Normativa e prassi

23 Febbraio 2026

Impatriati e rientro dei ricercatori, rinnovo dei benefici ad ampio raggio

Via libera dell’Agenzia all’estensione dei due regimi rispettivamente per chi è tornato in Italia dal 30 aprile al 2 luglio 2019 e per i docenti e i ricercatori che diventano genitori dopo il rientro nel nostro Paese

Le persone che hanno trasferito la residenza in Italia dal 30 aprile al 2 luglio 2019 possono prolungare il regime speciale per i lavoratori impatriati per ulteriori cinque anni, proprio come i lavoratori che si sono trasferiti a partire dal periodo d’imposta 2020. Inoltre, il docente o il ricercatore residente all’estero può progressivamente allungare il periodo di fruizione della detassazione del 90% degli emolumenti previsto per incentivare il rientro in Italia anche se nel momento del ritorno nel nostro Paese non ha figli minori e ne diventa genitore nel corso del periodo agevolabile.

Sono i due importanti chiarimenti che l’Agenzia ha fornito con la risoluzione n. 8 di oggi, 23 febbraio 2026, in risposta ad alcuni quesiti ricevuti dai contribuenti in tema di estensione dei due regimi fiscali agevolati previsti chi decide di tornare a vivere in Italia, quello per i lavoratori impatriati e quello previsto per docenti e ricercatori.

Impatriati, regime allungabile anche con rientro nel periodo 30 aprile-2 luglio 2019

Il primo chiarimento riguarda il regime speciale per lavoratori impatriati (articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015). Il Decreto Crescita del 2019 (Dl n. 34/2019, articolo 5), che ha ridefinito i requisiti soggettivi e oggettivi per la sua applicazione, ha previsto la possibilità di estenderlo per ulteriori periodi d’imposta al ricorrere di determinate condizioni.

L’Agenzia negli anni ha fornito diversi chiarimenti, sia con circolari (n. 17/2017, n. 33/2020 e n. 17/2022) sia con numerose risposte a interpello pubblicate nell’apposita sezione del sito istituzionale.

In particolare, il decreto Crescita ha alzato dal 50% al 70% la percentuale di esclusione dal reddito complessivo per i soggetti che si sono trasferiti in Italia dopo il 2 luglio 2019 e acquisito, dunque, la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo di imposta 2020. Agli stessi soggetti ha dato inoltre la possibilità di estendere il periodo agevolabile per un ulteriore quinquennio, in alcune specifiche situazioni.

Il successivo Dl n. 124/2019 (“Decreto Fiscale”), per colmare la disparità di trattamento, ha esteso questi maggiori benefici anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale nel territorio dello Stato a partire dal 30 aprile 2019, prevedendo per questo scopo un fondo ad hoc, denominato “Fondo Controesodo”. Il Decreto Fiscale, tuttavia, ha subordinato l’aumento del beneficio dal 50% al 70% per i soggetti che si sono trasferiti al 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, e che risultano beneficiari del regime speciale, all’emanazione di un decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze.

La circolare n. 33/2020 aveva indicato che i soggetti interessati avrebbero potuto avvalersi dell’agevolazione nella misura del 50% in attesa dell’emanazione del decreto. Tuttavia, il decreto non è stato mai emanato e la norma che lo prevedeva è stata nel frattempo abrogata (articolo 13-ter comma 2 del decreto Fiscale abrogato dall’articolo 45 del Dl n. 19/2024).

Con la risoluzione di oggi, l’Agenzia chiarisce che, indipendentemente dalla mancata emanazione del decreto ministeriale (e dalla conseguente mancata attivazione del fondo Controesodo) i soggetti che dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 hanno trasferito la residenza in Italia possono beneficiare del regime speciale per ulteriori cinque periodi d’imposta, proprio come i lavoratori trasferiti in Italia dal periodo d’imposta 2020, naturalmente nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma.

L’Agenzia precisa, inoltre, che l’ulteriore quinquennio va computato a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di completamento del primo quinquennio agevolabile, che decorre dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia.

Estensione degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero

Il secondo chiarimento riguarda gli incentivi a favore del rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero (articolo 44 del decreto legge n. 78/2010). L’agevolazione prevede la detassazione del 90% degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori al ricorrere di determinate condizioni. In particolare, ricorda la risoluzione, secondo la norma il beneficio si applica nel periodo d’imposta in cui il docente o ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque periodi d’imposta successivi (per coloro che si sono trasferiti in Italia prima del periodo d’imposta 2020, e nei tre periodi d’imposta successivi), sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

Il decreto Crescita è intervenuto anche su questa agevolazione e ha previsto un periodo più lungo di applicazione degli incentivi per i docenti e ricercatori che hanno trasferito la residenza fiscale a partire dal periodo d’imposta 2020, al ricorrere di determinate condizioni (nuovo comma 3-ter dell’articolo 44). Nello specifico, l’estensione varia in funzione del possesso di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia o del numero dei figli, in queste misure:

– otto periodi d’imposta, ai docenti e ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo o che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza o nei dodici mesi precedenti al trasferimento

– undici periodi d’imposta, ai docenti e ricercatori con almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo

– tredici periodi d’imposta, ai docenti e ricercatori con almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.

Mentre con riferimento al primo requisito la norma indica anche l’arco temporale in cui tale evento deve verificarsi («successivamente al trasferimento in Italia della residenza […] o nei dodici mesi precedenti»), non viene detto nulla riguardo alla presenza di figli minorenni a carico.

Pertanto, conclude la risoluzione, l’Agenzia ritiene che sia possibile fruire di un progressivo allungamento del periodo agevolabile anche se al rientro in Italia il contribuente non ha figli minori e tale evento si verifichi nel corso del periodo agevolabile. In particolare:

  • un contribuente che, al rientro in Italia, non ha figli minorenni e fruisce degli incentivi per un periodo di sei periodi d’imposta potrà estendere il periodo agevolabile fino, rispettivamente, a otto, undici o tredici periodi d’imposta se, prima dei predetti sei periodi d’imposta, abbia un figlio, due o tre figli
  • il contribuente che rientra in Italia con un figlio (o che entro i primi sei periodi d’imposta abbia un figlio) ed entro il termine di otto periodi d’imposta ha un secondo figlio, potrà allungare il periodo agevolabile fino a undici periodi d’imposta, prolungabili fino a tredici se nel mentre ne ha anche un terzo.
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