24 Febbraio 2026
Niente Iva né fattura elettronica per la prestazione del massoterapista
L’applicazione del beneficio fiscale dipende dalla qualificazione giuridica della prestazione, che deve rientrare tra quelle prestate nell’ambito di una professione sanitaria
Il massoterapista può applicare l’esenzione Iva prevista per le professioni sanitarie, in quanto attività vigilata e riconosciuta come arte ausiliaria delle professioni sanitarie. Nessuna agevolazione, invece, per chi pratica osteopatia, chiropratica e chinesiologia, ossia professioni non riconosciute dalla legge come “sanitarie”.
Con la risoluzione n. 9 del 24 febbraio, l’Agenzia delle entrate fa il punto sul trattamento Iva applicabile alle prestazioni rese nell’ambito dell’attività di osteopata, chiropratico, chinesiologo e massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapista). In particolare, le precisazioni riguardano l’applicabilità dell’esenzione d’imposta prevista per le prestazioni sanitarie dall’articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto Iva, e le modalità di fatturazione di tali prestazioni.
Il documento di prassi ripercorre la complessa disciplina che definisce il perimetro applicativo dell’agevolazione, composta da molteplici disposizioni che delineano nel dettaglio le caratteristiche e i requisiti delle prestazioni sanitarie che rientrano nell’esenzione.
Possiamo intanto dire che possono beneficiare del trattamento di favore le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione delle persone effettuate nell’ambito di professioni o arti sanitarie soggette a vigilanza, individuate dall’articolo 99 del Testo unico delle leggi sanitarie (Regio decreto n. 1265/1934), oppure individuate tramite decreto del ministero della Salute, di concerto con il Mef.
È quindi essenziale, per rispondere ai quesiti dell’interpello, stabilire se, in base alla qualificazione giuridica assegnata, le attività esercitate da osteopati, chiropratici, chinesiologi e massoterapisti possano essere considerate professioni “sanitarie” ai fini dell’esenzione Iva.
A livello unionale, la direttiva Iva 2006/112/Ce consente agli Stati membri di esentare dal pagamento dell’imposta le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche, come definite dagli ordinamenti interni. In pratica, l’agevolazione, per la direttiva, dipende dalle definizioni ufficiali attribuite dallo Stato e non dal tipo di prestazione.
La risoluzione evidenzia, innanzitutto, che il beneficio fiscale spetta solo se coesistono il requisito oggettivo (prestazione sanitaria di diagnosi, cura o riabilitazione) e il requisito soggettivo (professione sanitaria o arte ausiliaria soggetta a vigilanza o individuata da decreto del ministero della Salute).
L’Agenzia prosegue osservando che, per quanto riguarda il requisito di professioni soggette a vigilanza ammesse al trattamento di favore, i massaggiatori e i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici sono gli unici presenti nell’elenco dell’articolo 99 del Tuls richiamato.
Per quanto riguarda, invece, le attività svolte da osteopati, chiropratici e chinesiologi (non comprese nell’elenco dell’articolo 99), l’Amministrazione passa in rassegna e analizza i molteplici provvedimenti e i pareri espressi dal ministero della Salute in merito al necessario riconoscimento di tali attività come professioni sanitarie ai fini dell’esenzione Iva: nessuna di queste, almeno per il momento, può beneficiare del trattamento speciale. Vediamone il perché.
La professione di osteopata è stata individuata dalla legge n. 3/2018 – che ha riordinato, tra l’altro, le professioni sanitarie – ma al momento non è ancora pienamente istituita. Non è stato infatti ancora stipulato il previsto accordo Stato‑Regioni sui titoli equipollenti né è stato definito l’albo professionale. Non rientra tra le professioni sanitarie né tra le arti ausiliarie soggette a vigilanza (articolo 99) né risulta individuata da alcun decreto ministeriale ai fini Iva.
Le prestazioni di questo tipo sono quindi soggette ad aliquota ordinaria.
Stesso discorso per la professione chiropratica, anch’essa individuata dalla legge 3/2018, ma la cui procedura di istituzione non è mai stata avviata. Per il ministero della Salute non si tratta di un’attività sanitaria riconosciuta né di un’arte ausiliaria. Non compare nell’elenco dell’articolo 99 e nessun decreto ministeriale individua il chiropratico come professionista abilitato a prestazioni sanitarie esenti. Di conseguenza, anche le prestazioni del chiropratico pagano l’Iva.
Il chinesiologo è definito dal Dlgs n. 36/2021, che disciplina le professioni sportive. La sua attività riguarda la promozione del benessere, l’attività motoria e il miglioramento dello stile di vita, senza sovrapporsi alle attività sanitarie di competenza esclusiva delle professioni sanitarie già regolamentate. Pertanto, non soddisfa le condizioni stabilite dalla norma agevolativa ed è soggetto all’imposta nella misura ordinaria.
Usufruisce dell’esenzione, invece, il massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (Mcb), perché espressamente citato nell’articolo 99 come arte ausiliaria soggetta a vigilanza sanitaria. Sono operatori sanitari non autonomi, ma comunque vigilati. L’esenzione spetta, naturalmente, a condizione che la qualifica di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici sia attestata da un titolo idoneo all’esercizio dell’attività.
Per quanto riguarda il quesito sulle modalità di fatturazione, l’Agenzia chiarisce che per le prestazioni del massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici vige il divieto di fatturazione elettronica via Sdi, previsto per le prestazioni sanitarie detraibili documentabili anche tramite il Sistema tessera sanitaria (articolo 10‑bis, Dl n. 119/2018 e articolo 9‑bis, Dl n. 135/2018).
Viceversa, per le prestazioni rese da osteopati, chiropratici e chinesiologi, non essendo detraibili né documentabili attraverso il Sistema tessera sanitaria perché non considerate sanitarie, deve essere emessa fattura elettronica.
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