuovo comma 15‑ter dell’articolo 173 disciplina in modo specifico gli effetti fiscali dello scorporo: la scissa assume come valore delle partecipazioni ricevute la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto di attività e passività trasferite, le beneficiarie mantengono il valore fiscale dei beni ricevuti, i periodi di possesso si sommano e sono previste regole particolari a seconda che lo scorporo riguardi un’azienda, partecipazioni o singoli beni.

In sostanza, il legislatore ha costruito un regime dettagliato che limita l’applicazione estensiva del principio di continuità fiscale. Proprio per questa impostazione, l’Agenzia ritiene che non sia possibile attribuire alla società scorporata, ai fini del Durf, il triennio di attività maturato dalla società scissa. Le condizioni richieste dal comma 5 dell’articolo 17‑bis sono, infatti, requisiti speciali e autonomi, di natura antielusiva, che non possono essere integrati per via interpretativa. Per questo motivo, la soluzione prospettata dalla società richiedente non può essere accolta.

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