25 Febbraio 2026
Nomina rappresentanti fiscali, disponibile il servizio di verifica
Si tratta di una nuova funzionalità dell’Agenzia che consente di consultare online i riferimenti di chi è disponibile a rappresentare gli operatori non residenti ai fini Iva
Attivo da oggi, sul sito dell’Agenzia delle entrate, il servizio di verifica dei rappresentanti fiscali che hanno le carte in regola per essere nominati dagli operatori non residenti – anche stabiliti in Paesi extra-Ue – per adempiere gli adempimenti Iva relativi a operazioni rilevanti ai fini di tale imposta nel territorio italiano, alla luce della nuova disciplina introdotta dal Dlgs n. 13/2024 (articolo 4, comma 1 lettera a)).
In particolare, il nuovo servizio consente di riscontrare i riferimenti dei rappresentanti fiscali che hanno dichiarato la sussistenza dei requisiti soggettivi e prestato la garanzia, laddove prevista.
L’intervento legislativo del Dlgs n. 13/2024, integrando l’articolo 17 del decreto Iva, ha infatti disposto che i rappresentanti fiscali, o coloro che intendono ricoprire tale ruolo, sono tenuti a presentare la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti previsti e a prestare idonea garanzia in base al numero dei contribuenti rappresentati.
Ma vediamo anche gli step successivi, che hanno fornito le indicazioni operative per l’attuazione delle nuove regole. Per iniziare, ricordiamo che il decreto Mef del 9 dicembre 2024 ha individuato le condizioni che consentono di esercitare le funzioni di rappresentante fiscale secondo la disciplina riformata (vedi “Rappresentante fiscale ai fini Iva, individuati i criteri di accesso”), mentre i provvedimenti firmati dal direttore dell’Agenzia il 14 e 17 aprile 2025 hanno dettato le istruzioni pratiche, rispettivamente, per la prestazione della garanzia (vedi “Soggetti extra Ue con rappresentante, nuove regole per operare nel Vies”) e per l’attestazione dei requisiti soggettivi (vedi “Rappresentanti fiscali vecchi e nuovi: pronte le regole su requisiti e garanzia”).
La nomina deve essere “ufficiale”
Condizione indispensabile per esercitare il ruolo di rappresentante fiscale è che la nomina risulti da atto pubblico, scrittura privata registrata o lettera annotata in apposito registro presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale dello stesso rappresentante.
Gli operatori rappresentati devono chiedere l’attribuzione di una partita Iva ad hoc tramite presentazione della dichiarazione di inizio attività con:
il modello AA9/12 se ditte individuali o lavoratori autonomi
il modello AA7/10 se soggetti diversi dalle persone fisiche.
La dichiarazione di inizio attività, con allegata la documentazione relativa alla nomina del rappresentante, deve essere presentata all’ufficio della direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del nominato.
I requisiti del rappresentante fiscale
Per esercitare il ruolo di rappresentante fiscale, occorre essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto Mef n. 164/1999, e presentare – come anticipato – la garanzia prevista dall’articolo 17 modificato del decreto Iva, in relazione al numero dei soggetti rappresentati.
Il nuovo servizio di verifica dei rappresentanti fiscali registrati in Anagrafe tributaria consente di consultare i riferimenti dei rappresentanti fiscali che hanno dichiarato la sussistenza dei requisiti soggettivi ed eventualmente prestato la garanzia prevista.
Ricordiamo, per completezza, che nel caso in cui, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività, venga richiesta anche l’inclusione nell’archivio Vies, dovrà essere presentata – presso l’ufficio della direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del proprio rappresentante fiscale – la garanzia prevista dall’articolo 35, comma 7-quater, del decreto Iva, con le modalità stabilite dal provvedimento del 14 aprile 2025 sopra richiamato.
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